Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13055 del 10/06/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 13055 Anno 2014
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 14836-2012 proposto da:
MINISTERO DELLA DIFESA c.f. 80425650589 (CASERMA
SARVAM DI VITERBO), in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia,
in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– ricorrente –

2014
530

contro

– AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI VITERBO C.F.
01455570562, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 10/06/2014

GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato
VINCENTI MARCO, che la rappresenta e difende, giusta
delega in atti;
– PASTORE FEDERICO C.F. PSTFRC80T2OH703N, DELLA ROCCA
CARMELA C.F. DLLCML54H57H703K, PASTORE CARMINE C.F.

ROMA, VIA CRESCENZIO 19, presso lo studio
dell’avvocato TORRE GIUSEPPE, rappresentati e difesi
dagli avvocati MARINO GERARDO, LENZA ROBERTO, giusta
delega in atti;
– controricorrenti nonchè contro

COCCO FRANCESCO c.f. CCCFNC71TO9H501I;
– intimato ricorso successivo senza n ° di R.G.

COCCO FRANCESCO c.f. CCCFNC71TO9H501I, elettivamente

A
domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE 7130, presso lo
studio dell’Avvocato COCCO GIANLUIGI che lo
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente successivo contro

MINISTERO DELLA DIFESA c.f. 80425650589 (CASERMA
SARVAM DI VITERBO), in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia,
in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12 (atto di

PSTCMN45E26A674J, tutti elettivamente domiciliati in

costituzione del 19/07/2013);
– resistente con mandato –

PASTORE FEDERICO C.F. PSTFRC80T2OH703N, DELLA ROCCA
CARMELA C.F. DLLCML54H57H703K, PASTORE CARMINE C.F.
PSTCMN45E26A674J, A.S.L. DI VITERBO, – intimati 1371/2012 della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/03/2012 R.G.N.
4922/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/02/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
udito l’Avvocato RUSSO MARINA;
udito l’Avvocato VINCENTI MARCO;
udito l’Avvocato COCCO GIANLUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso del Ministero,
accoglimento del secondo motivo del ricorso del
COCCO, assorbito il terzo motivo, inammissibilità del
primo motivo.

avverso la sentenza n.

Udienza del 12.2.2014, causa n. 10
n. 14836/2010

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma Federico e Carmine Pastore e Della Rocca Carmela
chiedevano la condanna dei convenuti Ministero della difesa ( per la Caserma Sarvam di
Viterbo) e Asl di Viterbo al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito dal
Federico Pastore e dai suoi genitori ( Pastore Carmine e Della Rocca Carmela) a causa della
ritardata diagnosi subita dal primo ( in servizio militare presso la Caserma Sarvam di Viterbo)
all’esito delle visite mediche svolte dapprima dai sanitari in servizio presso l’infermeria della
Caserma e, poi, dai sanitari in servizio presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Orte. In sintesi
i ricorrenti lamentavano la mancata diagnosi al Pastore Federico di una appendicite in tre
successive visite nell’infermeria della caserma ( 15, 16 e 17) e poi in una visita presso il pronto
soccorso dell’Ospedale di Orte. Solo una volta giunto alla residenza di famiglia e dopo un
nuova visita presso l’Ospedale di Mercato Sanseverino gli era stata diagnosticata una ”
peritonite da appendice acuta gantesa” ed era stato sottoposto ad immediato intervento
chirurgico. Per l’intervento era stato ricoverato in rianimazione in imminente pericolo di vita e
quindi era stato ricoverato all’Ospedale San Camillo di Roma per un mese e mezzo. Per i
ricorrenti le gravi conseguenze subite dal Pastore si sarebbero potute senz’altro evitare o
limitare ove la corretta diagnosi fosse stata tempestivamente fornita. Si costituivano il
Ministero della Difesa e la ASL di Viterbo che contestavano al fondatezza del ricorso.
Interveniva volontariamente ad adiuvandum ( la difesa del Ministero) il dott. Francesco Cocco,
ufficiale medico di turno, che aveva eseguito la prima vista medica del 15.8. 2000 presso
l’infermeria della Caserma. Il Tribunale di Roma con sentenza dell’8 Marzo 2007 accoglieva la
domanda di risarcimento danno proposta dal Rocco Pastore nei confronti sia del Ministero
della Difesa che dell’ASL che venivano condannati al pagamento della somma di euro
97.106,50 per danno non patrimoniale oltre interessi e rigettava la domanda di risarcimento
del danno morale formulato dai genitori del detto Pastore. Condannava le parti convenute ed
il dott. Cocco alle spese di lite, nonché alle spese di CTU.
La Corte di appello di Roma con sentenza del 12.3.2012 respingeva l’appello principale del
Ministero della Difesa e quello incidentale del dott. Cocco mentre accoglieva l’appello
incidentale dei genitori del Rocco Pastore e per l’effetto condannava il Ministero della Difesa in
solido con l’ASL di Viterbo al pagamento in loro favore della somma di euro 20.000,00 per
danni morali. La Corte territoriale, alla luce della consulenza tecnica effettuata, evidenziava

