Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13057 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. III, 14/05/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 14/05/2021), n.13057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34674-2019 proposto da:

A.J., elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta

elettronica dell’avv. MICHELE PIZZI, che lo rappresenta e difende

per procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE

MILANO/MONZA;

– intimata –

nonchè contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2131/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2020 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

A.J., proveniente dal (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, datato 4.11.2019, notificato il 15.11.2019, avverso la sentenza n. 2131/2019 emessa dalla Corte d’appello di Milano e pubblicata in data 15.5.2019.

Il Ministero dell’interno ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si è dichiarato disponibile alla partecipazione alla discussione orale.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Diritto

RITENUTO

che:

il ricorrente espone di aver abbandonato il suo paese nel 2013, di aver vissuto in (OMISSIS) fino al luglio 2015 e di essere poi arrivato in Italia. Precisa di essere partito a seguito dell’alluvione del 2012, per trovare un lavoro idoneo a mantenere sè e la sua famiglia, dopo aver venduto alcuni capi di bestiame ed essersi indebitato per mettere insieme il denaro necessario per il viaggio, e di aver timore di tornare indietro non avendo risparmiato sufficiente denaro per restituire i prestiti.

Le domande volte alla concessione delle varie forme di protezione internazionale venivano rigettate prima dal tribunale e poi dalla Corte d’Appello di Milano.

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 3 riferisce che la sua domanda è stata rigettata perchè la sua narrazione è stata ritenuta generica, inattendibile, e volta ad esporre circostanze di rilievo meramente privato.

Sostiene che la decisione non avrebbe tenuto in conto che la materia si discosta dalle regole generali del procedimento civile, in quanto il giudice può procedere anche d’ufficio al compimento degli atti necessari per la decisione della controversia. Sostiene che l’audizione personale del ricorrente si è svolta in modo frettoloso e senza alcuna attenzione alla ricostruzione del passato del ricorrente, volta a ripercorrere quali fossero state le persecuzioni subite.

Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, con particolare riferimento al mancato riconoscimento dell’autonoma rilevanza giuridica, ai fini del rilascio del permesso umanitario, all’avvenuto transito attraverso la (OMISSIS).

Deduce di aver lamentato le violenze e le privazioni sofferte durante il periodo trascorso in (OMISSIS).

Con il terzo motivo, in subordine, il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) ovvero l’illegittimità del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria per errata valutazione del contesto socio-politico del paese di provenienza del ricorrente. Evidenzia la contraddittorietà nella motivazione della sentenza, forse frutto di un frettoloso lavoro di copia e incolla, in quanto dapprima si fa riferimento alla situazione del (OMISSIS) mentre successivamente si rigetta la domanda di protezione sussidiaria facendo riferimento alla situazione del (OMISSIS). Ritiene che, sulla base di una lettura delle fonti di informazione aggiornate ed ufficiali non possa non ritenersi l’esistenza di una situazione di pericolo diffuso in (OMISSIS).

Infine, in via ancor più subordinata, con il quarto motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ovvero il mancato riconoscimento della protezione umanitaria per mancata valutazione delle circostanze allegate.

Sostiene di aver depositato in secondo grado alcuni documenti, dei quali indica con precisione la collocazione nel fascicolo di arte di secondo grado, atti a dimostrare il suo percorso di integrazione, sia sotto il profilo lavorativo (contratto a tempo indeterminato), sia di apprendimento linguistico sia la dichiarazione del proprio datore di lavoro che si dichiarava disponibile perfino ad adottarlo per stabilizzare la sua situazione in Italia, e dei quali non si sarebbe tenuto alcun conto.

Il primo motivo, per come è strutturato, è generico e inammissibile: non è chiaro quale sia la censura, e soprattutto a quale delle diverse ipotesi di protezione internazionale, fondate su diversi presupposti, faccia riferimento. Inserisce un generico riferimento a persecuzioni subite, delle quali non si precisa la causa, dall’altra riconduce il suo allontanamento dal paese al fatto storico risalente all’alluvione del 2012: non chiarisce con sufficiente chiarezza se lamenta il mancato riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o della umanitaria.

