Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13052 del 10/06/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 13052 Anno 2014
Presidente: MATERA LINA
Relatore: MATERA LINA

SENTENZA

sul ricorso 127-2008 proposto da:
FLAVIANI GIOVANNI, FLAVIANI ANNIBALE, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso
lo studio dell’avvocato PETRETTI ALESSIO, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato TUCCI
ERNESTO;
– ricorrenti contro

FLAVIANI GIACOMO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE ex lege, rappresentato e
difeso dall’avvocato COPPOLA VINCENZO;

Data pubblicazione: 10/06/2014

- controricorrente nonchè contro

GERVASONI CRISTINA, GERVASONI MAURIZIO, GERVASONI
ATTILIO, PATELLI ROSALIA;
– intimati –

di BRESCIA, depositata il 26/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/04/2014 dal Consigliere Dott. LINA
MATERA;

udito l’Avvocato PETRETTI Alessío,

difensore dei

ricorrenti che si riporta agli atti, deposita originale
del ricorso, certificato di morte sig.ra PATELLI
ROSALIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse
ricorso FLAVIANI Giovanni; rigetto del ricorso FLAVIANI
Annibale.

avverso la sentenza n. 207/2007 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22-1-1998 Patelli Rosalia
conveniva dinanzi al Tribunale di Bergamo i figli Flaviani Matteo,

scioglimento della comunione ereditaria del coniuge Flaviani Matteo,
deceduto il 22-12-1998.
Nel corso del giudizio Flaviani Giacomo acquistava le quote di
eredità di spettanza dell’attrice e della convenuta Flaviani Angela.
Con sentenza in data 26-2-2004 il Tribunale attribuiva alle
parti gli immobili ereditari secondo il progetto divisionale redatto
dal C.T.U., ritenuto rispondente all’esigenza di attribuire alle parti
cespiti capaci di reddito autonomo, il più possibile indipendenti,
privi di pesi e servitù reciproche, e di limitare l’entità dei conguagli.
Avverso la predetta decisione proponevano appello Flaviani
Giovanni e Annibale, lamentando che il Tribunale, pur avendo
affermato di voler seguire i criteri dì legge e giungere, quindi, ad
una divisione che non comportasse – spese rilevanti o imposizioni di
pesi e limitazioni alle singole quote – , aveva fatto proprio un progetto
divisionale che non raggiungeva lo scopo dichiarato. Gli appellanti
chiedevano, pertanto, che venisse disposta la divisione del
compendio immobiliare secondo il loro progetto, come riportato dal
C.T.U.nel supplemento del 1-10-2002.

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Giacomo, Giovanni, Annibale ed Angela, per sentir procedere allo

Con sentenza in data 26-3-2007 la Corte di Appello di Brescia
rigettava il gravame. La Corte territoriale, in particolare, osservava:
a) che il C.T.U. aveva escluso le dedotte difficoltà di accesso alle
porzioni assegnate agli appellanti, per la presenza di un sentiero

proprietà Flaviani, oltre “all’accesso naturale dato dalla strada
consorziale detta della Vedrina e Faros”; laddove la diversa
soluzione prospettata dagli appellanti, fondata su un presupposto di
fatto insussistente, comporta la creazione di una servitù di passaggio
sull’intero cortile di pertinenza del fabbricato individuato al mappale
3706; b) che il requisito dell’autonomo godimento dei beni non può
essere condizionato dalla precedente fruizione dei beni stessi, ma
deve rispondere, per quanto possibile, all’obiettivo di formare
porzioni suscettibili di godimento autonomo, limitando la
permanenza di beni in comunione e la creazione di pesi e servitù; e
che, nella specie, il progetto predisposto dal C.T.U. risulta molto più
rispondente a tali esigenze rispetto a quello previsto dal C.T.P. degli
appellanti, che aumenta le parti comuni e prevede la formazione di
ulteriori servitù; c) che i conguagli previsti dal C.T.U., tenuto conto
del valore delle quote, non appaiono “sproporzionati” rispetto a
quelli previsti dal C.T. di parte appellante.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso!
Flaviani Giovanni e Flaviani Annibale, sulla base di quattro motivi.

