Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13052 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. III, 14/05/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 14/05/2021), n.13052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34130-2019 proposto da:

K.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI BOCCHERINI

3 -SC 2, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO DE ANGELIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO SPACCHETTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– resistente –

avverso la sentenza n. 2914/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 02/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2020 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

 

Fatto

RILEVATO

che:

K.R. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, notificato il 6 novembre 2019, avverso la sentenza n. 2914/2019 emessa dalla Corte d’appello di Milano e pubblicata in data 2 luglio 2019.

Il Ministero dell’interno ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si è dichiarato disponibile alla partecipazione alla discussione orale.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Il richiedente, secondo la ricostruzione svolta nel ricorso, ha abbandonato il (OMISSIS) nel 2007 perchè omosessuale e ha vissuto in Grecia sino al 2015.

Nelle dichiarazioni rivolte alla Commissione territoriale ha riferito di essere stato costretto a fuggire per le ripetute minacce, anche fisiche, dell’Imam e del capo del suo villaggio, conseguite ad un rapporto di mera amicizia che aveva intrattenuto con un ragazzo sciita (essendo lui sunnita). Come si legge nella sentenza d’appello, avrebbe solo in un secondo momento rivelato, in sede di audizione dinanzi al Tribunale che si era trattato di una relazione omosessuale, affermando che non aveva voluto esporlo alla Commissione a causa della presenza dell’interprete.

Il ricorrente ha richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o umanitaria.

La Corte d’appello, dopo aver ricostruito riassuntivamente la disciplina della protezione internazionale ha confermato il diniego di tutte le forme di protezione richieste. Innanzitutto, ha escluso la sussistenza dei presupposti per lo status di rifugiato, stanti le dichiarazioni vaghe, lacunose e stereotipate del richiedente, ritenute non probanti di persecuzioni a suo carico.

Ha poi affermato, che se anche fossero credibili, esse non lascerebbero individuare una situazione di pericolo, nei confronti del ricorrente, di condanna a morte o di una forma di pena o trattamento inumani o degradanti. Neppure la situazione del Paese di origine è stata ritenuta idonea a fondare l’accoglimento delle domande di protezione, perchè “non si riscontra in (OMISSIS) una situazione di pericolo diffuso e di violenza generalizzata” il tutto, sulla base del rapporto Easo del luglio 2016 per una decisione adottata a luglio 2019.

Diritto

RITENUTO

che:

Con il primo motivo di ricorso viene censurata l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, consistente nel grave pericolo cui andrebbe incontro il richiedente in caso di rimpatrio. Nella ricostruzione del ricorrente sarebbe mancata, in merito, anche una sufficiente attività istruttoria, di cui la Corte d’appello era onerata alla luce del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e dell’art. 3 CEDU.

Lo status di rifugiato, ai sensi dell’art. 6, lett. c) della Direttiva 2011/95/UE, andrebbe invero riconosciuto anche a chi sia perseguitato da soggetti non statali: di questo tipo di persecuzione la Corte d’appello avrebbe dovuto accertare la sussistenza.

Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione delle norme di diritto in relazione al riconoscimento della protezione internazionale di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3. Secondo la Corte d’appello la ragione di pericolo per l’incolumità non sarebbe stata provata dal ricorrente, anche vista la incoerenza delle sue dichiarazioni. Ma il ricorrente segnala che la corte d’appello abbia scorrettamente enfatizzato il rilievo da attribuire alla iniziale riluttanza del richiedente (dinnanzi alla Commissione) a dichiararsi omosessuale, deducendone l’inattendibilità, omettendo di considerare che in (OMISSIS) l’omosessualità è un reato punito con il carcere a vita e che ciò ben potrebbe giustificare la ritrosia di un (OMISSIS) a dichiararsi omosessuale.

Con il terzo motivo, il ricorrente censura la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 affermando che non si possa non considerare come esso abbia dato attuazione alla Direttiva comunitaria 2004/83/CE e che, nel riferirsi al grave danno che può derivare dalle situazioni di conflitto armato – deve essere letto alla luce dei criteri enunciati dalla Corte di Giustizia (richiamati alla pag. 7 e 8 del ricorso). Nella sostanza, conflitto armato sussiste se vi sono scontri – pur di gruppi non organizzati e anche se non di lunga durata – per cui la popolazione corre un rischio fondato di subire una minaccia grave alla propria vita. Ciò sarebbe sufficiente per riconoscere la protezione sussidiaria.

Nel caso di specie, la situazione socio-politica del (OMISSIS), le violazioni dei diritti fondamentali di cui si è reso artefice il Governo, non sono state – erroneamente – valutate dalla Corte d’appello di Milano. Non è stato considerato, come vorrebbe il D.Lgs. n. 251 del 207, art. 2 che il richiedente rischia di subire un grave danno in caso di rimpatrio.

Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione delle norme sulla protezione umanitaria, e segnatamente del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Dopo aver ricostruito i principi regolanti la protezione internazionale, il ricorso sottolinea le reiterate violazioni dei diritti umani perpetrate in (OMISSIS), con particolare riferimento alla libertà di espressione e al fatto che il richiedente – una volta rimpatriato – rischierebbe il carcere a vita per il fatto di essere omosessuale.

Il ricorso è improcedibile.

Il ricorrente infatti non ha provveduto, come previsto a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, a depositare la copia autentica della sentenza impugnata. La sua mancanza non sarebbe superabile neppure se la sentenza impugnata, in copia autentica, è stata introdotta in causa e resa verificabile dal collegio in quanto prodotta dalla controparte, in quanto essa è rimasta intimata.

L’improcedibilità del ricorso preclude l’esame nel merito dei motivi di impugnazione proposti.

Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile.

Nulla sulle spese, in difetto di attività da parte dell’intimato. Idonea ai fini dell’odierna trattazione.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

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