E’ logicamente prioritario, rispetto ai rimanenti, l’esame del terzo, volto alla concessione della più ampia protezione sussidiaria, rispetto al secondo e al quarto, che censurano la sentenza di merito laddove ha negato il riconoscimento della protezione umanitaria.

Il terzo motivo è fondato. Il riferimento al (OMISSIS), anzichè al (OMISSIS), effettivo paese di provenienza del ricorrente, nella sentenza impugnata, potrebbe essere frutto di un mero errore materiale, non tale da inficiare la motivazione, e non di un mal riuscito lavoro di “copia e incolla”, perchè è collocato al termine del provvedimento impugnato e richiama il passo precedente della motivazione ove è collocata la valutazione sulla concedibilità della protezione sussidiaria. A prescindere dal refuso, però, la motivazione sul punto della protezione sussidiaria è totalmente inconsistente e, ove puntualmente censurata, come in questo caso, non regge alle censure atteso che essa non si fonda, come è necessario per ricostruire l’esistenza o meno di una situazione di pericolosità diffusa nel paese su alcuna fonte attendibile e aggiornata (si cita esclusivamente una risoluzione del parlamento Europeo del 2014). Nei procedimenti in materia di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice si sostanzia nell’acquisizione di COI (“Country of Origin Information”) pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti (Cass. n. 8819 del 2020, tra le altre).

Il secondo e il quarto motivo, entrambi relativi a contestare la decisione impugnata laddove rigetta la domanda di protezione umanitaria, possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi e sono fondati.

Il secondo motivo non è formulato con piena specificità, e tuttavia si salda sufficientemente con la sentenza di appello, ove si dà atto che fosse stato formulato un motivo di impugnazione relativo alla omessa considerazione delle privazioni e della situazione di pericolo vissute durante il soggiorno, durato un anno e mezzo, in (OMISSIS). La corte d’appello, a fronte di rilievi in proposito del ricorrente, afferma in maniera tautologica che un soggiorno in (OMISSIS) di un anno e mezzo è troppo poco duraturo per ritenerlo significativo.

Il ricorrente non assume di aver allegato di aver subito in (OMISSIS) maltrattamenti fisici particolarmente traumatici o che prendano la rilevanza della tortura. Allega però che il suo originario progetto, di cercare lavoro per poter sopravvivere in (OMISSIS), è naufragato e lo ha indotto ad abbandonare il luogo per recarsi in Italia per la pericolosità e l’instabilità di quel paese, ove nessuna attività pacifica poteva sperare di essere intrapresa con successo. Ha introdotto quindi nel giudizio di merito un elemento di vulnerabilità specifico legato ad un primo soggiorno in (OMISSIS) e al suo fallimento, alla successiva necessità di cercare un’altra soluzione alla ricerca della sopravvivenza intraprendendo un nuovo viaggio verso un paese sconosciuto: elementi tutti che, a fronte di uno specifico motivo di censura, non possono di per sè essere ritenuto legittimamente irrilevanti, ma avrebbero dovuto essere valutati, in concorrenza con gli altri indici di vulnerabilità, ai fini di formulare una valutazione della vulnerabilità complessiva del soggetto in ordine alla verifica della concedibilità della tutela residuale per ragioni umanitarie.

Anche il quarto motivo è fondato, laddove censura che il rigetto non si fonda su un giudizio di comparazione sufficientemente articolato e quindi su una idonea verifica della vulnerabilità del ricorrente, in quanto non dà conto, da un lato, della autonoma valutazione della condizione del paese di provenienza sotto il profilo della violazione dei diritti umani (a questo proposito è inserito il riferimento al (OMISSIS) anzichè al (OMISSIS), tra l’altro), e, per quanto concerne il livello di integrazione del richiedente, non considera affatto una serie di documenti specificamente indicati dal ricorrente e che risultano prodotti a sostegno del suo percorso di integrazione. Conclusivamente, dichiarato inammissibile il primo motivo, il secondo, il terzo e il quarto sono accolti, e la sentenza impugnata deve essere cassata e rinviata alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati e deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

Dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo, il terzo e il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

 

 

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