Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13051 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 30/06/2020), n.13051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4574-2019 proposto da:

B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO

55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, rappresentato e

difeso dagli avvocati VINICIO BAMONTI, SERGIO CICCARELLI;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio dell’avvocato LUCIANA ROMEO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LUCIA PUGLISI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 230/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 30/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’appello di Ancona, in parziale riforma della decisione di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da B.E., riconoscendogli la maggiore percentuale di inabilità del 18 % rispetto a quella dell’8 % accertata in sede amministrativa e la sussistenza del nesso causale fra le altre malattie denunciate e l’attività lavorativa di autista di mezzi per la raccolta di rifiuti, a seguito di rinnovazione della consulenza tecnica, riduceva la 12% la percentuale di inabilità, escludendo la riconducibilità della malattia alle ginocchia lamentata dal B. alle mansioni lavorative dallo stesso svolte;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione B.E. sulla base di due motivi, illustrati con memoria;

l’Inail resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo parte ricorrente deduce insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5);

con il secondo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione dei principi generali delle disposizioni di legge relative all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie;

osserva il ricorrente che la Corte d’appello motiva la propria decisione adagiandosi acriticamente alle conclusioni del consulente nominato e non prendendo adeguatamente in considerazione, ai fini della valutazione del riconoscimento della malattia alle ginocchia, l’effettiva tipologia del lavoro svolto dal B., che era di autista e operaio addetto anche al carico e scarico dell’immondizia, attività richiedente ripetuti movimenti di flessione ed estensione delle ginocchia per via delle continue salite e discese dall’autocompattatore per la raccolta dei rifiuti e che si era protratta continuativamente per tutto l’orario lavorativo giornaliero dal 1999 al 2013;

rileva, inoltre, che, essendo conclamato che il ricorrente aveva svolto le descritte mansioni sin dal 1999 e che la “meniscosi e condropatia bilaterale alle ginocchia” sono malattie tabellate dall’istituto assicuratore alla voce 79, operava in suo favore la presunzione legale ex art. 2727 c.c., con la conseguenza che era onere dell’Inail fornire la prova assoluta dell’esclusiva riconducibilità della malattia a fattori preesistenti;

le censure, da esaminare congiuntamente in ragione dell’intima connessione, sono fondate in relazione agli evidenziati profili di violazione di legge;

la Corte d’appello, invero, ha omesso di verificare, avuto riguardo alle mansioni in concreto svolte dal ricorrente, se la malattia degenerativa del ginocchio da lui riferita ed accertata dal consulente tecnico fosse compresa tra quelle contemplate alla voce 79 (malattie da sovraccarico biodinamico del ginocchio) delle tabelle delle malattie professionali di cui al D.M. 9 aprile del 2008, conseguendo dall’accertamento l’applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall’assicurato, con il conseguente onere a carico dell’I.N.A.I.L. di provare una diversa eziologia della malattia stessa (in tal senso la costante giurisprudenza di questa Corte da Cass. n. 11143 del 13/10/1992 in poi);

in base alle svolte argomentazioni, in difformità rispetto alla proposta, il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila per gli ulteriori accertamenti e valutazioni in fatto rilevanti alla luce del principio di diritto enunciato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di L’Aquila.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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