Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1305 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/01/2020, (ud. 14/06/2019, dep. 22/01/2020), n.1305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4646/2018 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

S.D., rappresentata e difesa dall’Avv. Barbara Boccia,

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Giovanni

Acierno, in Roma, viale del Policlinico n. 131, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 6049/24/17, depositata il 4 luglio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno

2019 dal Consigliere Marco Dinapoli.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- S.D. ricorreva avverso l’avviso di rettifica n. (OMISSIS) per l’importo di Euro 11.510,62, notificatole il 22 settembre 2014, quale spedizioniere rappresentate doganale diretto dell’importatore (ditta Kang Jia Moda s.r.l.), per il maggior valore accertato della merce importata, rispetto a quello dichiarato nella bolletta doganali di importazione.

1.1- La Commissione tributaria provinciale di Napoli rigettava il ricorso con sentenza n. 7259/22/2015, avverso cui la contribuente presentava appello.

1.2 La commissione tributaria regionale della Campania con sentenza n. 6049/24/17 pubblicata il 4 luglio 2017 accoglieva l’appello ritenendo prescritto il diritto dell’Ufficio di procedere alla revisione della dichiarazione per decorso del termine triennale previsto dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 84, senza che fosse intervenuta alcuna causa di interruzione, ritenendo non operante la proroga di tale termine mancando la prova delle tempestiva trasmissione di una notizia criminis.

2.- Avverso tale decisione l’Agenzia delle dogane ricorre per cassazione con 2 motivi e chiede cassarsi la sentenza impugnata, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese di lite.

3.- S.D. resiste con controricorso con cui eccepisce l’inammissibilità del ricorso avverso per vari motivi, e ne sostiene comunque l’infondatezza, chiedendone il rigetto, vinte le spese. Ripropone poi i motivi dell’appello incidentale a suo tempo proposti, su cui la Commissione tributaria regionale non si è pronunziata, ritenendoli assorbiti.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4.-E’ preliminare l’esame delle eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dalla controricorrente.

4.1- Sono infondate le eccezioni di mancanza di specificità del ricorso, per omessa esposizione sommaria dei fatti di causa (art. 366 c.p.c., n. 3), e per omessa indicazione dei motivi per cui si chiede la cassazione (art. 366 c.p.c., n. 4, e art. 366 bis c.p.c.), formulate con riferimento alla tecnica espositiva utilizzata, consistente, a detta della S., nell’assemblaggio dei precedenti atti processuali, e nella reiterazione dei medesimi argomenti utilizzati nelle precedenti fasi di giudizio, senza alcuna specifica critica avverso la sentenza impugnata.

4.2- Osserva, al riguardo, la Corte che il ricorso introduttivo presenta un grado di specificità del tutto sufficiente per consentire sia alla controparte che al giudicante l’esatta individuazione delle questioni di fatto da cui ha avuto origine il contenzioso e delle censure in diritto formulate dalla ricorrente avverso la decisione impugnata. Risulta dunque soddisfatta la finalità per cui sono previste le forme processuali richieste dalla legge, che è quella di fornire al giudice tutti gli elementi necessari e sufficienti per decidere sul merito del ricorso.

4.3- Sono infondate le eccezioni con cui si lamenta l’inammissibilità del ricorso con riferimento alle modalità della notifica, che è stata effettuata in via telematica nonostante il processo originario fosse cartaceo, con atto asseritamente privo di firma digitale.

4.4- Infatti nessuna norma impone alle parti a pena di inammissibilità di effettuare le notifiche degli atti in modo tradizionale qualora il processo sia stato introdotto con modalità cartacee.

