Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13054 del 23/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 23/06/2016, (ud. 17/03/2016, dep. 23/06/2016), n.13054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5907-2011 proposto da:

P.I. S.P.A., C.f. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.M.C., C.f. (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

F.M.C., C.F. (OMISSIS) elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato

ROBERTO RIZZO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

P.I. S.P.A., C.f. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 10016/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/02/2010 R.G.N. 2472/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2016 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega verbale FIORILLO

LUIGI;

udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per P accoglimento per quanto di

ragione del ricorso principale e assorbimento dell’incidentale.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. Con sentenza depositata il 25,2.2010 la Corte d’Appello di Roma riformava la pronuncia di prime cure che aveva dichiarato legittima la causale giustificativa apposta al contratto di lavoro a termine stipulata tra F.M.C. e P.I. spa, relativo al periodo 9.10 31.12.2002 e stipulato per “sostenere il livello di servizio del recapito durante la fase di realizzazione del processo di mobilità, tuttora in fase di completamento, di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002 che prevedono al riguardo, il riposizionamento su tutto il territorio degli organici della società”. La Corte distrettuale, per quel che qui rileva, a sostegno del decisum, rimarcava la genericità del tenore della causale apposta al contratto e l’inadempimento della società all’onere probatorio attinente alla effettiva sussistenza delle esigenze che avevano giustificato l’opposizione del termine e, dichiarando M nullità del termine apposto nonchè l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, riconosceva un compenso a titolo risarcitorio entro il termine del triennio tra la cessazione del rapporto di lavoro e l’atto di costituzione in mora del datore di lavoro, lasso di tempo ritenuto idoneo, ex art. 1225 c.c. e art. 1227 c.c., comma 2, ad interrompere il nesso di derivazione eziologica e di prevedibilità del danno.

2. Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

L’intimata ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale fondato su dieci motivi, illustrati, altresì, da memoria ex art. 376 c.p.c..

3. Il collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

4. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1, commi 10 e 2, dell’art. 4, comma 2 cit. decreto, dell’art. 12 preleggi e dell’art. 1362 c.c. e ss. e art. 1325 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la Corte di appello ritenuto generica la causale posta a fondamento dell’assunzione, senza considerare che le ragioni giustificative del termine possono risultare anche in via indiretta nel contratto di lavoro e da esso per relationem in altri testi scritti accessibili alle parti.

5. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), non avendo la sentenza motivato sulla idoneità della compresenza, in seno al contratto, di più ragioni, fra esse non incompatibili, a costituire elemento di sufficiente specificazione delle esigenze sottese al contratto; e non avendo altresì motivato circa detta idoneità con riferimento all’analitica indicazione dei numerosi accordi, siglati dall’azienda e dai sindacati, per l’attuazione dei processi di mobilità e di riposizionamento del personale sull’intero territorio nazionale (ivi compresa l’articolazione produttiva di applicazione della parte ricorrente).

6. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 2, dell’art. 2697 cc. e degli artt. 115, 116, 244 e 253 c.c. e art. 21 c.p.c., comma 2, (art. 360 c.p.c., n. 3), avendo la Corte, da un lato, compiuto una inversione dell’onere probatorio, atteso che il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 2, pone espressamente a carico del datore di lavoro l’onere di provare, non già la sussistenza delle ragioni oggettive legittimanti la stipula ex novo di un contratto a tempo determinato, ma solo quelle che legittimano la (eventuale) proroga del contratto medesimo; e avendo, dall’altro, trascurato di valutare che, seppure non onerata, la società aveva in ogni caso effettivamente offerto la prova, che derivava sia dall’analisi dei richiamati accordi sindacali sia dai capitoli di prova articolati con riguardo alla ricorrenza delle esigenze organizzative (anche) connesse con il processo di mobilità.

7. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia omessa ed Insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisiva per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), avendo, la Corte, omesso di valutare e conseguentemente di motivare sulla correlazione esistente tra I processi di riorganizzazione e le situazioni di carenza di organico incidenti sul regolare funzionamento dei servizi e che avevano investito anche l’unità produttiva cui la F. era stata assegnata nonchè di spiegare per quali ragioni la prova testimoniale articolata sin dal primo grado di giudizio non era stata ammessa.

8. Il ricorso incidentale è articolato in dieci motivi, nei quali F.M.C. denuncia nullità della sentenza – per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato – nonchè vizio di motivazione e violazione degli artt. 1226, 2729, 1218, 1223, 1227 e 2697 c.c., nella parte in cui la Corte d’appello, con motivazione insufficiente, ha definito il risarcimento del danno nella misura pari alle retribuzioni spettanti al lavoratore dalla data di messa in mora fino alla scadenza del terzo anno successivo alla cessazione del contratto a termine dichiarato illegittimo; sempre con riguardo alla suindicata statuizione, denuncia nullità della sentenza o del procedimento ex artt. 113, 114 e 432 c.p.c., per avere fatto, la Corte romana, riferimento all’equità per la determinazione del risarcimento del danno al di fuori dei presupposti previsti per la utilizzazione di tale strumento.

9. Risultano fondati e debbono conseguentemente essere accolti I primi due motivi del ricorso principale.

10. E’ stato infatti precisato da questa Corte di legittimità, con orientamento costante, che le ragioni giustificative del termine di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001 (che ha armonizzato, nell’ordinamento nazionale, la direttiva 1999/70 CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE e dal CEEP e CES) possono risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso attraverso il richiamo ad altri testi scritti accessibili alle parti. Tale orientamento deve qui essere confermato.

Al riguardo Cass. 1 febbraio 2010, n. 2279 ha affermato che “in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo l’indicazione da parte del datore di lavoro delle “specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, ha inteso stabilire, in consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (cfr. sentenza del 23 aprile 2000, in causa C-378/07 ed altre; sentenza del 22 novembre 2005, in causa C-144/04), un onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a dire di indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contenuto, che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale, perseguendo in tal modo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto; tale specificazione può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso per relationem in altri testi scritti accessibili alle parti”.

La consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedi, oltre alla sentenza citata, Cass. 27 aprile 2010, n. 10033; id. 12 luglio 2010, n. 16303; id. 25 maggio 2012, n. 8286), privilegiando la scelta del legislatore europeo di ampliare la considerazione delle fattispecie legittimanti del termine, ritiene possibile che la specificazione delle ragioni giustificatrici risulti dall’atto scritto non solo per indicazione diretta, ma anche per relationem, ove le parti abbiano richiamato nel contratto di lavoro testi scritti che prendono in esame l’organizzazione aziendale e ne analizzano le complesse tematiche operative; specie nel caso in cui data la complessità e la articolazione del fatto organizzativo, tecnico o produttivo che è alla base della esigenza dell’assunzione a termine, questo risulti analizzato in specifici documenti, in particolare a contenuto concertativo, richiamati nella causale di assunzione.

Nel caso di specie la Corte territoriale, nel ritenere l’insussistenza del requisito della specificità della clausola giustificatrIce del termine (articolata in più ragioni giustificative concernenti il processo di mobilità del personale concordato con le organizzazioni sindacali e la carenza del servizio recapito), ha omesso di considerare il contenuto degli accordi collettivi richiamati nella clausola stessa e ciò in violazione dei principi sopra ricordati.

11. L’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale comporta l’assorbimento di tutti gli altri motivi, sia del ricorso principale che del ricorso incidentale.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata, anche per le spese, alla medesima Corte in diversa composizione, la quale si uniformerà al principio di diritto sopra riportato.

PQM

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e tutti i motivi del ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Roma, In diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

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