Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13049 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. III, 14/05/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 14/05/2021), n.13049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34004-2019 proposto da:

O.O., rappresentato e difeso dall’avv. STEFANIA SANTILLI,

del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio

in Milano, via Lamarmora 42;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1609/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2020 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

O.O., proveniente dalla (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, notificato l’8 novembre 2019, avverso la sentenza n. 1609/2019 emessa dalla Corte d’appello di Milano e pubblicata in data 10 aprile 2019. Il Ministero dell’interno non si è costituito.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Il richiedente, secondo la ricostruzione contenuta nel ricorso, forniva ad una cugina con la quale aveva avuto un rapporto sessuale al seguito del quale lei era rimasta incinta il denaro per interrompere la gravidanza. La cugina moriva a seguito dell’intervento e il ricorrente veniva ritenuto responsabile dell’accaduto dallo zio, che lo cercava per aggredirlo tanto che era costretto a nascondersi presso un parente. Il padre della ragazza, persona estremamente influente e vicina ai politici del paese, dapprima faceva arrestare colei che aveva praticato l’aborto e una amica della ragazza deceduta, che l’aveva messa in contatto con la prima. Mandava poi alcune persone a minacciare e malmenare la madre del richiedente asilo affinchè svelasse dove si trovava il figlio. Il richiedente veniva successivamente a sapere che la persona che aveva praticato l’aborto, scarcerata, era stata uccisa (nella sua ricostruzione, dallo zio). Perciò decideva di lasciare la (OMISSIS).

La richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, nonchè di protezione sussidiaria o umanitaria, veniva respinta dalla Commissione, il cui diniego è stato confermato dal Tribunale e dalla Corte d’appello.

La Corte d’appello riteneva inammissibile per la sua genericità ed anche infondata l’impugnazione dell’appellante. Affermava che il racconto del richiedente era assolutamente generico; che la zona della (OMISSIS) da cui proveniva l’ O. non sarebbe stata caratterizzata da violenza indiscriminata (citando report dell’UNHCR e di Amnesty International); che l’appellante aveva omesso di documentare una situazione di particolare vulnerabilità personale.

Diritto

RITENUTO

che:

il ricorrente ha articolato cinque motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso, si lamenta – ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – l’omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione, il travisamento e l’omessa valutazione di tutti gli elementi di fatto e della situazione socio-politica della (OMISSIS). In primo luogo, si afferma che la sentenza, in merito allo status di rifugiato, non presenta un approccio critico e/o interpretativo della legge, dedicando ben poca attenzione all’esame della vicenda in fatto del richiedente. La Corte si limitava a ritenere non credibile la vicenda narrata dal ricorrente senza svolgere alcuna indagine suppletiva nonostante il ricorrente avesse dettagliatamente circostanziato tempo e luoghi del suo racconto.

Il motivo è inammissibile, in primo luogo perchè deduce il vecchio paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ormai superato, in relazione alla censura sulla motivazione. Inoltre, il motivo è generico, perchè nella sua illustrazione del motivo si afferma anche che la motivazione sarebbe viziata in quanto apparente, e tuttavia non si illustra adeguatamente tale affermazione. Inoltre, esiste una motivazione su punto, benchè stringata (essa non viene per contro richiamata, nei suoi effettivi termini, dal ricorrente: per questa ragione, il motivo difetta pure ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6) ed è nel senso di ritenere poco credibile il racconto del ricorrente, che manca di credibilità laddove ascrive al desiderio di sottrarsi alle minacce provenienti dal padre della ragazza morta in seguito all’aborto clandestino l’allontanamento dal paese di origine.

Con il secondo motivo di ricorso, si censura la violazione ed errata applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con L. n. 722 del 1954, della dir. 2004/83/CE, attuata con D.Lgs. n. 251 del 2007, e, in particolare, dello stesso D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,7,8 e 14. Inoltre, si lamenta l’omesso esame di circostanze decisive ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Ai sensi di siffatte norme, il ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe dovuto riconoscere lo status di rifugiato, visto il giustificato timore del ricorrente di essere perseguitato e per la sua religione ((OMISSIS)) e, dallo zio, per la sua vicenda personale.

Il secondo motivo, che censura la decisione sul punto del rigetto delle domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato sotto il profilo della violazione di legge, segue le sorti del primo: consolidatasi la motivazione sulla non credibilità con la declaratoria di inammissibilità, il secondo motivo resta assorbito.

Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 richiamato dal D.Lgs n. 25 del 2008, art. 2, lett. F; si deduce la violazione di legge, in particolare, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, stante la violazione dei parametri normativi per la definizione del danno grave nonchè l’omesso esame della assenza di possibilità concrete di far ricorso alla protezione interna alla comunità di appartenenza per il ricorrente vista la legislazione del paese ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Nello specifico, il ricorrente sostiene che la Corte d’appello ha mancato di verificare se il sistema statale della (OMISSIS) sia in grado di tutelare i propri cittadini in caso di situazioni come quella narrata.

Nelle pagine da 14 a 17 del ricorso, inoltre, il ricorrente analizza la situazione della (OMISSIS) assumendo che, nonostante sia il Paese più pericoloso per i civili africani e nonostante sia una zona rischiosa per i (OMISSIS) (quale è il ricorrente), essa non sia stata esaminata dalla sentenza d’appello. Sostiene che la corte di merito abbia del tutto omesso di compiere un riferimento alle COI utilizzate nella valutazione da cui ha dedotto l’insussistenza di una situazione di instabilità nella zona di provenienza del ricorrente. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve nell’imputare alla corte d’appello il mancato espletamento del dovere istruttorio senza nulla dire sul se e come essa ne fosse stata investita.

Si aggiunga che la Corte d’appello ha riferito, a pag. 5, di aver consultato da internet le fonti UNHCR e Amnesty. Il riferimento per quanto succinto, esiste, ed è pertinente ad informazioni provenienti da fonti attendibili ed aggiornate. In particolare, il sito delle Nazioni Unite costituisce fonte ufficiale, e il sito della associazione Amnesty International, pur promanando da una associazione privata, si caratterizza però per fornire informazioni aggiornate ed attendibili sulla situazione dei vari paesi (sulla utilizzabilità anche delle informazioni tratte da Amnesty International v., recentemente, Cass. n. 13253 del 2020: “In tema di protezione internazionale, l’indicazione delle fonti di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 non ha carattere esclusivo, ben potendo le informazioni sulle condizioni del Paese estero essere tratte da concorrenti canali di informazione, quali ad esempio, i siti internet delle principali organizzazioni non governative attive nel settore dell’aiuto e della cooperazione internazionale, come Amnesty International e Medici senza frontiere. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata che aveva escluso la sussistenza, in (OMISSIS), della situazione di violenza indiscriminata D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) sulla base delle informazioni tratte da un recente rapporto di Amnesty international”).

Si aggiunga che in tema di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice consiste nell’obbligo di fondare la decisione su COI (“country of origin information”) aggiornate, ma ciò non implica, a pena di nullità, che si tratti di quelle più recenti, salvo che il richiedente deduca che da queste ultime emergano specifici elementi di accresciuta instabilità e pericolosità non considerati (Cass. n. 23999/2020).

Con il quarto motivo, il ricorrente censura – ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in ordine alla valutazione di assenza di specifica vulnerabilità; lamenta inoltre l’omesso esame di fatti e documenti decisivi circa la sussistenza dei requisiti di quest’ultima e la configurabilità di una motivazione meramente apparente in relazione alla domanda di protezione umanitaria. Deduce inoltre la violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, 4, 7, 14, 16, 17; la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 10, 32, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 10 Cost.

Sottolinea che sul giudice incombe il dovere di cooperazione istruttoria officiosa in materia, per cui la Corte d’appello di Milano avrebbe dovuto valutare officiosamente se sussistesse la vulnerabilità del ricorrente, vagliando la situazione del Paese di origine in rapporto alle condizioni personali del richiedente. Invece non si è confrontata neppure con la fede (OMISSIS) di quest’ultimo, nè del rischio che correva vista l’influenza politica dello zio con cui era venuto a conflitto, appiattendosi sulla valutazione negativa data dal giudice di primo grado.

Il motivo è inammissibile, in quanto in tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza di appello sia motivata “per relationem” alla pronuncia di primo grado, al fine ritenere assolto l’onere ex art. 366 c.p.c., n. 6, occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonchè le critiche ad essa mosse con l’atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali (Cass. S.U. n. 7074 del 2017).

Con il quinto motivo, è censurata la violazione ed erronea applicazione del TU spese di giustizia per la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio.

Il motivo è inammissibile.

Il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (sia con separato decreto che all’interno del provvedimento di merito) deve essere sempre considerato autonomo e di conseguenza soggetto al suo, separato, regime di impugnazione ovvero l’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso ex art. 111 Cost. mentre è escluso che della revoca irritualmente disposta dal giudice del merito possa essere investita la Corte di cassazione in sede di ricorso avverso la decisione. Va quindi dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione contro la revoca dell’ammissione, proposto unitamente all’impugnazione della statuizione di rigetto della domanda di protezione sussidiaria ed umanitaria (in questo senso già Cass. n. 16117 del 2020.

Il ricorso è complessivamente inammissibile.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

 

 

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