Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13057 del 23/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 23/06/2016, (ud. 03/03/2016, dep. 23/06/2016), n.13057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15495-2013 proposto da:

HEARST MAGAZINES ITALIA S.P.A. (già HACHETTE RUSCONI S.P.A.)

C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO DI DONO 3/A, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO DE BERARDINIS, rappresentata e difesa

dagli avvocati PIETRO ZAMBRANO e CLAUDIO ZAMBRANO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI

ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA”, C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato

BRUNO DEL VECCHIO, che lo rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8834/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/12/2012 r.g.n. 10162/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito l’Avvocato GUARNACCI GIULIO per delega Avvocato PIETRO

ZAMBRANO;

udito l’Avvocato DEL VECCHIO BRUNO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – A seguito di un accertamento ispettivo conclusosi in data 6 dicembre 2005, l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” (d’ora In poi solo INPGI) chiese ed ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti della Hearst Magazines s.p.a. (già Hachette Rusconi s.p.a.) per il pagamento di contributi previdenziali e somme aggiuntive relativi alle somme erogate dalla società a sette lavoratori a titolo di incentivazione all’esodo per la complessiva somma di Euro 700.577,00.

2. – Il decreto fu opposto dalla debitrice dinanzi al Tribunale di Roma che, con sentenza del 15 novembre 2007, rigettò l’opposizione.

3. – La Hearst Magazine s.p.a. propose quindi appello e, con sentenza depositata in data 11 dicembre 2012, la Corte d’appello di Roma lo ha rigettato. La Corte, per quel che rileva in questa sede, ha condiviso il ragionamento del Tribunale, il quale, sulla base dei documenti esaminati, ha affermato che le erogazioni fatte ai lavoratori, tutti giornalisti, non costituiscono incentivi all’esodo legati al rapporto di lavoro in via meramente occasionale, ma sono funzionalmente collegate al predetto rapporto di lavoro ed hanno cosi natura retributiva. Ha pertanto ritenuto che le dette somme non possano essere escluse dalla retribuzione imponibile ai sensi del D.L. n. 173 del 1988, art. 4, comma 2 bis, convertito nella L. n. 291 del 1988, difettando il presupposto della incentivazione all’esodo, in quanto le somme erano state erogate dopo la comunicazione del recesso, e dunque non In funzione dell’incentivo all’esodo, bensì a “composizione delle reciproche pretese derivanti dalla risoluzione del rapporto, senza che in contrario, nei riguardi dell’INPGI, potesse rilevare la imputazione di pagamento dichiarata dalle parti”.

4. – Contro la sentenza, la società propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi, cui resiste con controricorso l’Istituto previdenziale. Le parti depositano memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. -Con il primo motivo del ricorso, la Hearst Magazines s.p.a.

denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 153 del 1969, art. 12, come modificata dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6, nonchè del D.Lgs. n. 173 del 1988, convertito nella L. n. 291 del 1988, art. 4, comma 2 bis.

Lamenta che la Corte di merito ha attribuito natura retributiva alba.

somme corrisposte al giornalisti a seguito di accordi transattivi, nonostante fossero state erogate, come risultava dagli stessi accordi, a titolo di Incentivo all’esodo. Al riguardo, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte territoriale, l’incentivo all’esodo non necessariamente deve essere antecedente alla risoluzione del rapporto, cosi come non deve riferirsi necessariamente ad una pluralità di lavoratori, ma può riguardare, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche una sola persona. Cita al riguardo alcune ultime pronunce di questa Corte.

Peraltro, l’Incentivo all’esodo non poteva dirsi escluso dalla mancanza di previsione, nell’accordo, di somme erogate ad altro titolo, non rinvenendosi una siffatta previsione limitativa nell’art. 4, comma 2 bis, cit. La Corte avrebbe dovuto procedere ad un doveroso coordinamento tra la norma citata e la L. n. 153 del 1969, art. 12, e successive modifiche, in quanto una corretta interpretazione delle stesse imponeva al più di sceverare i diversi titoli che vengono a comporre l’erogazione di denaro, non assoggettando a contribuzione solo la quota parte diretta ad incentivare l’esodo.

2.- Con il secondo motivo la società censura la sentenza per l’omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti. Lamenta la mancata considerazione di elementi probatori, e in particolare le singole conciliazione intercorse tra essa ricorrente e ciascun lavoratore, non potendosi peraltro la genericità della motivazione dirsi colmata dal rinvio alla sentenza di primo grado. Ove la Corte avesse esaminato gli accordi, partitamente illustrati nel ricorso in appello, avrebbe rilevato che dal loro tenore risultava chiaramente che il pagamento delle somme in questione era riconducibile all’Intervenuta risoluzione del rapporto; che non sempre l’accordo era intervenuto a seguito di un giudizio di impugnazione di licenziamento, perchè in alcuni casi si era impugnato n trasferimento, mentre in altri vi era stata una risoluzione consensuale del rapporto, senza alcun contenzioso nè in corso nè potenziale; che la rinunzia dei lavoratori contenuta negli accordi a qualsiasi ulteriore pretesa riconducibile ai rapporti di lavoro costituiva una clausola di stile e, come tale, non poteva valere come criterio interpretativo volto ad attribuire alle somme versate natura retributiva.

