Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13052 del 14/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/06/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 14/06/2011), n.13052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di Anzio, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te

dom.to in Roma,VIA DI RIPETTA 258, presso lo studio dell’avv. DEL

FAVERO Luca dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

F.lli Ruggiero Salvatore e Lucia s.n.c., in persona del legale

rapp.te pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio n. 27/2008/37 depositata il 13/5/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 4/5/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. FUCCI Costantino.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da F.lli Ruggiero Salvatore e Lucia s.n.c. contro il Comune di Anzio è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla società contro la sentenza della CTP di Roma n. 476/39/2006 che aveva respinto il ricorso della società medesima avverso l’avviso di accertamento Tarsu 2000-2004. Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 4/5/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c. La CTR avrebbe rigettato l’eccezione di nullità dell’appello per vizi di notifica nonostante una tale eccezione non fosse stata sollevata. La censura è inammissibile stante la carenza di interesse del ricorrente ad una pronuncia sul punto.

Con secondo motivo il ricorrente assume la omessa e contraddittoria motivazione della decisione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La censura è inammissibile in quanto priva di una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza o contraddittorietà rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Con terzo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62, 63 e 70 in relazione all’art. 3650 c.p.c., n. 3. LA CTR non avrebbe considerato “che la società contribuente non ha mai comunicato al Comune l’autonomo conferimento, …nè ha mai inoltrato la relativa domanda di agevolazione alla riduzione. La censura è inammissibile in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. è privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011

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