Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13048 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 30/06/2020), n.13048

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5002-2019 proposto da:

C.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GAETANO IROLLO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO,

ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5467/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Napoli, decidendo sulla domanda di annullamento di avviso di addebito per il pagamento di contributi previdenziali proposta da C.N. nei confronti dell’Inps, dichiarava la cessazione della materia del contendere per l’intervenuto sgravio da parte dell’Istituto, compensando parzialmente le spese di lite;

la Corte d’appello, investita di gravame da C.N. con riguardo alla statuizione sulle spese, riteneva corretta la parziale compensazione, consentita ratione temporis in caso di gravi ed eccezionali ragioni, poichè lo sgravio era avvenuto pochi giorni dopo il deposito del ricorso giudiziario e antecedentemente alla notifica del ricorso medesimo, nonchè in ragione della complessità della problematica che aveva dato origine all’avviso di addebito, considerata la posizione del socio amministratore rivestita dall’appellante nell’ambito di varie società, in relazione alla quale era stata disposta l’iscrizione alla gestione commercio;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione C. sulla base di unico motivo;

l’Inps si è costituito con delega in calce al ricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che

con unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la sentenza d’appello confermato quella di primo grado che aveva proceduto alla compensazione per metà delle spese di lite, nonostante fosse stata dichiarata cessata la materia del contendere e riconosciuta la soccombenza virtuale dell’istituto;

va premesso che, in forza del disposto dell’art. 92 c.p.c., comma 2, (nella formulazione introdotta dalla L. n. 263 del 2005 e poi modificata dalla L. n. 69 del 2009, ratione temporis applicabile in quanto il ricorso introduttivo di primo grado è stato proposto successivamente all’entrata in vigore di quest’ultima legge) la compensazione delle spese di giudizio, ove non sussista reciproca soccombenza, è legittima solo in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”;

tale disposizione costituisce “una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche” (Cass. 2883/2014);

conseguentemente, nell’ipotesi in cui, come nella specie, il decidente abbia esplicitato in motivazione le ragioni della propria statuizione, è comunque necessario che non siano addotte ragioni illogiche o erronee (Cass. 12893/2011, Cass. 11222/2016) e, inoltre, che dette ragioni riguardino specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa non espresse con una formula generica (Cass. 22310 del 25/09/2017), dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge;

nella fattispecie in esame la Corte d’appello ha esplicitamente indicato in sentenza le ragioni che giustificano l’operata compensazione, le quali si sostanziano nella circostanza che lo sgravio era avvenuto prima della notifica del ricorso, senza che assumesse rilievo la circostanza che il Tribunale ne fosse stato reso edotto solo alla prima udienza, nonchè nella rilevata complessità delle questioni sottese all’avviso di addebito in ragione della posizione di socio-amministratore rivestita dal C. in seno a varie società;

le ragioni addotte non appaiono nè illogiche nè generiche, nei termini di cui alla giurisprudenza citata, sicchè il rilevato vizio non è ravvisabile;

il ricorso, pertanto, va rigettato, senza alcun provvedimento in ordine alle spese di lite, in ragione dell’attività difensiva svolta dall’Inps, limitata alla procura in calce al ricorso;

in considerazione della statuizione di rigetto, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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