Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13055 del 23/06/2016

Cassazione civile sez. lav., 23/06/2016, (ud. 17/03/2016, dep. 23/06/2016), n.13055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6122-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.E.;

– Intimata –

avverso la sentenza n. 268/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 19/03/2010 R.G.N. 1463/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2016 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega verbale AVVOCATO

PESSI ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, per l’accoglimento del ricorso per quanto di

ragione.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.- La Corte d’appello di Firenze, con sentenza depositata in data 19 marzo 2010, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Siena che aveva accolto la domanda di M.E. nei confronti di Poste Italiane s.p.a., accertando l’illegittimità del termine apposto al contratto stipulato l’1.10.2003, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, “per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio di recapito/smistamento e trasporto presso il Polo corrispondenza Toscana, assente nel periodo dall’1/10/2003 al 15/1/2004” nonchè condannando la società alla riammissione in servizio della lavoratrice ed al pagamento del risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni non corrisposte dalla data di messa in mora.

1.2.- La Corte territoriale ha ritenuto generica la clausola giustificativa del termine apposta al contratto e non provate, da parte della società (su cui gravava il relativo onere) le esigenze di carattere sostitutivo che avevano determinato il ricorso al contratto a tempo determinato.

1.3.- Contro la sentenza, Poste Italiane S.p.A. ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.. Il lavoratore è rimasto intimato.

2. Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

3. Con il primo e il secondo motivo è denunziata violazione di legge in quanto il giudice di merito avrebbe disapplicato la legge nazionale (il D.Lgs. n. 368 del 2001), ritenuta non conforme alla disciplina europea, senza peraltro applicare direttamente i principi enunziati dalla direttiva che regola il rapporto di lavoro a termine;

nel caso di specie il giudice avrebbe ignorato i numerosi accordi sindacali con cui, dal 1 gennaio 2001 in poi, Poste Italiane e le organizzazioni sindacali hanno regolato la mobilità del personale, limitandosi ad un mero esame estrinseco del contratto individuale stipulato nel caso di specie, pretendendo di trovare solo in esso le ragioni dell’assunzione.

4. – Con il terzo motivo, la società ricorrente deduce, con riguardo all’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1919 c.c., comma 1, anche in relazione al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1: la società lamenta che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che la nullità del termine comporti la conversione del contratto a termine In un contratto di lavoro a tempo indeterminato, in assenza di una norma che espressamente preveda tale sanzione ed in violazione di quanta dispone l’art. 1419 c.c..

5. – In via subordinata, come quarto motivo, la società ha invocato – con riguardo alle conseguenze economiche della declaratoria di illegittimità dell’apposizione del termine al contratto –

l’applicazione dello ius superveniens costituito dalla L. n. 183 del 2010, art. 32.

6. I primi due motivi del ricorso principale sono fondati e vanno accolti.

6.1. – Questa Corte (cfr. Cass., 15 dicembre 2011, n. 27052, e fra le altre, Cass. 26 gennaio 2010, n. 1577 e Cass., 26 gennaio 2010 n. 1576, e, da ultimo, Cass., 2 luglio 2015, n. 13591) si è ripetutamente pronunciata su fattispecie analoghe (assunzione a termine per esigenze sostitutive concernenti personale addetto al servizio di recapito presso il Polo Corrispondenza di diverse regioni) affermando i seguenti principi che devono essere in questa sede pienamente ribaditi.

6.2. – Il quadro normativo che emerge a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001, è caratterizzato dall’abbandono del sistema rigido previsto dalla L. n. 230 del 1962 – che prevedeva la tipizzazione delle fattispecie legittimanti il ricorso al contratto a tempo determinato – e dall’introduzione di un sistema articolato per clausole generali in cui l’apposizione del termine è consentita a fronte di “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”.

A1) – Tale sistema, al fine di non cadere nella genericità, impone al suo interno un fondamentale criterio di razionalizzazione, costituito dal già rilevato obbligo per il datore dl lavoro di adottare l’atto scritto e di specificare in esso le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo adottate.

L’onere di specificazione della causale nell’atto scritto costituisce una perimetrazione della facoltà riconosciuta al datore di lavoro di far ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato per soddisfare una vasta gamma di esigenze aziendali (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o aziendale), a prescindere da fattispecie predeterminate.

a2) – Proprio il venir meno del sistema delle fattispecie legittimanti impone che il concetto di specificità sia collegato a situazioni aziendali non più standardizzate ma obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere calato. Il concetto di specificità in questione risente, dunque, di un certo grado di elasticità che, in sede di controllo giudiziale, deve essere valutato dal giudice secondo criteri di congruità e ragionevolezza.

B)- Con riferimento specifico alle ragioni di carattere sostitutivo, Il contratto a termine, in una situazione aziendale complessa è configurabile come strumento di inserimento del lavoratore assunto in un processo in cui la sostituzione sia riferita non ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica che sia occasionalmente scoperta.

b1)- In quest’ultimo caso, il requisito della specificità può ritenersi soddisfatto non tanto con l’indicazione nominativa del lavoratore o dei lavoratori sostituiti, quanto con la verifica della corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine per lo svolgimento dl una data funzione aziendale e le scoperture che per quella stessa funzione si sono realizzate per il periodo dell’assunzione.

