Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13048 del 27/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 27/05/2010, (ud. 12/04/2010, dep. 27/05/2010), n.13048

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO

35, presso lo studio dell’avvocato D’AMATI DOMENICO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato COSTANTINI CLAUDIA,

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA STATO SPA, con unico socio in persona

dell’amministratore delegato e rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, presso l’Ufficio della Funzione

Affari Legali e Societari – PIAZZA G. VERDI 10, rappresentato e

difeso dall’Avvocato TURCO CHIARA, giusta procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8719/2 008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

20/12/07, depositata il 30/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LA TERZA Maura;

udito l’Avvocato Claudia Costantino, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti e chiede la trattazione in P.U.;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. VELARDI Maurizio che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Lette le sentenze non definitiva n. 2246/2006 e la definitiva n. 8719/2008 con cui la Corte d’appello di Roma condannava l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa a pagare a B.A. le differenze di indennita’ di anzianita’ e di TFR in ragione della inclusione dei compensi per lavoro straordinario per il periodo anteriore al 31 ottobre 1992, escludendola per il periodo successivo;

Letto il ricorso del B. e il controricorso del Poligrafico;

Rilevato che con l’unico motivo si censura la sentenza per erronea interpretazione dei CCNL, in relazione alla ritenuta limitazione dei compensi per lavoro straordinario al 31 ottobre 1992; Letta la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c. di manifesta infondatezza del ricorso;

Lette le argomentazioni critiche di cui alla memoria del ricorrente;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, giacche’ e’ stato gia’ affermato (Cass. n. 365 del 2010), in sede di interpretazione diretta per cui e’ causa del CCNL (ex art. 360 c.p.c., n. 3 a seguito della entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006), il principio per cui, a partire dall’entrata in vigore del CCNL del 1992 per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali, la quota annuale di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 1 per il calcolo del trattamento di fine rapporto concerne la retribuzione indicata nell’art. 21 del CCNL sulla nomenclatura, e cioe’ quanto “complessivamente percepito dal quadro, dall’impiegato e dall’operaio per la sua prestazione lavorativa, nell’orario normale”.

Ritenuto che non risponde al vero che non siano state esaminate e valutate, all’interno di detta sentenza, le disposizioni specifiche del CCNL sul TFR, vero e’ invece che sono state poste a confronto con quelle riguardanti la nomenclatura; si e’ cola’ rilevato infatti che “gli articoli sulla nomenclatura ossia l’art. 21 del CCNL del 1989 dispone: Agli effetti dell’interpretazione e dell’applicazione del presente contratto la dizione Lavoratore…..Le dizioni stipendio, salario, retribuzione devono essere intese come segue: Retribuzione e’ quanto complessivamente percepito dal quadro, dall’impiegato e dall’operaio per la stia prestazione lavorativa. Nell’art. 21 del CCNL del 1992, seguito poi da tutti i successivi, la disposizione e’ la seguente: Retribuzione e’ quanto complessivamente percepito dal quadro, dall’impiegato e dall’operaio per la sua prestazione lavorativa, nell’orario normale. Il CCNL del 1992 non ha introdotto alcuna innovazione alla disciplina del T.F.R., mantenendo immutata la precedente formulazione dell’art. 34, ove si ribadisce che, per quanto non previsto, si fa riferimento alla L. n. 297 del 1982.

Tuttavia la volonta’ di escludere detti compensi dalla base di computo di indennita’ di anzianita’ e TFR, nell’esercizio della facolta’ di deroga prevista dalla L. n. 297 del 1982, sarebbe stata espressa dal medesimo CCNL del 1992, che all’art. 21 ha appunto stabilito che la nozione di retribuzione deve essere intesa come quanto complessivamente percepito per la prestazione lavorativa nell’orario normale, mentre il precedente CCNL del 1989 definiva invece la retribuzione come quanto complessivamente percepito per la prestazione lavorativa. Si comprende che la soluzione varia a seconda del peso che si attribuisce alla citata disposizione sulla nomenclatura, perche’ riconoscendole valenza generale, essa sarebbe applicabile anche al TFR, per cui la quota annuale dovrebbe essere al netto del compenso per lavoro straordinario. Al contrario, dando preminente rilievo ad un elemento diverso, e cioe’ il fatto che la norma contrattuale concernente il TFR e’ rimasta immutata sia nei CCNL precedenti, sia nel CCNL del 1992, senza che siano state apportate esclusioni di alcune voci, la prestazione dovrebbe essere mantenuta nei termini fissati, dalla legge, ossia calcolata in misura comprensiva anche del lavoro straordinario”.

