Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13048 del 10/06/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 13048 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO

SENTENZA

sul ricorso 28920-2008 proposto da:
CORNELI

MARCELLO CRNMCL39P201741R,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BROFFERIO 6, presso lo
studio

dell’avvocato

rappresenta

e

ROSSI

difende

ADRIANO,

unitamente

che

lo

all’avvocato

CAMERINI FRANCESCO;
– ricorrente –

2014
881

contro

ALAGGI PESCARA DI BOZZUTO DOMENICO & C SAS
01069870689, SABATINI ELISANNA, BRIZIELLI GIUSEPPE,
SABATINI MARIADONATA, DI GIUSEPPE FRANCESCO,
41,

DI

Data pubblicazione: 10/06/2014

GIUSEPPE FABIO;
– intimati –

Nonché da:
ALAGGI PESCARA DI BOZZUTO DOMENICO & C SAS
01069870689, IN PERSONA DELL’AMM.RE E LEGALE RAPP.TE

MAZZINI 119, presso lo studio dell’avvocato BISAZZA
TERRACINI ORESTE, rappresentata e difesa
dall’avvocato MILIA GIULIANO;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

CORNELI

MARCELLO CRNMCL39P201741R,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BROFFERIO 6, presso lo
studio

dell’avvocato

rappresenta

e

difende

ROSSI

ADRIANO,

unitamente

che

lo

all’avvocato

CAMERINI FRANCESCO;
– controricorrente al ricorso ‘incidentale nonchè contro

SABATINI ELISANNA, DI GIUSEPPE FABIO, BRIZIELLI
GIUSEPPE, DI GIUSEPPE FRANCESCO, SABATINI
MARIADONATA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 784/2007 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 17/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/04/2014 dal Consigliere Dott. EMILIO

P.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MIGLIUCCI;
udito

l’Avvocato

Rossi

Adriano

difensore

del

ricorrente che deposita n.6 avvisi di ric. notifica
del ricorso e n.7 avvisi ric. notifica del
controricorso;

Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso principale ed
incidentale, in subordine, il rigetto.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

t

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Alaggi Pescara s.a.s. conveniva in giudizio Marcello
Corneli, Luigi Di Giuseppe, Giuseppe Brizielli e Elisanna Sabatini
per sentire: l) condannare i primi due al pagamento della somma di

soddisfo, quale saldo di lavori di ristrutturazione, rifacimento ed
ammodernamento del motopeschereccio Venere; 2) dichiarare la simulazione
e/o inefficacia dell’atto di vendita intercorso tra il Di Giuseppe e
la Sabatini con atto pubblico per notaio Marra del 20/01/1998.
La società istante faceva presente che :
la Alaggi s.a.s., avente ad oggetto la gestione di cantieri navali,
era stata amministrata fino al 25/11/1988 dal socio accomandatario
Giuseppe Brizielli, che era stato con delibera assembleare del

i(

25/11/1988 revocato dalla carica di amministratore per gravi

il
irregolarità commesse nella gestione della società e, successivamente,
con delibera del 14/7/1989, escluso da socio;
il Brizielli, mentre era amministratore, aveva nella qualità,
acquistato ad un’asta pubblica il motopeschereccio Venere, per il
prezzo di L. 25.000.000,e poi lo aveva venduto al Corneli e al Di
Giuseppe, all’epoca sposato con Mariadonata Sabatini, sorella
di Sabatini Elisanna, compagna del Brizielli con il quale aveva
poi contratto matrimonio;
il Corneli ed il Di Giuseppe

avevano quindi commissionato
alla Alaggi sas i lavori di rifacimento, ristrutturazione ed
ammodernamento del motopeschereccio Venere;
1

lire 320.000.000 oltre rivalutazione ed interessi fino al

i lavori

ammontavano a L. 380.000.000 come da fattura pro

forma prodotta agli atti, pagata per sole L. 58.000.000;
in data 20/01/1988 il Di Giuseppe aveva ceduto la sua quota di
comproprietà dell’imbarcazione di dodici carati alla Sabatini

avere fatto eseguire i lavori a totale carico della società
senza pretenderne il pagamento e dopo essere stato escluso da
questa per gravi irregolarità, si era reso proprietario per
interposta persona di metà del motopeschereccio.
Si costituivano i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda; il
Corneli, in via riconvenzionale, instava per la condanna
dell’attrice al pagamento del somme versate in eccesso.
Con sentenza dell’ 8 agosto 2004 il tribunale condannava il Corneli
al pagamento in favore dell’attrice della somma di euro25.797,02, oltre
rivalutazione ed interessi accessori; rigettava la domanda nei confronti
del Di Giuseppe e le domande di simulazione e di revocatoria.
Con sentenza dep. il 17 ottobre 2007 la Corte di appello di
L’Aquila, in parziale riforma della decisione impugnata dal Corneli con
appello principale e dalla Alaggi con quello incidentale, rideterminava
la somma dovuta dal primo in euro 18.489,16, rigettando per il resto gli
appelli.
Per quel che ancora interessa nella presente sede, i Giudici
ritenevano quanto segue.
– Quanto all’appello incidentale, con il quale società . ,g• Alaggi
aveva censurato la decisione di primo grado laddove aveva ritenuto il
2

