Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13052 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 07/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 07/07/2011), n.15052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ASSESSORATO SANITA’ DELLA REGIONE SICILIA (OMISSIS) in persona

dell’Assessore pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA (già Azienda Unità Sanitaria

Locale n. (OMISSIS)), I.S.;

– intimati –

avverso il provvedimento n. 16 00/08 del TRIBUNALE di ENNA del

28.1.2010, depositato il 03/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che sul ricorso per regolamento di competenza proposto dall’Assessorato sanità della regione Sicilia avverso l’ordinanza del 28.1.10 del tribunale di Enna, che aveva rigettato l’eccezione d’incompetenza del tribunale di Enna in favore di quello di Caltanissetta ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 6, sollevata dal ricorrente Assessorato, il relatore ha depositato la relazione che segue.

Il relatore Cons. Ragonesi;

letti gli atti depositati:

RILEVA IN FATTO:

Il tribunale di Enna, con decreto n. 402/08 emesso ad istanza di I.S., ingiungeva alla Ausl n. (OMISSIS) di pagare Euro 68.032,81 per rimborso delle erogazioni di medicinali effettuate dalla farmacia di cui l’ I. era titolare.

L’AUSL proponeva opposizione e chiamava in giudizio l’Assessorato regionale sanità per essere tenuta indenne per il pagamento ingiunto.

Si costituiva l’Assessorato tramite l’Avvocatura dello Stato eccependo l’incompetenza del tribunale di Enna in favore di quello di Caltanissetta ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 6.

Il tribunale di Enna, con ordinanza del 28.1.10, rigettava l’istanza osservando: che la chiamata in causa dell’Assessorato doveva qualificarsi a titolo di garanzia impropria; che detta chiamata non determinava la deroga ai normali criteri di competenza e che ad essa non si applicava l’art. 32 c.p.c.; che tale regola processuale trovava applicazione anche con riferimento al R.D. n. 1611 del 1933, art. 6, che era, quindi, inapplicabile alla fattispecie e ciò anche in ragione della competenza inderogabile spettante in tema di opposizione a decreto ingiuntivo al giudice del luogo di emissione dello stesso.

Avverso detta ordinanza propone regolamento di competenza l’Assessorato regionale articolato su un unico motivo.

Non hanno depositato memorie gli intimati.

OSSERVA IN DIRITTO Il regolamento appare fondato nei limiti che seguono.

Invero questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che la competenza del giudice del foro erariale, disciplinata dall’art. 25 cod. proc. civ. nonchè dal R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, artt. 6 e 7, di natura generale e inderogabile, è sottratta alla disponibilità della stessa amministrazione e, avuto riguardo alla natura speciale di dette norme, prevale, salve le eccezioni contemplate dal R.D. n. 161 del 1933, art. 7, fra le quali non è compreso il presente giudizio, su ogni altra competenza, anche se inderogabile (Cass. 5174/97; Cass. 17880/04).

In tal senso si è precisato che, mentre il R.D. n. 1611 del 1933, art. 6, comma 1, prevede che il foro della Pubblica Amministrazione si applica anche nel caso di citazione in giudizio della medesima Amministrazione unitamente ad altri convenuti (cumulo soggettivo passivo iniziale, ex art. 33 c.p.c., corrispondente all’art. 98 anteriormente vigente), il secondo comma del medesimo art. 6 prevede il foro sopra indicato per le cause nelle quali detta Amministrazione venga chiamata in garanzia, subordinando l’efficacia del peculiare collegamento territoriale alla richiesta – come avvenuto nel caso di specie – dell’Amministrazione stessa (Cass. 15093/05; Cass. 17 aprile 1982, n. 2340; Cass. 3 marzo 1994, n. 2125).

Si è anche ulteriormente chiarito da parte di questa Corte che la chiamata in garanzia della pubblica amministrazione prevista dal R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 6, quale presupposto per l’attribuzione della causa al foro erariale, deve essere intesa in senso ampio e, quindi, applicata a tutti i casi di intervento coatto.

(Cass. 1352/76; Cass. 355/82).

Dalla necessità di tale ampia interpretazione discende quindi che l’applicazione del R.D. n. 1611 del 1933, art. 6, comma 2, deve avvenire in presenza sia di una chiamata in garanzia propria che impropria stante il carattere inderogabile dell’art. 6, comma 2 in esame.

Improprio appare a tale proposito il richiamo fatto dall’ordinanza del tribunale di Enna all’art. 32 c.p.c., che riguarda una ipotesi di incompetenza per valore, mentre nel caso di specie si verte in una ipotesi di competenza territoriale funzionale e inderogabile.

Il tribunale di Enna ha peraltro motivato il rigetto dell’istanza dell’Assessorato regionale anche in ragione della natura inderogabile della competenza del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo rigettando l istanza pure sotto tale ulteriore profilo.

Tale assunto è solo parzialmente esatto e comunque sono errate le conclusioni che il tribunale ne ha tratto.

Questa Corte ha infatti chiarito che l’art. 645 cod. proc. civ., disponendo che l’opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta dinanzi all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha stabilito riguardo all’opposizione una competenza funzionale e non derogabile, neanche per ragioni di continenza o di connessione. Ne consegue che, qualora nel corso del giudizio di opposizione sia stata formulata una domanda nei confronti di un’amministrazione dello Stato, domanda appartenente, ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ., alla competenza territoriale inderogabile di altro giudice, quello dell’opposizione deve disporre la separazione delle cause, trattenendo il procedimento di opposizione e rimettendo quella domanda al giudice territorialmente competente, salva la successiva applicazione, da parte di quest’ultimo, dei principi in materia di sospensione dei processi. (Cass. 15528/00; Cass. 1652/01; Cass. n. 9263/1992; v anche Cass. n. 9582/87).

Alla luce di questa giurisprudenza, il tribunale di Enna, invece di rigettare l’istanza dell’Assessorato avrebbe dovuto dichiarare la propria competenza a decidere della causa di opposizione a decreto ingiuntivo e dichiarare invece quella del tribunale di Caltanissetta a decidere sulla causa relativa alla chiamata in garanzia tra la AUSL e l’Assessorato regionale.

In conclusione ove si condividano i formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c..

Roma 19.10.10.

Il Cons. relatore.

Considerato:

che non vi sono elementi che possano portare a conclusioni diverse da quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso è fondato;

che il ricorso va accolto con conseguente cassazione della ordinanza impugnata nei limiti di cui sopra, con conseguente dichiarazione della competenza del tribunale di Caltanissetta in ordine alla causa di chiamata in garanzia dell’Assessorato ricorrente;

che la complessità della questione giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata nei limiti di cui in motivazione e dichiara la competenza del foro erariale di Caltanissetta in ordine alla causa di chiamata in garanzia dell’Assessorato alla sanità della regione Sicilia; compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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