Ritenuto che nella medesima sentenza – contrariamente a quanto si assume in memoria – si e’ dato atto altresi’ degli orientamenti precedenti, osservandosi in primo luogo che in dette sentenze non si procedeva alla interpretazione diretta del CCNL e rilevandosi poi:

“In proposito, mette conto riportare le argomentazioni svolte dalla citata sentenza n. 18289 del 2007, che piu’ approfonditamente si e’ confrontata con le norma contrattuali. Si e’ osservato che l’eccezione alla regola generale posta dalla norma di legge richiamata (L. n. 297 del 1982, art. 2) non potrebbe essere ricavata in modo chiaro ed univoco dall’art. 21 del CCNL (rubricato nomenclatura), il quale, esplicitando il significato di alcuni termini ricorrenti agli effetti dell’interpretazione e dell’applicazione del medesimo contratto, al comma 3 prevede che retribuzione e’ quanto complessivamente percepito dal quadro, dall’impiegato e dall’operaio per la sua prestazione lavorativa nell’orario normale. Secondo detta sentenza, la funzione di tale disposizione e’ che, quando il contratto stesso fa riferimento alla “retribuzione”, questo rinvio si riempie di contenuto mediante tale definizione contrattuale di retribuzione; come anche si ha che, quando la legge considera la retribuzione senza qualificarla come onnicomprensiva, c’e’ parimenti un rinvio alla nozione contrattuale di retribuzione. Ma in cio’ non potrebbe leggersi una deroga implicita – e meno che mai espressa in modo chiaro ed univoco – al canone legale dell’omnicomprensivita’ sancito dall’art. 2120 c.c., commi 1 e 2, cit., perche’ questa disposizione non parla soltanto di retribuzione, rimettendone la definizione alla contrattazione collettiva e prevedendo un canone legale solo come residuale, ma detta essa stessa la nozione legale di retribuzione ai fini del T.F.R. (quella omnicomprensiva) facoltizzando nello stesso tempo la contrattazione collettiva ad introdurre delle eccezioni. Si conclude nel senso che quest’ultima puo’ derogare al criterio legale della omnicomprensivita’ ai fini del T.F.R.:

a) vuoi prevedendo che alcuni emolumenti non entrano nel calcolo specificamente del T.F.R. ovvero di tutti gli istituti indiretti;

b) vuoi piu’ in generale dettando un’autonoma e diversa nozione di retribuzione ai fini del T.F.R..

Invece, si soggiunge, se la contrattazione collettiva non fa ne’ l’uno ne’ l’altro, bensi’ si limita a prevedere in generale – non specificamente ai fini del T.F.R. – una nozione contrattuale di retribuzione, non esercita quella facolta’ di deroga consentita dall’art. 2120 c.c., comma 2. In altri termini, la eccezione al principio legale della onnicomprensivita’ non potrebbe essere introdotta in modo indiretto e quasi surrettizio, ma richiederebbe una dichiarazione espressa o comunque desumibile in modo chiaro ed univoco. Il collegio non condivide questo orientamento. La disposizione della L. n. 297 del 1982 prevede che salvo diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione annua comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale”.

Ne consegue che, nel silenzio del contratto collettivo, la retribuzione da accantonare annualmente non puo’ che essere comprensiva di tutto quanto percepito nell’anno a titolo non occasionale. Poiche’ pero’ la legge reca la formula salvo diversa previsione dei contratti collettivi questa espressione ampia e generica, non impone l’utilizzazione di formule speciali, ne’ espressamente derogatorie rispetto alla previsione della legge. In altri termini, affermando la necessita’ di una disposizione contrattuale che chiaramente contraddica il disposto della legge, si fa dire a quest’ultima cosa che non dice. Se infatti il legislatore ha statuito sulla misura degli accantonamenti nel silenzio della contrattazione, ha pero’, nel contempo, pienamente facoltizzato le parti collettive a provvedere diversamente. Ossia, al cospetto della generica formula utilizzata dalla legge, non sembra esservi spazio per discriminare tra le varie espressioni che la contrattazione collettiva puo’ utilizzare, prescegliendone solo alcune, in particolare non si puo’ escludere, se la volonta’ risulta comunque chiara, che le parti stipulanti si esprimano in modo indiretto, facendo riferimento, come nella specie, alla definizione della retribuzione non onnicomprensiva che si trova in un diverso articolo del contratto. Ne’ vi sono altre clausole, in diverse parti del contratto, che valgano in qualche modo a circoscrivere il rinvio.

Peraltro, a differenza di quanto pattuito in sede di nomenclatura per stipendio (che comprende paga base e contingenza), la retribuzione e’ pur sempre onnicomprensiva, essendovi incluse tutte le voci percepite (scatti stipendiali, indennita’ varie ecc.), con l’unica esclusione dei compensi per lavoro straordinario.

Inoltre, nel caso di specie, sarebbe tanto piu’ arduo circoscrivere l’ambito di operativita’ di una disposizione, come quella sulla nomenclatura, dal momento che questa, ex se, assume valenza generale, avendone le parti voluto l’operativita’ per tutti i molteplici istituti che nel contratto fanno riferimento alla retribuzione; non vi sono cioe’ elementi per escluderne l’applicazione al TFR, dal momento che anche questo fa riferimento alla retribuzione.

Opinando diversamente, si finirebbe col sottrarre senso alla disposizione sulla nomenclatura che sembra invece asse portante nel complessivo equilibrio raggiunto dalle parti stipulanti, perche’ si dovrebbe affermare che quella definizione, contrariamente a quanto pattuito tra le parti, non vale in via generalizzata per tutti gli istituti che alla retribuzione fanno riferimento”.

Ritenuto che pertanto il ricorso va respinto e che le spese del giudizio vanno compensate stante la novita’ della interpretazione diretta della contrattazione collettiva per cui e’ causa in sede di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2010

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