Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13051 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. III, 14/05/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 14/05/2021), n.13051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34088-2019 proposto da:

F.W., elettivamente domiciliato in Milano, via Lamarmora

42, presso lo studio dell’avv. STEFANIA SANTILLI, che lo rappresenta

e difende per procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1570/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 08/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2020 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

F.W. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, notificato il 6 novembre 2019, avverso la sentenza n. 1570/2019 emessa dalla Corte d’appello di Milano e pubblicata in data 8 aprile 2019.

Il Ministero dell’interno ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si è dichiarato disponibile alla partecipazione alla discussione orale.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Il richiedente, secondo la ricostruzione svolta nel ricorso, sposato, con tre figli, e di fede (OMISSIS), era stato costretto a lasciare il Togo per il rischio di essere perseguitato dai suoi familiari nonchè arrestato e detenuto senza un giusto processo per la morte dello zio, con il quale aveva avuto dei litigi per un terreno ereditato. Nel corso di uno di questi litigi, il ricorrente per difendersi aveva spinto lo zio, che aveva sbattuto la testa e, nonostante l’immediato soccorso, era morto in ospedale. Il richiedente è transitato attraverso la Libia. La decisione della Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale è stata confermata in Tribunale e in sede di Appello.

La Corte d’appello di Milano, segnatamente, ha ritenuto generica, scarsamente attendibile e di rilievo meramente attinente a rapporti tra privati la vicenda, e alla mancata prova della persecuzione personale ha fatto seguire il diniego dello status di rifugiato. Quanto alla situazione politica del Paese di provenienza, ha ritenuto che in Togo non vi sia una situazione di pericolo diffuso. In merito alla protezione umanitaria, veniva esclusa all’esito del giudizio di comparazione una particolare vulnerabilità del ricorrente, avendo la corte d’appello escluso la sussistenza della prova di esposizione al di un pregiudizio oggettivo in caso di rimpatrio.

Diritto

RITENUTO

che:

Con il primo motivo, si lamenta – ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – l’omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione nonchè il travisamento e l’omessa valutazione di tutti gli elementi di fatto e della situazione socio-politica del (OMISSIS). Innanzitutto si lamenta che la sentenza d’appello avrebbe approfondito troppo poco la vicenda personale del ricorrente, non considerando peraltro i documenti allegati volti ad illustrare l’inserimento in Italia e la vulnerabilità in relazione al rimpatrio. Ritenutolo poco credibile, nonostante la specifica ricostruzione, la Corte non ha poi svolto alcuna indagine suppletiva.

Il ricorrente, in questo motivo, svolge poi una diretta disamina della difficile situazione socio politica del (OMISSIS) (pagine 13-16), e ricostruisce il proprio percorso di integrazione, assumendo che si tratti di aspetti non considerati sufficientemente dalla Corte d’appello.

Il motivo è inammissibile, in primo luogo perchè deduce il vecchio paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ormai superato. Inoltre, nella illustrazione del motivo si afferma anche che la motivazione sarebbe viziata in quanto apparente, e tuttavia non si illustra adeguatamente tale affermazione. Inoltre, la motivazione, benchè stringata, consente di ricostruire il percorso logico – argomentativo della corte d’appello (e non viene per contro richiamata, nei suoi effettivi termini, dal ricorrente: per questa ragione, il motivo difetta pure ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6) nel senso di ritenere poco credibile il racconto del ricorrente, che manca di credibilità laddove ascrive al desiderio di sottrarsi al rischio di detenzione per la morte accidentale dello zio l’allontanamento dal paese di origine.

Con il secondo motivo di ricorso, è censurata la violazione ed errata applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con L. n. 722 del 1954, della dir. 2004/83/CE, attuata con D.Lgs. n. 251 del 2007, e, in particolare, dello stesso D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,7,8 e 14 nonchè l’omesso esame delle circostanze decisive ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 Non è stata invero considerata nell’assunto del ricorrente – come peraltro avrebbe dovuto fare la corte d’appello, per conformarsi alle affermazioni della Corte di giustizia – l’entità del rischio corso dal richiedente, di subire atti di persecuzione in caso di rimpatrio.

Il secondo motivo, che censura la decisione sul punto del rigetto delle domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato sotto il profilo della violazione di legge, segue le sorti del primo: consolidatasi la motivazione sulla non credibilità con la declaratoria di inammissibilità, il secondo motivo resta assorbito.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta – ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 richiamato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, lett. F in materia di protezione sussidiaria. E’ censurata la violazione di legge, in particolare, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, quanto ai parametri normativi per la definizione del danno grave e alla possibilità di ricorso alla protezione interna, nonchè perchè la Corte d’appello si è limitata a dedurre l’insussistenza di una situazione di instabilità nella zona dell’istante, senza però fare alcun riferimento alle fonti su cui ha basato il suo convincimento nè l’attualità della situazione sociopolitica del (OMISSIS) in generale.

