Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13058 del 10/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 13058 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 29808-2008 proposto da:
CERSOSIMO CINZIA C.F. CRSCNZ64A42I274S, domiciliata
in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo studio
dell’avvocato CLAUDIO ANDREOZZI, rappresentata e
difesa dall’avvocato BERSANI GIUSEPPE, giusta delega
in atti;
– ricorrente –

2014
631

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 10/06/2014

STATO presso i cui Uffici domicilia, in ROMA, alla
VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– controricorrente nonchè contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, UFFICIO

– intimati –

avverso la sentenza n. 952/2008 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 22/07/2008 R.G.N. 111/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/02/2014 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

SCOLASTICO PROVINCIALE DI LODI;

Svolgimento del processo
Il Tribunale di Lodi accoglieva parzialmente il ricorso di Cinzia
Cersosimo, insegnante di scuola elementare di ruolo alle
dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione e già in
servizio presso la scuola elementare di Marudo, alla quale, in
data 30 maggio 2006, era stata notificata una ordinanza di
custodia cautelare in carcere disposta dal G.i.p. del Tribunale di

arresti domiciliari; con provvedimento del 13 giugno 2006 il
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia aveva disposto la sospensione cautelare obbligatoria,
che era stata mantenuta sino alla conclusione dell’attivando
procedimento disciplinare, anche dopo che il G.i.p. aveva
revocato la misura restrittiva della libertà personale; il
procedimento disciplinare era stato poi attivato con la
contestazione degli addebiti il 12 settembre 2006. Il primo
giudice dichiarava estinto il procedimento disciplinare, ritenendo
tuttavia legittima la sospensione cautelare dal servizio e
respingendo le domande conseguenti alla revoca del
prowedimento di sospensione cautelare con condanna alla
riammissione in servizio ed alla corresponsione degli assegni
stipendiali non percepiti.
Il Tribunale ritenne per un verso che i fatti contestati alla
ricorrente fossero diversi da quelli oggetto del procedimento
penale e di conseguenza che tale procedimento, illegittimamente
sospeso, doveva ritenersi estinto per inattività della p.a. decorso
il termine di novanta giorni (ai sensi dell’art. 92, comma 2), ma
che tuttavia la sospensione cautelare dal servizio, disposta ex art.
91 del d.P.R. n. 3\57, fosse del tutto svincolata dagli esiti del
procedimento disciplinare instaurato nei confronti della
ricorrente.
Avverso tale sentenza proponeva appello la Cersosimo.
Resistevano il Ministero e l’Ufficio scolastico regionale.

3

Lodi, che era stata successivamente sostituita con quella degli

La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 22 luglio
2008, confermava la sentenza del Tribunale di Lodi.
Osservava che il provvedimento 11 settembre 2006 del Direttore
Generale, che preannunciava l’attivazione di un procedimento
disciplinare e la sua sospensione, risultava disposto con
l’espresso richiamo sia all’art. 91 che all’art. 92 del d.P.R. n. 3\57,
e dunque tanto quale sospensione cautelare facoltativa nei

(quando la natura del reato sia particolarmente grave), quanto
quale sospensione dal servizio disposta per gravi motivi nei
confronti dell’impiegato anche prima che sia esaurito o iniziato il
procedimento disciplinare. Che la sospensione facoltativa
decretata era stata motivata, oltre che per la gravità dei fatti e la
risonanza della vicenda in ambito locale, con ripercussioni
negative per l’immagine della scuola e ingenerato allarme e
sfiducia nelle famiglie degli alunni, onde l’eventuale rientro in
servizio dell’insegngte sarebbe stato comunque pregiudizievole
per l’istituzione scolastica. La sospensione poteva quindi essere
riferita anche alla figura della sospensione facoltativa di cui
all’art. 91 del d.P.R. citato, mentre la disciplina della sospensione
cautelare per effetto di condanna penale e delle successive
vicende disciplinari era contenuta nei successivi artt. 96 e 97.
Osservava che a tali disposizioni corrispondono, per la materia
dell’istruzione, l’art. 539, comma 1, del d.lgs. n.297\1994
(richiamato dall’art. 88 del CCNL di categoria che disponeva
altresì l’applicabilità degli artt. da 91 a 99 del t.u. per gli impiegati
civili dello Stato), il quale a sua volta prevede la possibilità di
sospensione cautelare dell’insegnante sottoposto a procedimento
penale. La sospensione prevista da questa seconda norma
prelude alle misure previste dalla stessa, che detta un
regolamento destinato ad operare all’esito dei procedimenti
penali a carico dell’insegnante, stabilendo la revoca della
sospensione in caso di piena assoluzione, mentre in caso diverso

