Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13053 del 23/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 23/06/2016, (ud. 17/03/2016, dep. 23/06/2016), n.13053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5895-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 203/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 01/03/2010 R.G.N. 755/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega verbale PESSI

ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di l’Aquila, con sentenza depositata il 1/3/2010, in parziale riforma della decisione del giudice di primo grado che, in accoglimento della domanda avanzata nei confronti di Poste Italiane s.p.a. da G.A., assunto con contratto a termine per il periodo 1/2/2002-3/4/2002, aveva dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto, condannava Poste al pagamento in favore dell’appellato delle retribuzioni dalla messa in mora, detratto l’aliunde perceptum.

2. Il contratto era stato stipulato sotto la vigenza del D.Lgs. n. 368 del 2001 per “esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre, 11 gennaio 2001, 13 febbraio e 17 aprile 2002”.

2. La Corte territoriale riteneva la clausola non sufficientemente specifica e irrispettosa della previsione normativa di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre Poste italiane s.p.a.

sulla base di cinque motivi, illustrati mediante memorie. Il G. è rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va rilevato, preliminarmente, che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 (art. 360 c.p.c.) e degli accordi collettivi tra Poste Italiane e Organizzazioni sindacali del 17, 18 e 23 ottobre 2001, 11 dicembre 2001, 11 gennaio 2001, 13 e 17 aprile 2002. Rileva che la clausola era sufficientemente specifica in relazione alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 fornendo gli indicati accordi collettivi la base per giustificare le ragioni di carattere tecnico produttivo organizzativo o sostitutivo richieste dalla normativa dl riferimento. Osserva che erroneamente i giudici del merito avevano confuso il concetto di genericità con quello di complessità.

3. Il motivo è fondato. Va rilevato che nella specie, trattandosi di contratto ricadente razione temporis nel vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, vanno applicati i principi ripetutamente dettati in materia da questa Corte. Al riguardo, come affermato da Cass. 1-2-

2010 n. 2279, “in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo l’indicazione da parte del datore di lavoro delle “Specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, ha inteso stabilire, in consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia, un onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a dire di indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contenuto, che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale, perseguendo in tal modo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto; tale specificazione può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso “per relationem” ad altri testi scritti accessibili alle parti” (come accordi collettivi richiamati nello stesso contratto individuale)” (in tal senso, v. fra le altre anche 25-52012 n. 8286). Spetta al giudice di merito accertare, con valutazione che, se correttamente motivata, resta esente dal sindacato di legittimità, la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificatamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto. Con riguardo a questi ultimi questa Corte ha altresì chiarito che, “seppure nel nuovo quadro normativo….non spetti più un autonomo potere di qualificazione delle esigenze aziendali idonee a consentire l’assunzione a termine, tuttavia, la mediazione collettiva ed i relativi esiti concertativi restano pur sempre un elemento rilevante di rappresentazione delle esigenze aziendali in termini compatibili con la tutela degli interessi dei dipendenti, con la conseguenza che gli stessi debbono essere attentamente valutati dal giudice ai fini della configurabilità nel caso concreto dei requisiti della fattispecie legale”.

4. La sentenza impugnata, disattendendo i detti principi, ha fondato la illegittimità del termine sulla assenta genericità delle cause giustificative, ignorando il contenuto degli accordi di mobilità indicati nella lettera di assunzione. La stessa, pertanto, va cassata, restando assorbiti gli altri (concernenti l’assente mancata ammissione delle prove, il carattere essenziale della clausola e le conseguenze della nullità del termine). La causa va rinviata, quindi, alla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversa composizione, la quale statuirà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2015.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

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