R.G.

come nelle visite mediche del 16.6.2000 e del 17.8.2000 presso la Caserma fosse stata
rilevato ” dolore alla palpazione profonda in fossa iliaca destra” ma non fosse stata
diagnosticata l’appendicopatia, né si fosse ritenuto opportuno di approfondire con specifici
esami la questione. Nella seconda visita fu addirittura somministrato un farmaco, il buscopan,
controindicato in caso di appendicite. Alla stregua della CTU al momento delle visite del 16 e
del 17 agosto il Pastore presentava i sintomi tipici, non confondibili con altre malattie, di un
attacco appendicolare; se tale malattia fosse stata tempestivamente diagnosticata il Pastore
avrebbe subito un intervento in condizioni ben diverse ( senza complicazioni e in un quadro di
pret la Caserma e con quella successiva preso l’Ospedale di Orte il 19.8.2000 aveva
comportato un’evoluzione peggiorativa della malattia divenuta ” appendicite acuta
gangrena e poi peritonite circoscritta”, diagnosticata il 19 presso l’Ospedale di Mercato san
Severino dove il Pastore era stato operato il giorno stesso. La Corte di appello evidenziava
ancora la differenza tra un intervento di appendicite ove questo fosse stato immediatamente
effettuato e quello intervenuto con la malattia ormai aggravatasi ( cfr. pag. 8 della sentenza
impugnata). Il contesto di urgenza costituiva un fattore di rischio maggiore e pertanto l’omesso
posizionamento a cura dell’anestesista dell’Ospedale ove il Pastore era stato operato del
sondino non aveva quelle caratteristiche di eccezionalità ed atipicità tali da interrompere il
nesso causale tra fatto originario e danno alla luce della giurisprudenza di legittimità. Inoltre
andava escluso ogni concorso di colpa del Pastore ex art. 1227 primo comma c.c. in quanto il
sollievo percepito dal Pastore era frutto proprio della somministrazione del farmaco prima
ricordato ( buscopan). Ancora il ricorrente aveva richiesto il risarcimento del danno nella
somma “minore o maggiore) di quella specificamente indicata e quindi nckvi era stata alcun
vizio di ultrapetizione nella sentenza impugnata. Circa il danno non patrimoniale rivendicato
dai genitori del Pastore la Corte territoriale riteneva equo stimarlo in euro 20.000,00 tenuto
conto della durata della malattia, delle sue complicanze e della sua “evoluzione”, della cura e
dell’assistenza prestata al figlio a lungo in pericolo di vita.
Per la cassazione dei tale decisione hanno proposto ricorso il Ministero della Difesa con 5
motivi; il dott. Cocco con tre motivi. Resistono con controricorso il Pastore Rosso e Federico e
la Della Rocca Carmela. Si è costituita la ASL di Viterbo chiedendo l’accoglimento del ricorso
del Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso del Cocco si lamenta la violazione dell’art. 101 c.p.c. per difetto
di contraddittorio. Non era stata notificata l’ordinanza di remissione della causa sul ruolo per
mutamento della persona fisica del relatore e trattenuta in decisione senza l’avviso al
difensore del ricorrente.
Il motivo appare inammissibile in quanto non documentato in alcun modo e privo di qualsiasi
riferimento temporale. Non è chiaro dal motivo se l’omessa notifica riguardi il primo grado o
l’appello, in che data via sia stata la nuova discussione, se in concreto vi sia stata una
violazione dei diritti di difesa non essendo intervenuto il difensore del Cocco etc. Il motivo non
appare pertanto autosufficiente e non consente di valutare la gravità e l’effettività delle
violazioni eventualmente intervenute.
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minor urgenza) da quelle in cui, poi, l’intervento awenne. L’imperizia dimostrata con le visite

Con il secondo motivo si allega l’omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto controverso
e decisivo per il giudizio. Il paziente aveva tenuto una condotta non collaborativa sottraendosi
alle prescritte visite, circostanza non valutata dalla Corte di appello.
Con il primo motivo del ricorso del Ministero della Difesa ( Caserma Sarvam di Viterbo) si allega
l’omesso o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La
malattia si era manifesta in forma subdola; il paziente non era stato collaborativo ed aveva
sottovalutato i sintomi.

