Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13050 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 30/06/2020), n.13050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4754-2019 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CRISTINA SGAMMEGLIA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO,

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 867/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 30/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile, perchè tardiva, l’opposizione proposta da P.C. avverso l’avviso di addebito con il quale gli era stato ingiunto dall’Inps il pagamento di contributi IVS coltivatori diretti;

la Corte d’appello rilevava la correttezza della notifica dell’avviso di addebito, effettuata a mezzo del servizio postale piuttosto che mediante posta elettronica certificata, e, ritenuto inidoneo, perchè generico, il disconoscimento della conformità all’originale della copia fotostatica dell’avviso di ricevimento, stante la regolarità della notifica dell’avviso, reputava inammissibile la censura attinente all’asserita mancanza di due pagine nella copia dell’avviso consegnata al debitore, trattandosi di questione non prospettata dinanzi al Tribunale e da far valere, in ogni caso, mediante impugnazione tempestiva;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione P.C. sulla base di tre motivi;

l’Inps produce procura in calce al ricorso notificato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 – del D.Lgs. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30, – dell’art. 24 Cost. – dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, osservando che la Corte d’appello aveva palesemente errato a dichiarare inammissibile la doglianza di cui al primo motivo d’appello, con il quale era stata rilevata la violazione del D.Lgs. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30, comma 4, per la mancanza dell’avvertimento su termini di opposizione e per la mancanza degli altri avvisi imposti dallo stesso articolo, comma 2, trattandosi di eccezione in senso lato in relazione alla quale l’interesse al rilievo era sorto a seguito della declaratoria di inammissibilità dell’opposizione per tardività da parte del Tribunale;

con il secondo motivo deduce violazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, osservando che era ravvisabile una ipotesi di errore scusabile determinato dal comportamento della Pubblica Amministrazione, riscontrabile nella mancata indicazione del termine per impugnare;

con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, con riguardo alla ritenuta genericità del disconoscimento della copia fotostatica dell’avviso di ricevimento dell’avviso di addebito;

il primo motivo è manifestamente infondato in base al consolidato principio in forza del quale i motivi formulati con l’opposizione a cartella esattoriale (cui è assimilabile l’avviso di addebito, che dal 1 gennaio 2011 ha sostituito, ai sensi del D.L. n. 78 del 2010, ex art. 30, conv., con modif., dalla L n. 122 del 2010, la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale dell’Inps) si configurano come “causa petendi” della correlata domanda di annullamento, con la conseguenza che la decisione di accoglimento della stessa fondata su vizi non dedotti in sede di ricorso introduttivo è viziata da extra o ultrapetizione (Cass. n. 20003 del 27/07/2018) e un motivo di opposizione non ritualmente proposto in origine non può essere fatto valere nella fase del gravame;

il secondo motivo di ricorso presuppone che possa essere esaminata la questione posta con il primo motivo, sicchè segue la stessa sorte del precedente;

anche il terzo motivo è manifestamente privo di fondamento;

risulta, infatti, da quanto riportato in sentenza e nel ricorso per cassazione, che il disconoscimento della cartolina di ricevimento è stato effettuato nei termini che seguono: “dichiara di disconoscere la fotocopia della cartolina di ritorno della notifica dell’avviso di addebito”, senza ulteriori specificazioni;

nella descritta situazione correttamente la Corte territoriale ha ritenuto generica la contestazione della conformità all’originale dell’atto, in base al consolidato principio secondo il quale “La contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all’originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della “conformità della fotocopia prodotta all’originale”)” (Cass. n. 27633 del 30/10/2018);

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato, senza alcun provvedimento in ordine alle spese, essendo l’attività difensiva svolta dall’Inps limitata alla sola procura in calce al ricorso notificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA