Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1305 del 19/01/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1305 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: TEDESCO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 18888/2011 R.G. proposto da
Agenzia delle Dogane, in persona del direttore pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

ricorrente

contro
Aston Componenti Idro Termo Industriali s.r.I., rappresentata e
difesa dagli avv. Remo Dominici e Francesco D’Ayala Valva, con
domicilio eletto in Roma, viale Parioli 43, presso lo studio dell’avv.
Francesco D’Ayala Valva;

con troricorrente incidentale-

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Liguria n. 51/3/10, depositata i 10 giugno 2000.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’Il ottobre
2017;
uditi gli avv. Mario Capolupo per l’Avvocatura generale dello Stato
e Francesco D’Ayala Valva per la società;

Data pubblicazione: 19/01/2018

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Rita Sanlorenzo, che ha concluso chiedendo l’accoglimento
del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per cassazione contro

(Ctr), di riforma della sentenza di primo grado in relazione a un
avviso di rettifica di accertamento doganale, che riconosceva l’origine
cinese di prodotto importati dalla società e applicava perciò il dazio
antidumping del 58,6%.
L’avviso seguiva un precedente avviso di rettifica, che aveva
revocato l’origine della merce da “Filippine preferenziale” a Filippine
non preferenziale”, elevando il dazio dello O% al 3,7% e ciò in quanto
era risultato che il certificato di origine (c.d. “FORM A”) rilasciato dal
paese esportatore era stato ottenuto dietro presentazione di
documentazione ingannevole, volta a fare apparire che i prodotti
potessero beneficiare del trattamento tariffario preferenziale.
L’Amministrazione aveva in seguito ricevuto la relazione Olaf da
cui risultava l’origine cinese della merce, da cui l’applicazione del
dazio antidumping.
Avverso la rettifica che applicava il dazio antidumping la società
ha proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di
Genova, la cui decisione, sfavorevole per il contribuente, è stata
riformata dalla Commissione tributaria regionale della Liguria.
Secondo la Ctr la Dogana era a conoscenza di tutti gli elementi
relativi all’importazione già nel momento in cui aveva operata la
prima rettifica, per cui già da allora avrebbe dovuto contestare
l’origine cinese e pretendere il dazio antidumping. Il non averlo fatto
precludeva all’Amministrazione il potere di operare l’integrazione del
precedente avviso di rettifica.

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la sentenza della Commissione tributaria provinciale della Liguria

La Ctr, inoltre, riconosceva raggiunta la prova della buona fede
dell’importatore, dal quale non si poteva pretendere un livello di
diligenza maggiore rispetto a quello della Dogana, che aveva ritenuto
vera la documentazione presentatale.
Contro la sentenza l’Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per
cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria, cui la

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, in relazione all’eccezione di inammissibilità
del ricorso sollevata dal difensore della contribuente nel corso della
discussione orale, il collegio ritiene di fare proprio il principio secondo
il quale «la tecnica di redazione mediante integrale riproduzione di
una serie di documenti si traduce in un’esposizione dei fatti non
sommaria, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., e
comporta un mascheramento dei dati effettivamente rilevanti, tanto
da risolversi in un difetto di autosufficienza, sicché è sanzionabile con
l’inammissibilità, a meno che il coacervo dei documenti integralmente
riprodotti, essendo facilmente individuabile ed isolabile, possa essere
separato ed espunto dall’atto processuale, la cui autosufficienza, una
volta resi conformi al principio di sinteticità il contenuto e le
dimensioni globali, dovrà essere valutata in base agli ordinari criteri
ed in relazione ai singoli motivi (Cass. 18363/2015)».
L’applicazione di tale principio consente di disattendere
l’eccezione, posto che nel caso di specie, seppure fra gli atti e i
documenti trascritti, ve ne sono alcuni che non sono essenziali per il
rispetto del requisito ex art. 366, comma primo, n. 3 c.p.c., il ricorso
è formato in termini tali da consentire di individuare e isolare
facilmente le parti sovrabbondanti, la cui eliminazione
2. Il primo motivo di ricorso denuncia, in relazione all’arto. 360,
comma primo, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e

