Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13049 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 30/06/2020), n.13049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6064-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER ADA

SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI N. 51, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO RODINO’ DI

MIGLIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LORENZO ZAMPAGLIONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 862/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata l’08/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

Che:

La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza dell’8/8/2018, confermava la sentenza di primo grado che, nel decidere su domanda dell’avv. C.G., introdotta in reazione ad una nota dell’I.N.P.S. contenente una pretesa del pagamento del dovuto a titolo di contribuzione per la Gestione Separata in relazione all’esercizio 2006, ha accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente e dichiarato che nulla era dovuto all’Inps perchè estinto il credito contributivo;

la Corte territoriale sottolineava che in materia previdenziale trovava applicazione il principio sancito dall’art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e che il termine per il pagamento dei contributi era il 18 giugno 2007, stante il richiamo della disciplina ai termini previsti per il pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, sicchè al momento della ricezione della nota dell’Inps da parte della C. (19 giugno 2012) era decorso il termine prescrizionale quinquennale previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, per i contributi in materia previdenziale;

avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps sulla base di due motivi;

C.G. ha resistito con controricorso, illustrato mediante memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo l’Inps adduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 26 – 31, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, conv. con modificazioni nella L. n. 111 del 2011, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53, modificato dal D.Lgs. n. 344 del 2003, della L. n. 576 del 1980, artt. 10,11 e 22, della L. n. 247 del 2012, art. 21, comma 10, osservando che era pacifico tra le parti che la C., nell’anno 2006, era iscritta all’albo degli avvocati e svolgeva attività professionale dalla quale ricavava un reddito inferiore al limite previsto per il sorgere dell’obbligo di iscrizione alla cassa forense, reddito sul quale doveva versare contribuzione alla gestione separata, posto che era conseguente all’esercizio di lavoro autonomo non assoggettato ad alcuna contribuzione, per non essere sorto per quell’anno il relativo obbligo di iscrizione alla cassa forense;

con il secondo motivo l’Istituto adduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26-31, osservando che, stando alla disciplina legislativa, il contributo alla gestione separata dai lavoratori autonomi abituali, ancorchè non esclusivi (D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 49, comma 1) non è fisso, nel senso che non è dovuto ogni anno per il solo fatto che vi è iscrizione alla detta forma di assicurazione previdenziale, ma è variabile, cioè dovuto solo se per effetto dell’esercizio dell’attività lavorativa da cui sorge l’obbligo di iscrizione alla gestione separata si è conseguito un reddito, che è condizione dell’esistenza dell’obbligazione contributiva e base imponibile per il calcolo dei contributi, sicchè l’ente assume contezza della sussistenza del suo diritto solo dopo che è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, e, non potendo antecedentemente alla scadenza di detto termine esercitare tale diritto, non può iniziare a decorrere la prescrizione;

il secondo motivo, da esaminare preliminarmente nell’ordine logico, è privo di fondamento;

questa Corte ha avuto modo di affermare che “in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo” (Cass. n. 27950 del 31/10/2018, conforme Cass. n. 19403 del 18/07/2019);

si è affermato, infatti, che in tema di contributi cd. “a percentuale”, il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è rappresentato dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463) e che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall’ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie, secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui “in cui i singoli contributi dovevano essere versati” (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55), valendo la regola, fissata dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”;

tra il momento di esigibilità del credito ed il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi o comunque l’accertamento tributario si determina una difficoltà di mero fatto rispetto all’accertamento dei diritti contributivi, il cui elemento costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge;

una volta accertato, in base al ragionamento che precede, il maturarsi del termine prescrizionale previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, per i contributi in materia previdenziale (decorso tra il 18 giugno 2007, termine per il pagamento dei contributi e il 19 giugno 2012, momento della ricezione della nota dell’Inps), il ricorso va rigettato, in difformità rispetto alla proposta, rendendosi superfluo, in ragione dell’estinzione della pretesa, l’esame di ogni altra censura;

l’alternarsi di orientamenti giurisprudenziali non univoci sulla questione (si veda per tutte, in senso difforme alla decisione oggi assunta, Cass. 7836/2016), giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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