Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13051 del 27/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 27/05/2010, (ud. 12/04/2010, dep. 27/05/2010), n.13051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentate pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PULLI CLEMENTINA, giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A., quale erede di L.S.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 563/2008 della CORTE D’APPELLO di MESSINA

dell’8/05/08, depositata il 30/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letta la sentenza con cui la Corte d’appello di Messina, confermando la statuizione di primo grado, dichiarava il diritto di L.S. A. alla trasformazione della pensione di invalidità di cui alla legge del 1939 in pensione di vecchiaia, affermando che i periodi di godimento di quella prestazione erano utili ai fini del diritto alla maturazione della pensione di vecchiaia, con condanna dell’Inps al pagamento delle differenze pensionistiche;

Letto il ricorso dell’Inps proposto nei confronti dell’erede P. A.;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del ricorso;

Rilevato che detto rilievo è condivisibile, perchè è stato già affermato (Cass. n. 18580 del 07/07/2008, n. 21292 del 06/10/2009) che “La trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile è possibile ove di tale ultima pensione sussistano i requisiti propri anagrafico e contributivo, non potendo essere utilizzato, ai fini di incrementare l’anzianità contributiva, il periodo di godimento della pensione di invalidità. Infatti, deve escludersi la possibilità di applicare alla pensione di invalidità la diversa regola prevista dalla L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, in riferimento all’assegno di invalidità – secondo cui i periodi di godimento di detto assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa si considerano utili ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia – giacchè ostano a siffatta operazione ermeneutica la mancanza di ogni previsione, nella normativa sulla pensione di invalidità, della utilizzazione del periodo di godimento ai fini dell’incremento dell’anzianità contributiva, il carattere eccezionale delle previsioni che nell’ordinamento previdenziale attribuiscono il medesimo incremento in mancanza di prestazione di attività lavorativa e di versamento di contributi, nonchè le differenze esistenti tra la disciplina sulla pensione di invalidità e quella sull’assegno di invalidità, là dove quest’ultimo, segnatamente, è sottoposto a condizioni più rigorose, anche e soprattutto rispetto al trattamento dei superstiti”.

Ritenuto che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata, va cassata, con rinvio, anche per le spese, ad altro Giudice, che si designa nella stessa Corte d’appello di Messina in diversa composizione, la quale accerterà se, pur escludendo il periodo di godimento della pensione di invalidità, il pensionato aveva i requisiti per la pensione di vecchiaia, al momento della domanda di trasformazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2010

 

 

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