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società reagisce con controricorso contenente ricorso incidentale.

falsa applicazione degli art.115 e 116 c.p.c. e dell’art. 1 del d. 1gs. n.
546 del 1992.
La ricorrente censura la sentenza là dove la Ctr ha ritenuto che
l’Amministrazione aveva avuto conoscenza dell’origine cinese della
merce già al momento in cui aveva rettificato l’origine della merce da

Decidendo in questo modo la Ctr non ha tenuto conto delle prove
documentali fornite dalla Dogana innanzi ai giudici tributari.
1.1. Il motivo è inammissibile. La ricorrente non deduce alcuna
violazione delle norme indicate nella rubrica. La censura, così come
proposta, non investe il principio di disponibilità della prova né il
principio del c.d. libero convincimento, ma investe la valutazione della
prova, che è appunto l’attività regolata dagli artt. 115 e 116 c.p.c.,
che deve essere fatta valere ai sensi del numero 5 del primo comma
dell’art. 360 c.p.c. (Cass. n. 15107/2013).
2. Il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, comma
primo, n. 5, c.p.c., omessa motivazione su fatto decisivo e
controverso.
L’Ufficio aveva dedotto, producendo documentazione di supporto,
di avere avuto cognizione della provenienza cinese della merce dopo
l’emissione del primo avviso di rettifica, in concomitanza con la
ricezione della relazione OLAF che riportava gli esiti della missione
comunitaria svoltasi nella Filippine, ricezione avvenuta I’l dicembre
2006.
2.1 D motivo è fondato. Gli esiti delle indagini comunitarie e la
relazione Olaf appresentavano il fatto giustificativo della ulteriore
ripresa oggetto della impugnativa del contribuente.
Benché l’Amministrazione avesse fondato su tali documenti
(trascritti nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza) il
nucleo essenziale della propria difesa, le deduzioni riguardanti gli esiti
della relazione Olaf sono state del tutto trascurate dalla Ctr, che su
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“Filippine preferenziale” a “Filippine non preferenziale”.

questi aspetti, indubbiamente decisivi della lite, non ha speso
neanche una parola.
È stato chiarito che «in tema di tributi doganali, gli accertamenti
compiuti dagli organi esecutivi dell’OLAF ai sensi del Regolamento
(CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1073 del 1999 hanno

spettando al contribuente che ne contesti il fondamento fornire la
prova contraria (Cass. n. 10118/2017)».
3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli
art. 78 del Codice Doganale Comunitario e dell’art. 11 del d. Igs. n.
374 del 1990 (art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.).
La ricorrente non dubita che, anche nel campo dell’accertamento
doganale, l’Amministrazione abbia il potere di procedere a un
accertamento che ne integri uno emesso in precedenza in presenza di
fatti nuovi non conosciuti, tuttavia, secondo l’Amministrazione,
l’avviso di rettifica all’origine del contenzioso non aveva natura di
integrazione della precedente rettifica (quella con la quale fu
disconosciuta l’origine preferenziale delle merci), ma bensì di atto
impositivo autonomo, fondato su un diverso presupposto, costituito
dall’origine cinese delle merci.
3.1. Il motivo è inammissibile. La ricorrente non deduce un errore
nell’applicazione della norma, ma un’errata ricognizione della
fattispecie concreta da parte dei giudici di appello, che avrebbero
qualificato come accertamento integrativo un accertamento che tale
non era (Cass. n. 15499/2004).
4. Il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, comma
primo, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 220 del
Codice Doganale Comunitario.
La Ctr ha riconosciuto la esimente della buona fede senza
compiere una esaustiva indagine e verifica circa l’esistenza dei
presupposti richiesti dalla norma, la cui applicazione a favore del
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piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari,