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carrabile che collega i terreni in questione con la strada privata di

Ha resistito il solo Flaviani Giacomo, mentre gli altri intimati
non hanno svolto attività difensive
In data 23-3-2014 Flaviani Giovanni ha depositato in

MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Preliminarmente va dichiarata l’estinzione del giudizio di
legittimità relativo al ricorso proposto da Flaviani Giovanni, per
effetto della dichiarazione di rinuncia sottoscritta dai difensori di
quest’ultimo, muniti del relativo potere, in forza della procura
speciale rilasciata a margine del ricorso per cassazione.
A tale declaratoria non è di ostacolo la mancata accettazione
della rinuncia da parte del controricorrente Flaviani Giacomo, dalla
quale discende esclusivamente la necessità di procedere alla
regolamentazione delle spese nei rapporti tra le predette parti.
Come è stato precisato da questa Corte, infatti, l’art. 306
c.p.c., secondo il quale la rinuncia agli atti del giudizio deve essere
accettata, non si applica al giudizio di cassazione, nel quale la
rinuncia, non richiedendo l’accettazione della controparte per essere
produttiva di effetti processuali, non ha carattere “accettizio”
determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata,
comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare

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Cancelleria atto di rinuncia al ricorso, notificato alle controparti.

l’impugnazione (Cass. Sez. Un. 25-3-2013 n. 7378; Cass. 5-5-2011 n.
9857).
2) Con il primo motivo Flaviani Annibale lamenta la
violazione e falsa applicazione degli artt. 718, 727 e 729 cc, nonché

controversi e decisivi. Sostiene che il progetto di divisione
predisposto dal C. TU. e fatto proprio dai giudici di merito prevede
l’assegnazione al ricorrente di fondi interclusi, stante la non
percorribilità con mezzi agricoli dell’unica via di accesso, costituita
dalla strada consortile della Verdina e Faros, erroneamente ritenuta
dal giudicante “carrabile”. Rileva, infatti, che dalla C.T.P. e dalla
planimetria ad essa allegata si evince che la strada della Verdina e
Faros risulta in più punti larga solo un metro e con pendenza fino al
34,19%; e che anche la lettera-certificazione rilasciata dal Comune
di Gaverina Terme in data 22-6-2004, afferma che “stante le
caratteristiche sopra indicate il transito allo stato attuale è possibile
solo a pedoni”. Deduce, pertanto, che il giudice di appello avrebbe
dovuto privilegiare il progetto redatto dal C.T.P. rispetto a quello
predisposto dal C.T.U., che costringerebbe il ricorrente ad
intraprendere un autonomo giudizio ai fini della costituzione di
servitù coattiva carraia a carico dei fondi assegnati al fratello
Giacomo.

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l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti

Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito
di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile

ratione

temporis al ricorso in esame: – Dica la Corte se è con orme agli ari!.
718 e 727 c. c. ed alle norme sulla divisione un progetto divisionale

maggiori servitù, pesi o vincoli a carico di un lotto ed a .favore di un
altro, rispetto ad un altro progetto che riduce al minimo tali
reciproci vincoli o pesi”.
Il motivo è infondato.
La Corte di Appello ha argomentatamene disatteso la tesi
dell’appellante, secondo cui, in base all’elaborato peritale recepito
dal primo giudice, gli immobili ad esso assegnati rimarrebbero privi
di accesso carraio, rilevando, con motivazione immune da vizi logici
e con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità:
a)

che dai chiarimenti resi dal C.T.U. nella relazione

suppletiva depositata il I-10-2002 si evince che i terreni degli
appellanti sono raggiungibili attraverso un sentiero carrabile (di cui
il consulente ha fornito anche documentazione fotografica) che,
partendo dai fondi in questione, raggiunge la strada, rimasta comune,
che corre lungo i mappali 3689 e 3692, oltre “all’accesso naturale
dato dalla strada consortile detta della Vedrina e Faros”;
b) che le notizie fornite dalla lettera del Comune del 22-62004 riguardano le condizioni di attuale praticabilità di un tratto