4

confronti dell’impiegato sottoposto a procedimento penale

richiama il regime sanzionatorio del precedente art. 535 (art.
539, comma 9).
Per la cassazione propone ricorso la Cersosimo, affidato a quattro
motivi.
Resistono il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia con controricorso.
Motivi della decisione

applicazione degli artt. 91 e 92 del d.P.R. n. 3\57, e dell’art.539
d.lgs. n.297\94.
Lamenta che la sospensione di un insegnante di ruolo, quale ityA
Cersosimo, doveva essere regolata dagli artt. 91 (sospensione
cautelare obbligatoria per sottoposizione a procedimento penale)
e 92 (sospensione cautelare facoltativa per gravi motivi) del
citato d.P.R. n.3\57, e non già dall’art. 539 ora citato, inerente il
procedimento disciplinare degli insegnanti non di ruolo.
La sentenza impugnata avrebbe pertanto dovuto, nel caso in cui
avesse rawisato la sospensione ex art.92, il cui procedimento era
ormai estinto, dichiarare inammissibile il mantenimento della
stessa ex art. 120 d.P.R. n. 3\57, secondo cui il procedimento
disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni
dall’ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato
compiuto; qualora avesse invece ravvisato nella specie la
sospensione ex art.91, dichiarare illegittima la sospensione
poiché disposta precedentemente O rinvio a giudizio della
ricorrente.
2.- Con il secondo ed il terzo motivo la ricorrente denuncia una
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo della controversia, oltre alla violazione
degli artt. 97, 117 e 120 del d.P.R. n. 3\57 (art. 360, comma 1,
nn.3 e 5 c.p.c.).
Lamenta che per espressa volontà dell’amministrazione
(provvedimento d.g. 11.9.06) la sospensione cautelare de qua

5

1.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa

doveva permanere sino alla conclusione del procedimento
disciplinare che sarebbe stato attivato. Quest’ultimo, attivato il
successivo 12.9.06, era stato dichiarato estinto dal Tribunale di
Lodi con sentenza ritenuta passata in giudicato dalla stessa Corte
di merito, con la conseguente cessazione della sospensione
cautelare ex art. 120 citato.
2.1- I motivi, che per la loro connessione possono essere

Ed invero, seppure è errato il riferimento all’art. 539 d.lgs.
n.297\94 contenuto nella sentenza impugnata, tale errore resta
privo di conseguenze, avendo il giudice di merito fatto
riferimento alla sospensione cautelare obbligatoria di cui al primo
comma dell’art. 91 d.P.R. n. 3\57 ex art. 506 del d.lgs. n. 297\94,
che richiama, al pari del c.c.n.l. di categoria, per il personale
docente di ruolo, i citati artt. 91 e 92 d.P.R. n. 3\57, ed alla
permanenza del provvedimento cautelare anche dopo la
condanna per la diversa ipotesi di cui all’art. 496 del d.lgs. n.
297\94.
Deve al riguardo rilevarsi che la ricorrente, docente di ruolo nella
scuola pubblica elementare, tratta in arresto per gravi reati
(detenzione di sostanze stupefacenti) e per ciò sospesa
cautelarmente dal servizio, chiese la reintegra nel servizio per
essere risultato estinto, come accertato definitivamente dal
Tribunale, il procedimento disciplinare per inattività
dell’Amministrazione. La Corte di merito ha tuttavia osservato che
permaneva la possibilità dell’instaurazione, all’esito del giudizio
penale e nell’eventualità della conferma della sentenza di
condanna, di un nuovo e diverso procedimento disciplinare ai
sensi del citato art. 496 (secondo cui “La sanzione della
sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio per un periodo di sei
mesi e l’utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo di
sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli
inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa al

