Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13055 del 14/06/2011
Cassazione civile sez. lav., 14/06/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 14/06/2011), n.13055
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA VERBANIA 2/B, presso lo studio dell’avvocato VIOLI
ANTONIETTA, rappresentato e difeso dall’avvocato TARSIA GIUSEPPE,
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
GIOMI SPA – GESTIONE ISTITUTI ORTOPEDICI DEL MEZZOGIORNO D’ITALIA SPA
(OMISSIS) in persona del suo legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 31, presso lo Studio degli
avvocati PULSONI FABIO e RAPONE RAFFAELLA, che la rappresentano e
difendono, giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 425/2009 della CORTE D’APPELLO di REGGIO
CALABRIA del 13.3.09, depositata il 05/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO;
udito per la controricorrente l’Avvocato Silvia Maresca (per delega
degli avvocati Fabio Pulsioni e Raffaella Rapone) che si riporta agli
scritti;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PATRONE
Ignazio che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
C.L. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria, pubblicata il 5 maggio 2009, che, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la sua domanda nei confronti della GIOMI spa, compensando le spese.
La società intimata si difende con controricorso.
Il ricorso è inammissibile perchè, come si è sottolineato già nella relazione, non sono stati formulati i quesiti di diritto per i motivi con i quali viene denunziata una violazione di legge (primo motivo) e di contratto collettivo (secondo motivo). Mentre nel terzo motivo, con il quale si denunzia insufficienza e contraddittorietà della motivazione, non viene specificato il “fatto” controverso e decisivo su cui verte il vizio (terzo motivo, che, in realtà, pone anch’esso un problema di violazione di legge, ancora una volta senza formulare il quesito di diritto).
Pertanto il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al rimborso delle spese in favore della controparte.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 30,00 Euro, nonchè 3.000,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011