Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1305 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. III, 19/01/2017, (ud. 06/12/2016, dep.19/01/2017),  n. 1305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29000-2013 proposto da:

COMUNE MILANO (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 3,

presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE IZZO, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ANTONELLO MANDARANO, RUGGERO

MERONI, IRMA MARINELLI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente-

contro

FONDIARIA SAI SPA, IMMOBILIARE LOMBARDA SPA, IMMOBILIARE MILANO

ASSICURAZIONI SRL C.P., + ALTRI OMESSI

– intimati –

Nonchè da:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA già FONDIARIA SAI SPA in persona del

Dott. G.L.S., IMMOBILIARE MILANO ASSICURAZIONI SRL in

persona del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro

tempore G.L.S., IMMOBILIARE LOMBARDA SPA in persona

dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore

Dott. G.L.S., elettivamente domiciliati in ROMA,

LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio dell’avvocato LUCA VIANELLO,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato OSCAR ANTONIO

PISTOLESI giusta procura speciale a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

IMMOBILIARE LOMBARDA SPA, IMMOBILIARE MILANO ASSICURAZIONI SRL,

C.P., + ALTRI OMESSI

– intimati –

Nonchè da:

C.P., + ALTRI OMESSI

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI SPA, IMMOBILIARE MILANO ASSICURAZIONI SRL, COMUNE DI

MILANO;

– intimati –

nonchè da

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA già FONDIARIA SAI SPA in persona del

Dott. G.L.S., IMMOBILIARE MILANO ASSICURAZIONI SRL in

persona del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro

tempore G.L.S., IMMOBILIARE LOMBARDA SPA in persona

dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore

Dott. G.L.S., elettivamente domiciliati in ROMA,

LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio dell’avvocato LUCA VIANELLO,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato OSCAR ANTONIO

PISTOLESI giusta procura speciale a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

C.P., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 3277/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. DE STEFANO FRANCO;

udito l’Avvocato MASSIMILIANO SCARINGELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

– che, con successivi ricorsi, tanto il Comune di Milano che C.P. ed altri originari attori in primo grado ( T.S., + ALTRI OMESSI

– che avverso ciascuno dei ricorsi, l’uno successivo all’altro, la UnipoISAI assicurazioni, la Immobiliare Lombarda spa e la Immobiliare Milano Assicurazioni srl notificarono unitari controricorsi, dispiegando peraltro ricorsi incidentali, ognuno su di un motivo;

– che alcuni degli originari attori ed appellanti, pure intimati dal Comune di Milano ( Pu.Al.Lu., + ALTRI OMESSI

– che le parti hanno depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio e contestuale accettazione, datato 31.10.16, sottoscritto personalmente dai difensori e dalla UnipoISAI ass.ni, nonchè da tutti i ricorrenti successivi (oltre che da tali Pu.Al.Lu., Co.Al., che non figurano tra coloro che hanno formato il relativo ricorso).

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

– che la rinunzia, contenuta in un atto univoco in tal senso sottoscritto da almeno alcuni dei ricorrenti principali ed incidentali e comunque dai rispettivi difensori in questa sede muniti dei relativi poteri (il Comune ed il C. e gli altri originari attori con espressa menzione in tal senso; le ricorrenti incidentali in virtù della dizione ampia delle facoltà conferite);

– che non vi è luogo a provvedere sulle spese, anche in considerazione dell’accettazione reciproca;

– che la pronuncia di estinzione esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per le impugnazioni (Cass., ord. 30 settembre 2015, n. 19560), applicabile solo ai casi di reiezione integrale nel merito o in rito di queste.

PQM

dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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