Il ricorrente afferma che non è stata presa in esame nè la minaccia di un danno grave ad opera di un soggetto statuale, nè la sua impossibilità – in concreto – di ricorrere alla protezione interna, vista la legislazione del paese.

Il quarto motivo di ricorso è incentrato – ex art. 360, n. 3 e n. 5 – sulla motivazione apparente e sulla violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,4,7,14,16,17; del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10,32; del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e dell’art. 10 Cost.

I Giudici d’appello hanno errato, nella ricostruzione del ricorrente, in relazione alla domanda di protezione umanitaria e alla valutazione di assenza di specifica vulnerabilità, fra l’altro non operando – come avrebbero dovuto – una valutazione officiosa della situazione oggettiva del paese di origine.

Hanno inoltre omesso l’esame di fatti e documenti decisivi per rilevare la sussistenza dei requisiti di quest’ultima, non considerando i documenti relativi all’inserimento in Italia del ricorrente.

Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe sostituito le proprie convinzioni personali ai fatti narrati dal ricorrente, soprattutto nell’affermare di non poter credere alle prove fornite perchè la vicenda narrata era eminentemente privatistica e poco credibile.

Il terzo motivo è fondato e va accolto, con conseguente assorbimento del quarto, in quanto il giudice dovrà rinnovare la valutazione sulla protezione sussidiaria, attenendosi ai principi di diritto di seguito enunciati e, ove confermasse sul punto la valutazione di rigetto, dovrebbe comunque rinnovare la valutazione sulla protezione umanitaria, che è meramente residuale e la sussistenza dei cui presupposti deve essere positivamente valutata qualora non vi sia spazio per l’accoglimento delle protezioni maggiori.

Sul punto dell’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) la sentenza d’appello si limita a pag. 5, del tutto apoditticamente, a condividere la valutazione del giudice di primo grado, affermando che “deve sottolinearsi che non si riscontra in (OMISSIS) una situazione di pericolo diffuso e di violenza generalizzata atta a giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria a favore del cittadino (OMISSIS) (sic)”. Riprende l’esame della situazione del (OMISSIS) alla fine della pagina, con altra affermazione del tutto generica in cui non viene minimamente indicato sulla base di quali fonti abbia acquisito le informazioni atte a fondare il proprio convincimento.

La sentenza è quindi priva di alcun riferimento alle fonti di informazione, attendibili ed aggiornate, sulle quali avrebbe dovuto fondarsi la corte nel formare il suo convincimento sul punto, e nel giustificarlo in motivazione afferma – erroneamente – che gravasse esclusivamente sul ricorrente l’onere di dimostrare l’esistenza di situazioni attuali di insicurezza generale e di assenza di protezione da parte delle autorità statali ovvero il pericolo di essere sottoposto a persecuzioni o a trattamenti inumani o degradanti.

In tal modo, non si conforma, nella applicazione della norma, al principio di diritto già enunciato da questa Corte, secondo il quale in tema di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice, che è disancorato dal principio dispositivo e libero da preclusioni e impedimenti processuali, se presuppone l’assolvimento da parte del richiedente dell’onere di allegazione dei fatti costitutivi della sua personale esposizione a rischio, comporta però ove tale onere sia stato assolto, il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, e in quali limiti, nel Paese di origine del richiedente si verifichino fenomeni tali da giustificare l’applicazione della misura, mediante l’assunzione di informazioni specifiche, attendibili e aggiornate, non risalenti rispetto al tempo della decisione, che il giudice deve riportare nel contesto della motivazione, non potendosi considerare fatti di comune e corrente conoscenza quelli che vengono via via ad accadere nei Paesi estranei alla Comunità Europea (vedi in questo senso, tra le altre, Cass. n. 11096 del 2019). La sentenza è invece errata perchè è apodittica e ribalta esclusivamente sul ricorrente l’onere di provare la situazione di fatto del paese, in violazione del dovere di cooperazione istruttoria vigente in materia. In riferimento in particolare all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione; il giudice del merito non può, pertanto, limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte (v. Cass. n. 13897 del 2019; Cass. n. 9230 del 2020).

Con il quinto motivo, è censurata la violazione ed erronea applicazione del TU spese di giustizia per la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio.

Il motivo è inammissibile.

Il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (sia con separato decreto che all’interno del provvedimento di merito) deve essere sempre considerato autonomo e di conseguenza soggetto al suo, separato, regime di impugnazione ovvero l’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso ex art. 111 Cost. mentre è escluso che della revoca irritualmente disposta dal giudice del merito possa essere investita la Corte di cassazione in sede di ricorso avverso la decisione. Va quindi dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione contro la revoca dell’ammissione, proposto unitamente all’impugnazione della statuizione di rigetto della domanda di protezione sussidiaria ed umanitaria (in questo senso già Cass. n. 16117 del 2020.

Conclusivamente, il primo motivo, il secondo e il quinto motivo devono essere dichiarati inammissibili, mentre va accolto il terzo, assorbito il quarto; la sentenza è cassata e rinviata alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il primo, il secondo e il quinto motivo, accoglie il terzo, dichiara assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

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