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che, determinando le porzioni da attribuire ai condividendi, crei

della strada consortile in discorso ed appaiono attenere, più che alla
concreta transitabilità della stessa, al deterioramento della sua sede;
c) che, in ogni caso, il C.T.U. ha escluso difficoltà di accesso
alle porzioni in questione per la presenza del sentiero carrabile che

collega i terreni di cui si discute con la strada privata di proprietà
Flaviani;
d)

che la diversa soluzione prospettata dagli appellanti,

fondata su un presupposto di fatto insussistente, comporterebbe la
creazione di una servitù di passaggio che interesserebbe l’intero
cortile di pertinenza del fabbricato individuato al mappale 3706.
Nel privilegiare, conseguentemente, l’ipotesi divisionale
prevista dal C.T.U. rispetto a quella proposta dal consulente di parte
degli odierni ricorrenti, la Corte territoriale si è correttamente
attenuta al principio secondo cui la divisione deve rispondere
all’esigenza di attribuire ai singoli condividenti porzioni suscettibili
di autonomo e libero godimento, non compromesse da pesi, servitù o
limitazioni eccessivi.
Non sussistono, pertanto, le denunciate violazioni dei principi
di diritto che regolano la formazione delle quote nella divisione
giudiziale dei beni ereditari.
Né ricorrono i dedotti vizi motivazionali, essendo la decisione
impugnata sorretta da una motivazione congruente sotto il profilo
logico.

f

E’ evidente, al contrario, che le deduzioni svolte con il motivo
in esame, dirette a sostenere la non transitabilità della strada
consortile, la mancanza di altri accessi e il conseguente stato di

ricorrente in base alla ipotesi divisionale recepita nella sentenza
impugnata, si risolvono in sostanziali censure di merito, volte ad
ottenere una valutazione delle emergenze processuali diversa rispetto
a quella compiuta dal giudice di appello.
In tal modo, peraltro, viene sollecitato a questa Corte
l’esercizio di un potere di cognizione esulante dal sindacato di
legittimità ad essa riservato, rientrando nei compiti istituzionali del
giudice di merito l’accertamento dei fatti oggetto della controversia
e l’apprezzamento delle risultanze processuali.
3) Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, sotto un
diverso profilo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 718, 727
e 729 c.c. Deduce che il progetto di divisione predisposto dal C.T.U.
e fatto proprio dai giudici di merito non tiene conto dell’esigenza di
rispettare il preesistente possesso e godimento dei beni da dividere,
in quanto prevede che il lotto da sempre posseduto da Flaviani
Annibale venga assegnato al fratello Giacomo e uno dei lotti,
appartenuto da sempre a quest’ultimo, venga assegnato a Flaviani
Annibale. Sostiene che l’ipotesi divisionale recepita dai giudici di

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interclusione in cui verrebbero a trovarsi gli immobili assegnati al

merito è gravemente pregiudizievole al ricorrente, che dovrebbe
abbandonare i terreni che occupa da anni e in relazione ai quali ha
anche sostenuto spese per interventi e miglioramenti, a favore di
porzioni mai utilizzate.

sensi degli articoli 718, 727 e 729 c.c. ed in particolare in materia
di divisione immobiliare, nella scelta tra più progetti divisionali e
nel criterio di attribuzione delle porzioni il giudicante debba tener
conto o meno del precedente e preesistente godimento, possesso ed
uso dei beni costituenti i lotti da assegnare e quindi se debba
preferire il progetto che rispetti in maggior misura il precedente
stato di fatto nei godimento dei beni ed attribuire le porzioni in base
anche a tale presupposto”.

Anche tale motivo deve essere disatteso.
L’art. 718 c.c., il quale riconosce a ciascun coerede il diritto
di chiedere la sua quota in natura dei beni mobili ed immobili
dell’eredità, implica la possibilità di realizzare porzioni suscettibili
di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non
compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessivi, e il cui valore
non sia sensibilmente inferiore rispetto a quello dell’intero (cfr.
Cass. Cass. 22.6.95 n. 7083; Cass. 9-9-2004 n. 18135; Cass. 16-22007 n. 3635; Cass. 28-5-2007 n. 12406; Cass. 28-5-2012 n. 8493).