contribuente è subordinata a una pluralità di condizioni. In particolare
è richiesto in primo luogo un “errore attivo” delle Autorità competenti.
4.1. Il motivo è fondato. L’art. 220, p. 2, comma 1, lett. b, del
Codice Doganale Comunitario esenta da responsabilità l’importatore
in buona fede in casi tassativi circoscritti. Questa Suprema corte ha
chiarito che essa «per essere applicata, richiede un compiuto esame

da parte del giudice sulla ricorrenza della buona fede, che va
dimostrata dal soggetto che intende avvalersi dell’agevolazione,
attraverso la prova di tutti i presupposti necessari perché resti
impedito il recupero daziario: a) un errore imputabile alle autorità
competenti; b) un errore di natura tale da non poter essere
riconosciuto dal debitore in buona fede, nonostante la sua esperienza
e diligenza, ed in ogni caso determinato da un
comportamento attivo delle autorità medesime, non rientrandovi
quello indotto da dichiarazioni inesatte dell’operatore; c) l’osservanza
da parte del debitore di tutte le disposizioni previste per la sua
dichiarazione in dogana dalla normativa vigente» (Cass. n.
7702/2013).
Ciò posto è evidente l’errore in cui è incorsa la Ctr là dove ha
riconosciuto la rilevanza della buona fede in forza del rilievo che non
si potrebbe pretendere «che il contribuente sia più diligente della
dogana», che non si era accorta che il certificato di origine
preferenziale rilasciato dalle autorità filippine era stato emesso sulla
base di false informazioni presentate al momento dell’esportazione.
La Ctr però non si avvede che, ragionando in questi termini,
imputa all’autorità non un comportamento attivo, ma un
comportamento omissivo. Al contrario, secondo la giurisprudenza di
questa Corte, «lo stato soggettivo di buona fede dell’importatore,
richiesto dall’art. 220, secondo comma, lett. b), del Regolamento CEE
n. 2913 del 1992 (cosiddetto Codice doganale comunitario) ai fini
dell’esenzione della contabilizzazione a posteriori, non ha valenza
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t

esimente in re ipsa, ma solo in quanto sia riconducibile ad una delle
situazioni fattuali individuate dalla normativa comunitaria, tra le quali
va annoverato l’errore incolpevole, purché però esso sia imputabile a
comportamento “attivo” delle autorità doganali nel rilasciare le
certificazioni all’esito dei controlli sulle dichiarazioni di provenienza
degli esportatori» (Cass. n. 7837/2010).

Con unico motivo di ricorso incidentale la società deduce, in
relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c. violazione e falsa
applicazione dell’art. 11 del d. Igs. n. 374 del 1990 e del principio di
obbligatorietà del contraddittorio amministrativo doganale.
La parte si duole che la rettifica doganale è basata unicamente
sulle risultanze di documenti e non stata proceduta dal contraddittorio
con la società esponente.
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto da parte totalmente
vittoriosa in grado d’appello e con riferimento a questione che non è
stata esaminata neanche implicitamente dalla Ctr.
Essa andrà proposta al giudice di rinvio (Cass. n. 17199/2003; n.
13428/2003; n. 16117/2000).

***
In conclusione sono fondati il secondo e il quarto motivo del
ricorso principale, inammissibili il primo e il terzo.
È inammissibile inoltre il ricorso incidentale.
Si impone in relazione ai motivi del ricorso principale accolti la
cassazione della sentenza, con rinvio alla Commissione tributaria
regionale della Liguria in diversa composizione, che provvederà a
nuovo esame attenendosi ai principi di cui sopra.
Alla stessa Commissione di demanda di provvedere sulle spese
del giudizio di legittimità.

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***

P.Q.M.

accoglie il secondo e il quarto motivo del ricorso principale;
dichiara inammissibili gli atri motivi del ricorso principale; dichiara
inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione ai
motivi del ricorso principale accolti; rinvia alla Commissione tributaria

Roma 11 ottobre 2017.
Il Consigliere est.
,

Il Presidente
, )…-

regionale della Liguria in diversa composizione anche per le spese

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