Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13054 del 30/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 30/06/2020), n.13054
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27455-2018 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati
CLEMENTINA EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE, LUIGI
CALIULO;
– ricorrente –
contro
S.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO
38, presso lo studio dell’avvocato TERESA SANTULLI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CRISTINA BARTOLOTTA
ELEMENTO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 76/2018 del TRIBUNALE di SAVONA, depositata
i120/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO
RIVERSO.
Fatto
RILEVATO
Che:
con sentenza n. 76/2018 il Tribunale di Savona ha dichiarato che la signora S.C. presentava una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell’80%, per come accertato dal cm in corso di causa.
L’Inps ha proposto ricorso per cassazione con un motivo al quale ha resistito con controricorso S.C..
E’ stata comunicata la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo il ricorso dell’Inps deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 3, della L. n. 533 del 1973, art. 8, dell’art. 100 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3).
Il ricorso dell’INPS è tardivo. La sentenza impugnata è stata infatti notificata in data 17.4.2018; mentre il ricorso in oggetto è stato notificato in data 26.9.2018 a mezzo posta (con plico spedito il 19.9.2018), oltre il termine di 60 giorni previsto dalla legge e quando la sentenza era già passata in giudicato.
Lo stesso ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese come da dispositivo, con distrazione in favore dell’avv. Cristina Bartolotta elemento antistatatia.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del c.u. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna l’INPS alla rifusione delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 2700, di cui 2500 Euro per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Cristina Bartolotta elemento dichiaratasi antistataria. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del c.u. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza, il 29 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020