Il quesito di diritto posto è il seguente: “Dica la Corte se, ai

Nella specie, la Corte di Appello si è conformata agli enunciati
principi, rilevando che il requisito dell’autonomo godimento dei
beni non può essere condizionato dalla precedente fruizione dei beni
stessi da parte dei singoli condividenti, ma si deve concretizzare

sfruttate economicamente in modo indipendente, di limitare la
permanenza di beni in comunione e la creazione di pesi e servitù.
In tale prospettiva, il giudice del gravame ha legittimamente
ritenuto preferibile il progetto divisionale approntato dal C.T.U.,
avendo accertato, con apprezzamento in fatto non censurabile in
questa sede, che lo stesso risulta più rispondente alle
sovraevidenziate esigenze rispetto a quello predisposto dal C.T P., il
quale aumenta le parti comuni e implica la formazione di ulteriori
servitù
Costituendo, infatti, la realizzazione di porzioni suscettibili di
formare oggetto di autonomo e libero godimento, nel senso innanzi
precisato, la finalità primaria del giudizio di divisione, in caso di
pluralità di possibili ipotesi divisionali appare corretta la scelta del
giudice di merito di privilegiare il progetto che meglio assecondi tale
esigenza, rispetto a quella, pur meritevole di considerazione, di
assicurare nell’assegnazione delle porzioni il mantenimento della
preesistente situazione di possesso e godimento dei beni.

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nella formazione di lotti che costituiscano unità passibili di essere

3) Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e
falsa applicazione degli artt. 718, 727 e 728 c.c. Deduce che il
progetto di divisione predisposto dal C.T.P. risulta preferibile a
quello adottato dai giudici di primo e secondo grado, anche perché

Il quesito di diritto viene così formulato. “Dica la Corte se, ai
sensi degli articoli 718, 727 e 728 e. e. ed in particolare in materia
di divisione immobiliare, nella scelta ira più progetti divisionali,
tutti finalizzati a determinare le porzioni da attribuire ai
condividendi, il giudicante debba preferire o meno quello che
realizza nel modo più appropriato la ripartizione in natura della
cosa in proporzione delle rispettive quote e quindi riduce al minimo
i conguagli”.
Il motivo non è meritevole di accoglimento, avendo la Corte di
Appello correttamente ritenuto preferibile il progetto divisionale
che, nell’ambito di una valutazione comparativa globale, è risultato
più rispondente all’esigenza di garantire la massima autonomia
possibile tra i condividenti, pur comportando maggiori conguagli;
conguagli che comunque, tenuto conto del valore delle quote, il
giudice di merito, con apprezzamento non sindacabile in sede di
legittimità, ha ritenuto non “sproporzionati” rispetto a quelli previsti
dal C.T. di parte appellante.

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riduce al minimo i conguagli.

4) Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione
dell’art. 112 c.p.c. e l’omessa motivazione in ordine ai rilievi mossi
dagli appellanti riguardo all’erronea indicazione, nel dispositivo
della sentenza di primo grado, della misura del conguaglio dovuto da

30.142.275).
Il motivo è infondato, riguardando una questione che dalla
lettura delle conclusioni di appello trascritte a pag. 2 della sentenza
impugnata e a pag. 4 dello stesso ricorso non risulta essere stata
dedotta dagli appellanti e sulla quale, pertanto, il giudice del
gravame non era tenuto a pronunciare.
5) In definitiva, va dichiarata l’estinzione del giudizio relativo
al ricorso proposto da Flaviani Giovanni, mentre il ricorso proposto
da Flaviani Annibale va rigettato
Di conseguenza, va pronunciata la condanna in solido dei
ricorrenti al pagamento delle spese sostenute nel presente giudizio di
legittimità dal controirorrente Flaviani Giacomo
Nei confronti degli altri intimati, che non hanno svolto attività
difensive, non va emessa alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio relativo al ricorso
proposto da Flaviani Giovanni; rigetta il ricorso proposto da Flaviani
Annibale, condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese

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Flaviani Giovanni al fratello Annibale (curo 30.142.275 anziché lire

in favore del controricorrente Flaviani Giacomo, che liquida in euro
3700.00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed
accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28-4-2014

Il Presidente estensore

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