Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13057 del 24/05/2017
Cassazione civile, sez. trib., 24/05/2017, (ud. 21/04/2017, dep.24/05/2017), n. 13057
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2156/2013 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
Edil.Va.Mi. S.r.l.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
dell’Emilia-Romagna, n. 88/20/2011 depositata il 25 novembre 2011.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile
2017 dal Consigliere Emilio Iannello.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che l’Agenzia delle entrate ricorre con due mezzi, nei confronti della Edil.Va.Mi. S.r.l. (che non svolge difese nella presente sede), avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.T.R. dell’Emilia-Romagna, in accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente, ha annullato l’avviso di accertamento nei suoi confronti emesso, con riferimento all’anno d’imposta 1999, per Iva, Irpeg, Irap e Irpef (ritenute alla fonte) in relazione al maggior imponibile determinato, con metodo induttivo, sulla base del supposto pagamento in nero di alcuni lavoratori e delle rimanenze costituite dalle opere in corso di realizzazione e non ancora fatturate;
che con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 25 e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere i giudici a quibus adeguatamente vagliato gli elementi gravi, precisi e concordanti posti a base dell’accertamento, erroneamente identificati solo con l’esistenza di rapporti di lavoro occulti, ma in realtà costituiti anche dalla ingiustificata sproporzione fra i costi sopportati ed i ricavi contabilizzati in relazione al cantiere di via Vighi;
che con il secondo motivo la ricorrente deduce altresì insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere la C.T.R. dato adeguata contezza degli elementi probatori e delle valutazioni a sostegno del proprio convincimento;
considerato, in via ovviamente preliminare e assorbente rispetto ad ogni altra valutazione, che non vi è prova agli atti dell’avvenuto perfezionamento della notifica a mezzo posta del ricorso per cassazione;
che ciò deve condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo;
che non v’è luogo a provvedere sulle spese, non avendo la società contribuente svolto difese nella presente sede.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017