Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13053 del 24/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 24/05/2017, (ud. 21/04/2017, dep.24/05/2017),  n. 13053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1685/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

L.P.F.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale, sezione di

Milano, n. 3489/09/10 depositata il 19 novembre 2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile

2017 dal Consigliere Emilio Iannello.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che l’Agenzia delle entrate propone ricorso, con unico mezzo, nei confronti del contribuente L.P.F. (che non svolge difese nella presente sede), avverso la sentenza con la quale la C.T.C., sezione di Milano – in controversia concernente impugnazione del silenzio rifiuto su istanza di rimborso dell’Irpef versata in relazione alla indennità integrativa speciale percepita per gli anni dal 1979 in avanti – ha respinto il ricorso proposto dall’Agenzia medesima avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Como n. 767/01/1994 che (in conformità alla decisione della locale Commissione di primo grado) aveva ritenuto illegittimo il silenzio-rifiuto;

che la sentenza impugnata – sulla scorta della natura non retributiva dell’indennità integrativa speciale ed in ragione di una interpretazione letterale e logico-sistematica della L. 27 maggio 1959, n. 324, art. 1, comma 3, lett. e), – ha escluso che l’indennità medesima concorra alla formazione del reddito agli effetti dell’imposta complementare prima e dell’Irpef poi;

considerato che, con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate deduce violazione della L. n. 324 del 1959, art. 1 in combinato disposto con il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 46 e 48 e D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 42 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dolendosi che il giudice a quo abbia omesso di considerare che la riforma del sistema tributario dell’anno 1973 ha assoggettato a tassazione sul reddito tutti i compensi ed emolumenti percepiti in relazione al rapporto di lavoro, con abrogazione di ogni previgente disposizione contraria;

ritenuto che la censura è fondata e merita accoglimento;

che infatti questa Corte, con indirizzo ormai consolidato (v., per tutte, Cass. 06/10/2016, n. 25299; Cass. 20/08/2004, n. 16465), ha ritenuto che l’indennità integrativa speciale, costituendo una componente del reddito di lavoro dipendente, va assoggetta all’Irpef, atteso che ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 48 detto reddito è costituito da tutti i compensi ed emolumenti, comunque denominati, percepiti nel periodo di imposta in dipendenza del lavoro prestato sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, “anche di liberalità”, e che la L. n. 324 del 1959, art. 1, comma 3, lett. e), che prevedeva l’esenzione della indennità integrativa speciale dalle ritenute erariali (e la sua non concorrenza a formare il reddito complessivo ai fini dell’imposta complementare), è stato abrogato per effetto della espressa previsione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 42 (cfr. Corte cost., sent. n. 277 del 1984 e ord. n. 403 del 1996);

che la sentenza impugnata va pertanto cassata, non essendosi attenuta a detti principi;

che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso introduttivo;

che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;

che le spese dei gradi di merito possono essere compensate in ragione del consolidarsi della giurisprudenza in epoca posteriore alla proposizione della domanda.

PQM

 

accoglie il ricorso; cassa la sentenza; decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; condanna il contribuente alla spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 2.100 per compensi oltre alle spese prenotate a debito; dichiara compensate le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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