Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13051 del 14/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/06/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 14/06/2011), n.13051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di Giovinazzo, in persona del legale rapp.te pro tempore,

elett.te dom.to in Roma, alla via Cicerone 28, presso lo studio

dell’avv. Di Benedetto Pietro, dal quale è rapp.to e difeso, giusta

procura in atti;

– ricorrente –

contro

IACP di Bari, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te

dom.to in Roma, alla via Tupini 133, presso lo studio dell’avv. De

Zordo Agostino, dal quale è rapp.to e difeso, unitamente all’avv.

Martielli Vito A., giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Puglia n. 62/2008/15 depositata il 27/11/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 4/5/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. FUCCI Costantino.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da IACP di Bari contro il Comune di Giovinazzo l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dallo IACP contro la sentenza della CTP di Bari n. 392/15/2006 che aveva respinto il ricorso dello Iacp avverso l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) ICI 2003. La CTR riteneva che l’unico elemento che il legislatore esige ai fini dell’applicazione della esenzione è la destinazione degli immobili allo svolgimento di attività istituzionali di vario genere che non abbiano esclusivamente natura commerciale; e che, negli IACP, secondario e strumentale era lo svolgimento di attività percettive di reddito. Considerava quindi assorbiti gli altri motivi di gravame (riconoscimento di riduzioni e detrazioni d’imposta previste dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8).

Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso l’IACP che ha proposto ricorso incidentale. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 4/5/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Lo Iacp ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno preliminarmente riuniti il ricorso principale e quello incidentale.

Assume il ricorrente principale la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La CTR avrebbe erroneamente affermato che spettasse agli immobili in questione la esenzione ICI pur non sussistendo la duplice condizione dell’utilizzazione diretta e della destinazione ad attività non produttive di reddito.

La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sentenza n. 14803 del 18/06/2010; Sez. U, Sentenza n. 28160 del 26/11/2008) secondo cui, in tema di ICI, non spetta agli immobili degli IACP l’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), che esige la duplice condizione – insussistente per questa categoria di beni – dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito.

Con ricorso incidentale l’IACP assume la errata e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. All’istituto andrebbe riconosciuto il diritto alla detrazione del 50%, secondo quanto richiesto con l’atto di appello.

La censura è inammissibile. Nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione non può trovare ingresso, e perciò non è esaminabile, la questione sulla quale, per qualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato per a-verla ritenuta assorbita in virtù dell’accoglimento della domanda principale, con la conseguenza che, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l’accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l’esame delle ulteriori questioni oggetto di censura è rimesso al giudice di rinvio (v Sez. 3, Sentenza n. 4804 del 01/03/2007; Sentenza n. 11371 del 16/05/2006; Sez. 1, Sentenza n. 10420 del 18/05/2005; Sentenza n. 26264 del 02/12/2005).

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Puglia.

P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Puglia.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011

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