3. – Con il terzo motivo la società censura la sentenza per violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a) e b), e rileva l’erroneità della decisione nella parte In cui ha ritenuto che l’imputazione da parte del datore di lavoro delle somme corrisposte al lavoratore a titolo di incentivazione all’esodo costituisca evasione contributiva e non già semplice omissione.

4. – Il primi due motivi, che si affrontano congiuntamente per la connessione che li avvince, sono infondati, oltre a presentare profili di inammissibilità.

4.1. – In via preliminare deve rilevarsi l’inconferenza del richiamo, contenuto nel secondo motivo del ricorso, all’art. 348 ter c.p.c., non applicabile ratione temporis al ricorso in esame, dal momento che il giudizio di appello è stato introdotto nel 2008 (n. R.G. 10162/2008) prima dell’entrata In vigore della legge di riforma del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione nella L. 7 agosto 2012, n. 134, art. 54, comma 1, lett. a) applicabile al giudizi di appello introdotti con ricorsi depositati dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge (11 settembre 2012).

4.2. – Il D.L. n. 173 del 1988, art. 4, comma 2 bis, convertito nella L. n. 291 del 1988 (in vigore fino al 31.12.1007), prevede che: “La disposizione recata nel comma 2, n. 3, del testo sostitutivo di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, va interpretata nel senso che dalla retribuzione imponibile sono escluse anche le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori”. Tale disposizione ha il dichiarato fine di favorire l’esodo del lavoratori eccedentari, fine che può essere conseguito sia con l’uscita simultanea di un gran numero di lavoratori dall’azienda sia con la uscita in tempi diversi di uno o più lavoratori.

Essa è stata successivamente riprodotta dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 6, comma 1, che, nel sostituire la L. n. 153 del 1969, art. 12 così ha disposto: “Sono esclusi dalla base imponibile le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori, nonchè quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l’imponibilità dell’indennità sostitutiva del preavviso”.

4.3. – Secondo un primo orientamento di questa Corte (v. Cass. 9 maggio 2002 n. 6663) il presupposto della norma è costituito dall’essere interessati all’esodo una pluralità di lavoratori il cui posto di lavoro non è esposto al rischio della precarietà e che proprio per questa ragione devono essere incentivati a dimettersi attraverso fa corresponsione di una gratifica; secondo un diverso indirizzo (Cass. 18 maggio 1999 n. 4811; Cass. 3 aprile 2004 n. 6607), è irrilevante se la cessazione del rapporto riguardi un singolo dipendente ovvero la simultanea uscita di un gran numero di lavoratori dall’azienda. Questa Corte (Cass., 13 dicembre 2004 n 23230) ha poi precisato che rientrano tra le somme che, ai sensi del D.L. n. 173 del 1988, art. 9, comma 2 bis, convertito nella L. n. 291 del 1988, vanno escluse dalla retribuzione imponibile in quanto corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori, non solo quelle conseguite con un apposito accordo per l’erogazione dell’incentivazione anteriore alla risoluzione del rapporto, ma tutte le somme che risultino erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro ai fini di incentivare l’esodo, potendo risultare ciò sia da una indicazione in tal senso nell’atto unilaterale di liquidazione delle spettanze finali, sia da elementi presuntivi (in tal senso, da ultimo, Cass., 15 maggio 2015, n. 10046).

4.4. – La sentenza impugnata pur richiamando, prestandovi adesione, il primo dei suddetti indirizzi, ha in realtà con apprezzamento tipicamente fattuale delle risultanze istruttorie osservato che, a prescindere da quanto risultava dall’accordo transattivo circa la causale della erogazione dell’importo, doveva aversi riguardo alla effettiva natura di tale erogazione ed ha ritenuto che, al di là del nome adoperato, essa aveva funzione tipicamente retributiva essendo strettamente connesse al rapporto di lavoro. In particolare, ha posto in rilievo la circostanza che gli accordi tra la società appellante e ciascuno dei lavoratori sono intervenuti dopo la risoluzione del contratto e, quindi, non in finzione di incentivo alla risoluzione del rapporto, bensì di composizione delle reciproche pretese derivanti dalla risoluzione del rapporto di lavoro. Inoltre, la Corte ha rilevato che i verbali di conciliazione, da un lato, contenevano la rinuncia dei lavoratori ad ogni pretesa nascente dal rapporto di lavoro, dall’altro, non prevedevano l’erogazione di alcuna somma a titolo di trattamento di fine rapporto, preavviso, risarcimento del danno ex art. 18 dello statuto dei lavoratori. Indici questi che la Corte ha ritenuto, sia pure attraverso il rinvio alla motivazione del Tribunale, tutti sintomatici della natura retributiva delle erogazioni e, per contro, della natura simulata della diversa imputazione di pagamento.

