Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13052 del 27/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 27/05/2010, (ud. 12/04/2010, dep. 27/05/2010), n.13052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.G., C.E., S.C., D.

M.F., L.C.C., D.S.G., A.

P., AM.PA., M.M., G.G.,

G.C., A.V., D.G., F.

G., C.V., CA.VI., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio

dell’avvocato GALLEANO SERGIO, che li rappresenta e difende, giusta

procura alle liti sul retro della prima pagina del ricorso;

– ricorrenti –

contro

IPOST – ISTITUTO POSTELEGRAFONICI – GESTIONE COMMISSARIALE FONDO DI

BUONUSCITA POSTE ITALIANE SPA, (d’Ora in poi per brevità “Ipost”),

in persona del Procuratore speciale e Commissario, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 15, presso lo studio dell’avvocato

BUZZELLI DARIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 576/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

29/05/08, depositata il 28/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letta la sentenza con cui la Corte d’appello di Catania, riformando la statuizione di primo grado, rigettava la domanda proposta da B.G. e dagli altri ricorrenti in epigrafe indicati nei confronti dell’Istituto Postelegrafonici – Gestione Commissariale Fondo Buonuscita per ottenere il ricalcolo del trattamento di buonuscita con l’adeguamento di quanto maturato a tal titolo alla data del 28 febbraio 1998, fino alla data di effettiva corresponsione; Letto il ricorso dei soccombenti e il controricorso dell’Ipost;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso; Lette le memorie depositate da entrambe le parti;

Ritenuto che le conclusioni di cui alla relazione sono condivisibili anche alla luce delle contrarie argomentazioni svolte nella memoria dei ricorrenti, giacchè secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le tante Cass. n. 28281 del 26/11/2008) per cui “I dipendenti della s.p.a. Poste italiane, collocati a riposo dopo la data di costituzione di quest’ultima, hanno diritto, per il servizio prestato fino al 28 febbraio 1998, all’indennità di buonuscita, il cui ammontare va calcolato sulla base della retribuzione corrisposta a tale data, dovendosi ritenere che la trasformazione dell’Ente Poste italiane in società per azioni e il conseguente assoggettamento del rapporto al diverso regime giuridico, nel quale un ruolo significativo è assegnato alla contrattazione collettiva, abbia cristallizzato la determinazione dell’ammontare dell’indennità in questione (pur restando l’esigibilità legata alla cessazione del rapporto), senza che assumano rilievo i successivi incrementi collegati alla dinamica salariale. Nè, ai fini del ragguaglio dell’indennità medesima, possono includersi emolumenti diversi da quelli tassativamente previsti dal D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 38, o da leggi speciali, restando esclusa la possibilità di interpretare le locuzioni “stipendio”, “paga” o “retribuzione” nel senso generico di retribuzione onnicomprensiva riferibile a tutto quanto ricevuto dal lavoratore in modo fisso o continuativo e con vincolo di corrispettività con la prestazione lavorativa, come la quattordicesima mensilità e il cosiddetto superminimo, introdotto dalla contrattazione collettiva in favore dei dirigenti”.

Si è ancora confermato da ultimo (Cass. n. 17987 del 06/08/2009) che “Per i dipendenti postali in servizio alla data del 28 febbraio 1998 cessa il regime giuridico dell’indennità di buonuscita e diventa applicabile quello del trattamento di fine rapporto previsto dall’art. 2120 cod. civ., il cui tratto essenziale è costituito dall’insensibilità rispetto all’ultima retribuzione, dovendo essere calcolato sulla base degli accantonamenti annuali dei corrispettivi effettivamente ricevuti. La buonuscita maturata al 28 febbraio 1998 e calcolata secondo le regole proprie dell’istituto diventa così una componente del trattamento di fine rapporto, perdendo la sua originaria natura previdenziale per assumere quella di credito di lavoro, ancorchè la discrezionalità del legislatore sia stata esercitata nel senso di sostituire all’effettivo debitore (il soggetto datore di lavoro) l’Ipost, sul quale però grava un debito assoggettato al nuovo regime giuridico, non a quello precedente, cui invece la legge significativamente fa riferimento alla L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 6, lett. d) (“trattamento di quiescenza sulla base della normativa vigente”). La mancata previsione di un meccanismo di rivalutazione periodica della buonuscita accantonata, che renderebbe manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale, è stata già scrutinata dalla Corte costituzionale che ha escluso il contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost. (v. Corte cost. n. 366 del 2006 e n. 444 del 2007)”.

Ritenuto che pertanto il ricorso deve essere rigettato che le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i soccombenti al pagamento delle spese, liquidate in Euro 30,00 oltre Euro tremilacinquecento per onorari, spese generali, Iva e CPA. Così deciso in Roma, il 12 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2010

 

 

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