Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13049 del 14/06/2011
Cassazione civile sez. trib., 14/06/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 14/06/2011), n.13049
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.L. (OMISSIS), ricorrente che non ha depositato
il ricorso nei termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 25/2009 della Commissione Tributaria Regionale
di MILANO del 4.1.09, depositata il 27/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIAIDA PERSICO;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIETRO
GAETA.
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“Il relatore cons. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva:
1. L’Agenzia delle Entrate depositando un controricorso, da atto di resistere al ricorso notificatole da P.L. e relativo alla sentenza resa dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 25/26/09 depositata il 27.1.2009.
1.2 Detto ricorso non risulta tuttavia depositato.
2. Ne consegue che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, al fine di dichiararne l’improcedibilità ai sensi dell’art. 369 c.p.c.;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile;
che le spese di lite posso essere regolate come in dispositivo in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara l’improcedibilità dei ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio che liquida in Euro 3.500,00, delle quali Euro 100,00 per spese.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011