4.5- Inoltre, nel caso in esame, alla copia del ricorso depositata presso la Cancelleria della Corte è allegata copia degli originali informatici del ricorso e della notifica sottoscritti con firma digitale dall’Avvocato dello Stato, dei messaggi di posta elettronica certificata spediti al destinatario dall’Avvocatura dello Stato, delle ricevute di accettazione e di consegna di tali messaggi, la cui conformità agli originali è attestata e sottoscritta dall’Avvocato dello Stato, ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, artt. 6 e 9. Nè la controparte, che ha ricevuto l’atto ed ha svolto compiutamente le sue difese, ne ha messo in dubbio la conformità alla copia depositata. La notifica del ricorso, dunque, appare regolare, anche in considerazione dei condivisibili principi di diritto enunciati in questa materia dalla Sezioni unite di questa Corte (Cass. S.U. 24 settembre 2018 n. 22438).

5- Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle dogane lamenta violazione e falsa applicazione del Reg. CEE. n. 2913 del 1992, art. 221, (CDC), D.P.R. n. 43 del 1972, art. 84, (TULD), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Erroneamente, secondo l’Agenzia, il giudice del merito avrebbe ritenuto non operante la proroga del termine per l’accertamento, che ricorrerebbe invece per la sola circostanza che il fatto materiale che ha originato l’obbligazione doganale fosse astrattamente qualificabile come penalmente rilevante, indipendentemente dall’effettivo esercizio dell’azione penale e dal suo esito. Nel caso in esame, infatti l’Amministrazione aveva dato comunicazione all’A.G. del ruolo svolto dalla S., insieme ad altri soggetti, in una organizzazione stabile finalizzata a reiterate condotte di contrabbando intraispettivo per sottofatturazione delle merci.

5.1- Con il secondo motivo di ricorso si denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto nella memoria illustrativa depositata innanzi alla Commissione tributaria regionale l’ufficio aveva documentato l’emissione della notizia di reato già nell’anno 2010, abbondantemente prima della scadenza del termine della prescrizione, ma tale emergenza non era stata in alcun modo valutata dalla sentenza impugnata.

5.2- I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto fra di loro connessi. Essi appaiono entrambi fondati.

5.3- La sentenza impugnata non è conforme alla più recente giurisprudenza di questa Sezione, cui occorre dare continuità, per cui “in tema di tributi doganali, ove il loro mancato pagamento derivi da atto qualificabile come reato, sia il termine di prescrizione dell’azione di recupero dei dazi all’importazione, che quello di decadenza per la revisione dell’accertamento del D.Lgs. n. 374 del 1990, ex art. 11, sono prorogati sino ai tre anni successivi alla data della irrevocabilità della decisione penale, a condizione che, nel triennio decorrente dall’insorgenza dell’obbligazione doganale, l’Amministrazione emetta un atto nel quale venga formulata una notitia criminis tale da individuare un fatto illecito, penalmente rilevante, ed idoneo ad incidere sul presupposto di imposta, ovvero tale atto sia ricevuto entro lo stesso termine dall’Autorità giudiziaria o da ufficiali della polizia giudiziaria” (Cass. Sez. V, 12 gennaio 2018 n. 615).

5.4- Inoltre la Commissione tributaria regionale non ha valutato la circostanza di fatto, affermata e documentata dall’appellante Agenzia nella memoria illustrativa, che la notizia criminis era stata già trasmessa nell’anno 2010, prima della scadenza del termine della prescrizione. Tale circostanza, se fondata, avrebbe evidente carattere dirimente, essendo idonea a confutare efficacemente gli argomenti utilizzati dal giudice a quo per la decisione. L’omesso esame di questo fatto storico che ha formato oggetto di discussione nella fase di merito, e che appare decisivo al fine di una diversa soluzione della controversia, determina violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012. (Cass. 12 ottobre 2017 n. 23940).

6.- In conclusione, in accoglimento del ricorso, a sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi ai principi di diritto qui indicati, valutando anche i rimanenti motivi di appello proposti dalle parti e ritenuti assorbiti dalla sentenza annullata. Si rimette al giudice di rinvio anche la pronunzia sulle spese del giudizio, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 14 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

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