6

congiuntamente esaminati, sono infondati.

rapporto educativo, è inflitta per il compimento di uno o più atti
di particolare gravità integranti reati puniti con pena detentiva
non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata
pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza
di condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di
appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena
accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici o della

gli atti per i quali è inflitta la sanzione devono essere non
conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare
l’incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio
ufficio nell’esplicazione del rapporto educativo”).
Rilevava infatti la Corte di merito che la preclusione riguardo alla
possibilità di un ulteriore procedimento disciplinare doveva
tuttavia essere contenuta nei limiti dell’accertamento compiuto
dal primo giudice riguardo a quello che era già stato attivato,
ossia in quanto instaurato per fatti diversi da quelli che hanno
formato oggetto del procedimento penale, ancorché richiamato,
per le ricadute sul rapporto fiduciario derivanti da comportamenti
posti in essere al di fuori del servizio.

e =gindtce=rtargE2)

Reputava quindi correttamente

che

permanesse la possibilità della instaurazione a carico
dell’appellante, all’esito del giudizio penale e nell’eventualità della
conferma della sentenza di condanna attualmente in grado di
appello, di un nuovo e diverso procedimento disciplinare, con le
relative sanzioni, previsto dalle norme sopra richiamate per il
semplice fatto di avere riportato una condanna in quella sede per
il grave reato in questione. Ed invero, in aggiunta alle altre
sanzioni disciplinari, l’art. 496 dello stesso d.lgs. n.297\94
prevedeva la sanzione della sospensione dall’insegnamento per
un periodo di sei mesi e l’utilizzazione dell’insegnante, trascorso il
periodo della sospensione, in compiti diversi da quelli inerenti alla
funzione docente o connessa con il rapporto educativo.

7

‘N

sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori. In ogni caso

Tali considerazioni non risultano adeguatamente censurate dalla
ricorrente.
3.- Con il quarto motivo la ricorrente denuncia una omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo della controversia (art. 360, comma 1, n.
5 c.p.c.).
Lamenta che la sentenza impugnata, aderendo alle

provvedimento 12.9.06 citato, che nel relativo procedimento
disciplinare fossero stati otorimmr contestati all’insegnante fatti
diversi da quelli di cui al procedimento penale per i quali era
stata disposta la sospensione cautelare.
4.- Il motivo è inammissibile in quanto (oltre a riguardare
l’interpretazione di documenti da parte del giudice di merito, e
dunque un accertamento di fatto che la Corte di Cassazione – così
come avviene per ogni operazione ermeneutica – ha il potere di
controllare soltanto sotto il profilo della giuridica correttezza del
relativo procedimento, non potendosi peraltro ritenere idonea ad
integrare valido motivo di ricorso per cassazione una critica del
risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito che si
risolva nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione
ritenuta corretta dalla parte, ex plurimis Cass. 18.4.08 n. 10203),
non risultano prodotti, e neppure trascritti, i provvedimenti 11 e
12.9.06.
Deve al riguardo precisarsi che la pur indicata collocazione
all’interno dei fascicoli di causa, se vale ad escludere
l’improcedibilità del ricorso (Cass. sez. un. n. 22726\11), non ne
esclude, secondo l’autorevole pronuncia, l’inammissibilità ex art.
366, n. 6 c.p.c. per difetto di adeguata specificazione del
documento indicato, nel senso di chiarirne adeguatamente il
contenuto ovvero “di trascriverlo nella sua completezza con
riferimento alle parti oggetto di doglianza” (Cass. ord. 30 luglio

8

considerazioni svolte dal Tribunale, ritenne, in contrasto col

2010 n. 17915; Cass. ord. 16.3.12 n. 4220; Cass. 9.4.13 n.
8569).
5.-11 ricorso deve pertanto rigettarsi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento

Ministero e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, che
liquida in E.100,00 per esborsi, E.3.000,00 per compensi, oltre
accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 febbraio
2014

delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA