Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13053 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. III, 14/05/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 14/05/2021), n.13053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 28206-2019 proposto da:

M.H., rappresentata e difesa dall’avv.to GIOVANNA FRIZZI,

con studio in Trento via Petrarca n 8, ((OMISSIS)) ed elettivamente

domiciliata in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria civile

della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRENTO, depositata il 13/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. M.H., originaria del (OMISSIS) ma proveniente dalla (OMISSIS), ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Trento che aveva rigettato l’impugnazione del provvedimento con cui il Ministero dell’Interno, Unità Dublino, aveva disposto il trasferimento suo e del figlio minorenne in Germania, paese verso il quale era stata indirizzata la prima domanda di protezione internazionale (poi respinta) e che aveva accolto la domanda di ripresa in carico indirizzatale dal medesimo Ministero, Unità Dublino, a seguito della richiesta di protezione internazionale rinnovata dinanzi al Tribunale di Trento.

2. Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con tre motivi, la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 3 e 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 27, commi 1 e 3 del Regolamento Europeo Ue 604-2013 in quanto:

a. non era stato verificato se le fosse stato garantito il diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento o ad una revisione della medesima, “in fatto e in diritto”, dinanzi ad un organo giurisdizionale in Germania;

b. in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) ed e) ed all’art. 14 non era stato esaminato un fatto decisivo per il giudizio, visto che il Tribunale di Trento aveva rigettato la domanda di attribuzione della competenza alle autorità italiane, ritenendo – a causa di un errata valutazione – che il paese di origine fosse sicuro e che non ricorressero i presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

c. in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 25, comma 3 ed all’art. 5, comma 6 e art. 19 TUI, non era stato esaminato un fatto decisivo per il giudizio, essendo stata negata la competenza ex art. 17 Reg. Dublino III, per motivi umanitari, in relazione al doveroso riconoscimento del principio di non refoulement ex art. 10 Cost., comma 3, ed era stata inoltre omessa la valutazione dei fatti oggetto della domanda ed, in particolare, della mancata tutela del diritto alla salute nel paese di origine in caso di rimpatrio.

2. Le questioni contenute nelle tre censure proposte impongono la trattazione in pubblica udienza per la loro rilevanza nomofilattica e per l’esigenza di uniformità e prevedibilità delle decisioni, visto il collegamento dei motivi proposti con quelli oggetto della l’ordinanza interlocutoria (Cass. 23911/2020) con la quale la prima sezione civile di questa Corte ha rimesso alla trattazione pubblica una controversia che presenta analoghe questioni.

Si dispone, pertanto, il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte,

rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

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