Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13053 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 30/06/2020), n.13053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23404-2018 proposto da:

L.R.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dagli avvocati ANTONIO SAVERIO LEO BOSCO, ANNA TASSONE;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE

MATANO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1094/2017 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 08/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

CONSIDERATO

che:

la Corte d’appello di Reggio Calabria, con la sentenza n. 1094/2017, ha rigettato il gravame proposto da L.R. avverso la sentenza che aveva respinto la sua opposizione ad avviso di addebito emesso dall’Inps al fine di ottenere il pagamento della somma dovuta a titolo di contributi per il periodo 2005-2011 in relazione alla attività agricola svolta dal ricorrente a titolo di imprenditore agricolo principale.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione L.R. con un motivo al quale ha resistito l’Inps con controricorso.

Parte ricorrente ha depositato istanza di rinvio a seguito della costituzione di un nuovo difensore in aggiunta.

Diritto

RILEVATO

che:

1. – preliminarmente deve essere disattesa “l’istanza di differimento della trattazione del ricorso” inviata tramite PEC il 25.1.2020 dall’Avv. Anna Tassone a seguito della sua costituzione in giudizio come nuovo difensore in aggiunta. Ed invero essendo la stessa nomina pervenuta ritualmente prima dell’adunanza già fissata per la camera di consiglio del 29.1.2020, nessun motivo sussiste per disporre il rinvio del giudizio.

2. – Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 421 c.p.c., degli artt. 2082, 2135, 2697 e 2700 c.c., del D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, del Reg. CE n. 1257/del 1999, art. 5, in combinato disposto con gli artt. 97,24 e 111 Cost. e con l’art. 6 CEDU; omessa e insufficiente valutazione dei mezzi di prova; contraddittorietà e manifesta illogicità, irragionevolezza, omessa e/o insufficiente motivazione.

3. – Il ricorso è inammissibile. Ed invero in ipotesi di doppia conforme, il ricorso è volto ad una generalizzata critica di merito della sentenza sotto profili eterogenei promiscuamente accorpati; viola il principio di specificità e di autosufficienza; e non deduce fatti decisivi ex art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. S.U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054). Con gli stessi motivi il ricorrente, sotto mentite spoglie di error in judicando o in procedendo, si limita a richiedere in realtà un generale riesame della decisione presa con la sentenza impugnata che non si addice a questa sede di legittimità che non integra un terzo grado di giudizio di merito. Non sussiste la denunciata carenza di motivazione, perchè l’impugnata sentenza ha svolto argomentazioni motive idonee ad esplicitare il procedimento logico giuridico posto a sostegno di ogni punto qualificante della decisione.

D’altronde, non risultano indicate in ricorso, in maniera precisa e specifica, lacune od omissioni decisive che, se evitate, avrebbero condotto ad una diversa decisione; sicchè il ricorso non è dedotto neppure in conformità alla nuova previsione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis, alla cui stregua è richiesta la denuncia dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio discusso tra le parti (Sez. Un. 7 aprile 2014, nn. 8053, 8054; Cass. n. 9097/2017, n. 24555/2016, Cass. n. 27197/2011).

E’ noto pure che rientra nei poteri del giudice di merito la selezione delle prove idonee a fungere da premessa della decisione; mentre non è ammissibile, quale motivo di ricorso in sede di legittimità, la critica o la contestazione della valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito, basate sull’assunto della correttezza dell’apprezzamento, dell’interpretazione e della stessa selezione di tali risultanze siccome prospettata dalla parte, siffatte deduzioni implicando un sindacato nel merito della causa non consentito nel giudizio di cassazione. Per contro è pure ripetutamente affermato da questa Corte di Cassazione che, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. Un. 7 aprile 2014, nn. 8053, 8054).

Il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Sez. 5, Sentenza n. 2-197 del 16/12/2011). Pertanto non è ammissibile, quale motivo di ricorso in sede di legittimità, la critica o la contestazione della valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito, basate sull’assunto della correttezza dell’apprezzamento e dell’interpretazione di tali risultanze quale prospettata dalla stessa parte, siffatte deduzioni implicando esclusivamente un sindacato nel merito della causa non consentito nel giudizio di cassazione (Cass. nn. 9097/2017, 24555/2016).

4.- Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese come da dispositivo.

5.- Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del c.u. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 1700, di cui 1500 Euro per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del c.u. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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