C) – L’apposizione del termine per “ragioni sostitutive” è legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali, l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando in ogni caso la verificabilità circa la sussistenza effettiva del presupposto di legittimità prospettato (v. fra le altre, Cass. 17 gennaio 2012, n. 565, Cass., 4 giugno 2012, n. 8966;

Cass., 20 aprile 2012, n. 6216, Cass. 30 maggio 2012, n. 8647 e, con riguardo proprio al Polo Corrispondenza Toscana, Cass. 20 febbraio 2015, n. 3984, Cass. 26 aprile 2013, n. 10068, Cass. 20 aprile 2012, n. 6216).

7. Si è così affermato il principio, che va qui ribadito (v. in particolare, fra le altre, Cass. n. 1577/2010, Cass. n. 1576/2010;

nello stesso senso: Cass. nn. 565/2012, Cass. 8966/2012, 6216/2012, 8647/2012, 13239/2012 e, da ultimo, Cass. n. 2434/2016 e Cass. n. 5243/2015), che “in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità”.

8. – In particolare, questa Corte si è, poi, più volte pronunciata, rilevando che i giudici di merito correttamente avevano accertato il numero dei contratti a termine stipulati in ciascuno dei mesi di durata del contratto a termine e lo avevano confrontato con il numero delle giornate di assenza per malattia, infortunio, ferie, ecc. del personale a tempo indeterminato, ravvisando congruo il numero dei contratti stipulati per esigenze sostitutive (v., da ultimo, con riferimento al Polo Corrispondenza Toscana, Cass. 20 febbraio 2015, n. 3484, Cass. 26 aprile 2011 n. 10068, Cass. 20 aprile 2011 n. 6216).

9. – Inoltre, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 107/2013, ha avallato l’orientamento giurisprudenziale espresso da questa Corte in tema di contratti a termine stipulati per esigenze sostitutive ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, orientamento ritenuto “diritto vivente ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale demandatole”. Il Giudice delle leggi ha rilevato che il legislatore, prescrivendo l’onere di specificazione delle ragioni sostitutive per poter assumere lavoratori a tempo determinato, ha imposto una regola di trasparenza: il criterio della identificazione nominativa del personale sostituito è da ritenere certamente il più semplice e idoneo a soddisfare l’esigenza di una nitida individuazione della ragione sostitutiva, ma non l’unico, in quanto la realtà concreta delle fattispecie aziendali offre una illimitata casistica. L’apposizione del termine per “ragioni sostitutive” è stata ritenuta legittima anche quando, avuto riguardo alla complessità dl certe situazioni aziendali, l’enunciazione dell’esigenza di sopperire all’assenza momentanea di lavoratori a tempo indeterminato sia accompagnata dall’indicazione, in luogo del nominativo, di elementi differenti, quali l’ambito territoriale dell’assunzione, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni e il diritto alla conservazione del posto dei dipendenti da sostituire, che permettano ugualmente di verificare l’effettiva sussistenza e di determinare il numero di questi ultimi.

10. – Nel caso di specie la Corte di merito, nel basare la propria motivazione sulla mancanza di specificità del motivo, in difetto di indicazioni circa la ragione dell’assenza, non applica correttamente i suddetti parametri di valutazione: in particolare, dalla motivazione non emerge una congrua considerazione, ai fini della valutazione della insussistenza del requisito della specificità della clausola, di tutti gli elementi indicati nel contratto individuale e considerati come significativi dalla giurisprudenza sopra richiamata: in particolare, il luogo di svolgimento della prestazione a termine (indicato nel contratto di lavoro); le mansioni del personale da sostituire; il periodo di tempo al quale le enunciate esigenze di carattere sostitutivo facevano riferimento (in termini, Cass., 6 marzo 2014, n. 5286; Cass., 28 gennaio 2014, n. 1786).

11. – L’insufficienza della motivazione è altresì riscontrabile nella parte in cui la sentenza impugnata non offre un’appagante spiegazione delle ragioni per le quali non ha ritenuto di valutare la prova documentale offerta dalla società appellante e diretta a dimostrare il numero dei contratti a termine stipulati nel periodo in esame, a fronte del numero delle assenze registrate nel medesimo periodo, con la specifica indicazione della causale e delle sostituzioni resesi necessarie.

12. – I primi due motivi del ricorso principale vanno pertanto accolti, con conseguente assorbimento degli altri motivi, successivi in ordine logico (il terzo concernente le conseguenze della eventuale nullità del termine circa la “conversione” del rapporto nonchè il quarto contenente l’istanza dl applicazione dello ius superveniens).

13. – L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione ai motivi del ricorso accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, la quale provvederà a nuovo esame attenendosi al principio sopra ribadito, statuendo anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

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