4.5. – Si è in presenza di una tipica valutazione fattuale che, essendo sufficientemente e non contraddittoriamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità, non essendo qui consentito il riesame di questioni di merito. Invero, sul fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva non può incidere in alcun modo la volontà negoziale, che regoli In maniera diversa l’obbligazione contributiva, ovvero risolva con un contratto di transazione à controversia insorta in ordine al rapporto di lavoro, precludendo alle parti il relativo accertamento giudiziale. L’indagine del giudice del merito sulla natura retributiva o meno di determinate somme erogate al lavoratore dal datore di lavoro non trova alcun limite nel titolo formale di tali erogazioni e, quindi, neanche In presenza di una transazione intervenuta a seguito di lite giudiziaria (Cass., 4 ottobre 1985, n. 4809; v. anche, Cass., 2 ottobre 1985; da ultimo, Cass., 17 febbraio 2014, n. 3685).

4.6. – Va peraltro rilevato che il motivo di ricorso difetta di specificità e autosufficienza dal momento che la parte non riporta il testo delle conciliazioni, ma si limita a riassumerle senza tuttavia depositarle unitamente al ricorso per cassazione, nè offre elementi certi per una loro facile reperibilità nei fascicoli di parte o di ufficio delle pregresse fasi del giudizio. In tal mode la parte non assolve il duplice onere imposto, a pena di inammissibilità del ricorso, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame del fascicoli d’ufficio o di parte (v. Cass., Sez. Un., 3 novembre 2011, n. 22726; Cass., 18 novembre 2015, n. 23575; Cass., 12 dicembre 2014, n. 26174; Cass., 7 febbraio 2011, n. 2966). Tale deficit di autosufficienza non può essere colmato attraverso la trascrizione delle conciliazioni nella memoria ex art. 378 c.p.c. depositata dal ricorrente avendo la detta memoria una funzione meramente illustrativa e riassuntiva rispetto ad un atto – il ricorso – il cui contenuto deve ab origine rispettare il modello legale.

4.7. – Deve pure aggiungersi che trattandosi dell’interpretazione di un negozio giuridico, quale è appunto la conciliazione, il sindacato della Corte di cassazione non può estendersi alla ricerca del contenuto e della portata delle sue clausole, la quale si traduce in una indagine e valutazione di fatto, affidata esclusivamente al giudice del merito, e censurabile In sede di legittimità solo per Il caso di violazione delle norme ermeneutiche, ovvero di illogicità ed inadeguatezza della motivazione, tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere prospettato. Nel caso di specie, non è stata formulata nessuna censura per violazione di canoni ermeneutici, ed anche le censure per vizio di motivazione insistono sulla natura delle somme erogate, ossia sull’interpretazione del negozio effettuata dal giudice del merito.

4.9. – Allo stesso modo, deve ritenersi Inammissibile la questione dei diversi titoli ed imputazioni delle some erogate – sicchè il giudice dell’appello avrebbe dovuto considerare la possibilità che solo in parte esse sarebbero state versate a titolo retributivo e quindi soggette all’imposizione: si tratta infatti di questione di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata e che la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non deduce di aver proposto in primo grado e riproposto in appello (Cass., 18 ottobre 2013, n. 23675).

9.9. – Deve quindi concludersi che le somme in questione, in quanto presentano uno stretto rapporto causale rispetto al rapporto di lavoro sono assoggettabili a contribuzione previdenziale.

6. – Anche il terzo motivo è infondato: correttamente la Corte ha ritenuto che l’imputazione fittizia delle erogazioni all’esodo piuttosto che alla risoluzione del contratto di lavoro e agli emolumenti ad esso collegati costituisca una forma di evasione contributiva e non già una mera omissione, dovendosi condividere l’orientamento di questa Corte secondo cui l’omessa o infedele denuncia di emolumenti corrisposti al lavoratore soggetti a contribuzione fa presumere l’esistenza della volontà datoriale di occultare i dati allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti, salvo prova contraria del soggetto obbligato, anche alla luce del più favorevole regime di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116 (in tal senso, Cass., 2 maggio 2013, n. 10265; v. pure Cass., 21 febbraio 2013, n. 4326). Prova che nel caso in esame, per le considerazioni su svolte, la Corte ha ritenuto non raggiunta.

7. -In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, come in dispositivo. Poichè il ricorso è stato notificato In data successiva al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 10.100,00, di cui Euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali e agli altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 giungo 2016

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