Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1305 del 25/01/2010

Cassazione civile sez. I, 25/01/2010, (ud. 23/11/2009, dep. 25/01/2010), n.1305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.G., rappresentato e difeso dall’Avv. CUCINELLA Luigi

Aldo, come da procura a margine del ricorso, domiciliato per legge

presso la cancelleria della Corte di cassazione in Roma;

– ricorrente-

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale

dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via

dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Napoli

depositato il 7 luglio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 23 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Zanichelli

Vittorio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.G. ricorre per Cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’Appello che ha rigettato il suo ricorso con il quale e’ stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al TAR Campania dal gennaio 1997 al maggio 2006.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

La causa e’ stata assegnata alla Camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Zanichelli Vittorio, con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c.. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi sei motivi, che per la sostanziale identita’ delle questioni possono essere trattati congiuntamente, ci si duole dell’immotivata affermazione del giudice del merito secondo cui nella specie non potrebbe ravvisarsi la sussistenza di un patema d’animo conseguente alla eccessiva durata del processo in quanto la parte era pienamente consapevole dell’infondatezza della pretesa.

I motivi sono manifestamente fondati nei termini in seguito precisati. Premesso che e’ corretto il principio posto a fondamento del decreto impugnato secondo cui in tema di irragionevole durata del processo civile, ai fini dell’equa riparazione di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 deve essere esclusa l’esistenza di un danno non patrimoniale indennizzabile se, tenuto conto della manifesta infondatezza delle ragioni fatte valere dalla parte nel processo, e’ plausibile che nessuna ansia abbia generato la pendenza del giudizio (Cassazione civile , sez. 1^, 8 maggio 2006, n. 10485), e censure sono manifestamente fondate laddove si dolgono della carenza di motivazione circa la prova della ritenuta consapevolezza dell’inevitabile esito negativo, posto che il giudice del merito si e’ limitato sul punto a richiamare la motivazione della sentenza del TAR che ha rigettato la domanda, metodo questo che se evita “oziose ripetizioni” (cosi’ letteralmente il decreto impugnato) non consente alla Corte la valutazione dei presupposti fattuali del giudizio e quindi della correttezza dell’iter logico seguito.

Gli ulteriori motivi attinenti alla regolazione delle spese risultano assorbiti, stante la necessita’ di provvedere nuovamente sul punto in sede di rinvio.

Il ricorso deve dunque essere accolto nei limiti di cui in motivazione e cassato il decreto impugnato con rinvio, anche per le spese, alla stessa Corte d’appello in diversa composizione.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa in parte qua il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2010

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