1218 c.c. La malattia si era manifestata in modo subdolo e con un esordio assai lento.
Con il terzo motivo si allega l’omessa ovvero insufficiente motivazione su un fatto controverso
decisivo per il giudizio. Il 16 Agosto ( alle ore 3) era stato raccomandato al Pastore di
presentarsi alle ore 8 per un visita di controllo; si era invece presentato alle 7 dichiarando di
sentirsi bene e di non voler attendere una visita di controllo; il 17 al Pastore ( recatosi
nuovamente in infermeria) era stato invece richiesto un giorno di riposo in branda e gli era
stato raccomandato di presentarsi al pronto soccorso per ogni minimo acuirsi della
sintomatologia dolorosa. Il 18 il Pastore era addirittura partito per altra destinazione, senza
una preventiva visita di controllo.
Con il quarto motivo si allega la violazione di legge in relazione all’art. 1218 c.c. La Corte
territoriale non aveva considerato che le gravissime condizioni mediche sofferte dal Pastore
non erano da addebitarsi alla mancata diagnosi della appendicectomia, ma all’errore
dell’anestesista in sede di intervento operatorio.
Tali motivi possono essere esaminati congiuntamente ed appaiono fondati. Dalla sentenza
impugnata emergono due gravi carenze motivazionali nella ricostruzione della vicenda e
conseguentemente nell’attribuzione #in via esclusiva) della responsabilità dell’evento ( ai fini
del risarcimento dei danni) ai soggetti condannati nei giudizi di merito. Il primo punto riguarda
il comportamento tenuto dallo stesso Pastore che non è stato adeguatamente e
complessivamente esaminato dai Giudici di appello. Dalla sentenza impugnata se è vero che
risulta univocamente che i sanitari della caserma ove operava il Pastore hanno omesso di
diagnosticare tempestivamente la appendicopatia di cui soffriva il Pastore, emerge
cionondimeno che gli stessi sanitari, sul piano cautelativo, raccomandarono al Pastore prima
una nuova visita di controllo, poi un giorno di riposo e comunque di farsi immediatamente
rivedere nel caso di un riacutizzarsi dei dolori; inoltre il Pastore il 18 abbandonò per un lungo
viaggio in macchina la Caserma senza neppure una visita di controllo ( tali specifiche
circostanze risultano mosse nell’atto di appello come emerge a pag. 5 della sentenza
impugnata). Tale comportamento andava certamente valutato al fine di stabilirne l’incidenza
sul piano causale, onde verificare se un comportamento più collaborativo e responsabile del
Pastore avrebbe potuto evitare i danni subiti o comunque ridurli, anche in termini di concorso
di colpa ex art. 1227 primo comma c.c. ( il Pastore era peraltro in servizio militare presso una
caserma e quindi ben si poteva prefigurare da parte dei sanitari che lo visitarono un puntale
riscontro delle raccomandazioni sanitarie). Il passaggio in sentenza sulla questione ( pag. 9)
appare assolutamente carente in quanto si afferma che il paziente non aveva sottovalutato i

3

Con il secondo motivo si allega la violazione dell’art. 1176 c.c. in combinato disposto con l’art.

sintomi, ma si era verosimilmente sentito meglio in virtù della somministrazione di un farmaco
( controindicato per la malattia sofferta). L’osservazione non appare conclusiva in quanto non
valuta adeguatamente la possibile sequenza di eventi nel caso in cui Il Pastore si fosse
rigorosamente attenuto alle prescrizioni e raccomandazioni dei sanitari che comunque,
prudenzialmente, lo avevano invitato, come detto, ad una visita di controllo, ad una giornata
di riposo etc.
Il secondo punto in cui la motivazione appare carente è sul punto dell’ascrivibilità di tutti i
ricovero nell’Ospedale ove lo stesso fu operato. Come emerge dalla stessa motivazione della
sentenza impugnata vi fu un errore dell’anestesista ( pag. 8 della sentenza )che non posizionò
il sondino naso-gastrico per svuotare lo stomaco prima di indurre l’anestesia. Ora, secondo la
sentenza impugnata, tale errore è da addebitare al quadro di estrema urgenza in cui si svolse
l’intervento, ma questa tesi non appare adeguatamente motivata perché non si può dare per
scontato che in un Ospedale pubblico, evidentemente attrezzato in via ordinaria per interventi
di urgenza possa awenire un errore che appare- in mancanza di ulteriori approfondimenti
fattuali – non così facilmente scusabile e ridimensionabile. L’ulteriore conseguenza tratta dalla
Corte territoriale per cui l’errore commesso in sede operatoria non avrebbe avuto quei
caratteri di atipicità, eccezionalità ed imprevedibilità richiesti ad un evento per interrompere la
sequenza causale tra fatto originario ( o omissione) e danno subito alla luce della
giurisprudenza di legittimità non appare, quindi, adeguatamente motivata sul piano dei
presupposti di natura fattuale in quanto l’errore commesso appare, per quanto motivato in
sentenza, non riportabile a fattori ordinari in una struttura ospedaliera, né lo si può
considerare routinario e scusabile per il solo dato dell’urgenza dell’intervento.
Pertanto va accolto il secondo motivo di ricorso del Cocco ( assorbito il terzo motivo che
riguarda le spese del giudizio) nonché il ricorso (con i motivi prima ricordati) proposto dal
Ministero della Difesa. Va conseguentemente cassata la sentenza impugnata con rinvio, anche
in ordine alla spese del giudizio, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione che
esaminerà le questioni prima evidenziate.

P.Q.M.

La Corte: riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il primo motivo di
ricorso del Cocco, accoglie il sec ondo motivo dello stesso ricorso ed il
*
-i. urz. J
ricorso del Ministero della Difes , cassa la sentenza impugnata e rinvia,

anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa
composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12.2.2014

danni sofferti dal Pastore alla mancata tempestiva diagnosi della malattia sofferta prima del

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