Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13056 del 24/05/2017
Cassazione civile, sez. trib., 24/05/2017, (ud. 21/04/2017, dep.24/05/2017), n. 13056
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Francesco – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15398/2012 R.G. proposto da:
Simet s.n.c., rappresentata e difesa dall’Avv. Vito Nanna, con
domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tritone, n.
102;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Puglia, n. 113/9/11 depositata il 13 giugno 2011.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile
2017 dal Consigliere Emilio Iannello.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Puglia – pronunciando in controversia relativa all’impugnazione proposta avverso quattro avvisi di accertamento emessi per il recupero a tassazione, con riferimento agli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, a fini Irap ed Iva, di costi per operazioni inesistenti e ammortamenti indeducibili – ha accolto l’appello proposto dall’Ufficio nei confronti della contribuente Simet di P.S. & C. S.a.s., ritenendone la legittimità, in quanto già accertata, per i primi due anni, con sentenza resa in separato giudizio, passata in giudicato, e, quanto agli altri due anni, perchè adeguatamente fondata sulle prove raccolte all’esito di verifica della Guardia di Finanza;
che avverso tale decisione la Simet s.n.c. propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate, depositando controricorso;
che, con il primo motivo, rubricato “nullità della sentenza… per violazione delle norme del procedimento e del diritto di difesa, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, la ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sulle eccezioni procedurali, dedotte da essa contribuente nel giudizio d’appello, in ordine al difetto di rappresentanza dell’Ufficio appellante, al difetto di indicazione di tutte le parti in causa e all’improcedibilità del proposto appello, nonchè in genere su tutte le eccezioni e difese svolte nell’atto di costituzione nel giudizio di secondo grado (il cui contenuto viene testualmente trascritto in ricorso: pagg. 5 – 9);
che, con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12 e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la C.T.R. ribaltato la decisione di primo grado assumendo che l’Ufficio ha adempiuto alla previsione di cui agli articoli sopra citati avendo indicato l’atto di riferimento relativo all’avviso di rettifica notificato; chiede al riguardo “se è vero che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 va interpretato nel senso (di) non ritenersi esecutivo un ruolo sinchè lo stesso non viene portato a conoscenza del contribuente; se è vero che la conoscenza del ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, citato art. 17 deve temporalmente coincidere con la notificazione dell’atto per cui, ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 gli atti di natura tributaria devono essere motivati con l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che hanno determinato l’adozione del provvedimento amministrativo; se è vero che, in mancanza dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 8 e ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 1, la mancata perfetta conoscenza di tali requisiti non (fa) decorre(re) alcun termine di decadenza”;
ritenuto che va preliminarmente e con effetto assorbente rilevata, d’ufficio, la nullità della sentenza impugnata e dell’intero giudizio per omessa integrazione del contraddittorio, nei confronti dei soci illimitatamente responsabili della società odierna ricorrente;
che, invero, secondo orientamento consolidato, a partire dall’arresto di Cass. Sez. U. 04/06/2008, n. 14815, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi;
che, conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contradditorio ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio;
che va pertanto dichiarata la nullità dell’intero giudizio di merito, con cassazione dell’impugnata sentenza e rimessione delle parti avanti al giudice di primo grado, che dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14 e procedere a nuovo esame;
che sussistono giusti motivi, in considerazione dell’epoca di proposizione del ricorso rispetto al formarsi della citata giurisprudenza, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
PQM
cassa l’impugnata sentenza e dichiara la nullità dell’intero processo, compensandone le spese.
Rimette le parti avanti la Commissione tributaria provinciale di Bari.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017