Elisanna, moglie del Brizielli, per modo che quest’ultimo, dopo

Corneli unico soggetto contrattualmente responsabile : a) la domanda
proposta in sede di gravame nei confronti della Sabatini era da
considerarsi nuova rispetto a quella formulata in primo grado; b) in
relazione alla posizione del Di Giuseppe, le prestazioni di cui al

attese la lettera del 9 gennaio 1987, inviata dalla società Alaggi alla
ditta Corneli Marcello & C., e la circostanza che le cambiali erano
state rilasciate dal predetto, mentre irrilevante era il versamento
effettuato dal Di Giuseppe al Corneli della somma di lire 100.000.000 per
detti lavori, trattandosi di fatto interno alla compagine dei
proprietari.
– Quanto all’appello proposto dal Corneli : 1) in base alle
risultanze delle consulenze tecniche di ufficio espletate, era escluso
dalle somme dovute dal predetto l’importo di lire 14.150.000; 2) non era
stata invece provata la estinzione del debito portato dalle cambiali,
essendo stato accertato. che gli originali erano in possesso del
Brizielli, il quale le aveva girate solo per l’incasso quando era il
legale rappresentante della società; infatti, dalle certificazioni
notarili era risultato che le cambiali erano state esibite al pubblico
ufficiale dal Brizielli e a questi restituite, mentre il consulente
Pietrangelo aveva riferito che gli erano state presente soltanto le
copie autenticate dal notaio.
2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Corneli
sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso la Alaggi Pescara s.a.s., proponendo ricorso
3

contratto di appalto erano state effettuate su commissione del Corneli,

incidentale affidato a cinque motivi.
Le parti hanno depositato memoria illustrativa.

RICORSO PRINCIPALE
1.1. – Il primo motivo,

lamentando omessa,

insufficiente e

contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia,
censura la decisione gravata che, nel ritenere il possesso da parte del
Brizielli dei titoli cambiari ed escludendo la prova dell’estinzione dei
debiti cartolari, aveva omesso di esaminare quanto era stato dedotto con
il secondo motivo di appello ovvero che la Sabatini aveva depositato in
originale n. 89 cambiali che possedeva quale socia del Corneli; il che
era confermato dalle deduzioni sulla inammissibilità di tale produzione
da parte della Alaggi e da quanto da esso ricorrente dibattuto al
riguardo; aveva obliterato quanto in proposito rilevato dal consulente
tecnico Di Pietrangelo in merito alle cambiali depositate in originale,
che la Alaggi aveva ammesso fossero state pagate
2.1. –

Il secondo motivo, lamentando omessa, insufficiente e

contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia,
denuncia l’omesso esame del secondo motivo di appello con il quale si era
dedotto che l’obbligazione de qua era stata contratta dal ricorrente per
conto della società collettiva irregolare intercorsa fra il Corneli e il
Di Giuseppe, quale socio e coamministratore e non a titolo personale .
1.4. – Il primo e il secondo motivo sono inammissibili, non essendo
4

moTrvI DELLA DECISIONE

conformi alle prescrizioni di cui all’art.366 bis cod. proc. civ.,
introdotto dall’art. 6 del d.lgs. n. 40 del 2006, ratione temporis
applicabile, secondo cui i motivi del ricorso per cassazione devono
essere accompagnati, a pena di inammissibilità (art. 375 n.5 cod. proc.
esplicito quesito di diritto nei

casi

previsti dall’art.360 primo comma n.1),2),3),4) cod. proc. civ.,e
qualora il vizio sia denunciato anche ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod.
proc. civ., l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere , a pena di
inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione
al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le
ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda
inidonea a giustificare la decisione.
Analogamente a quanto è previsto per la formulazione del quesito di
diritto nei casi previsti dall’art.360 primo comma n.1),2),3),4) cod.
proc. civ., nell’ipotesi in cui il vizio sia denunciato ai sensi
dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., la relativa censura deve contenere,
un momento di sintesi
indicato

in una

(omologo del quesito di diritto), separatamente

parte del ricorso a ciò specificamente

distinta dall’esposizione del motivo,

deputata e

che ne circoscriva puntualmente i

limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione
del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità ( S.U.20603/07),In
tal caso, l’illustrazione del motivo deve contenere la indicazione del
fatto controverso con la precisazione del

vizio del procedimento logico-

giuridico che, incidendo nella erronea ricostruzione del fatto,sia stato
determinante della decisione impugnata. Pertanto, non è sufficiente che
5

civ.,) dalla formulazione di un

;

il fatto controverso sia indicato nel motivo o possa desumersi dalla sua
esposizione. La norma aveva evidentemente la finalità di consentire la
verifica che la denuncia sia ricondotta nell’ambito delle attribuzioni
conferite dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.al giudice di legittimità,

giudice esclusivamente attraverso l’analisi del provvedimento
impugnato,non essendo compito del giudice di legittimità quello di
controllare l’esattezza o la corrispondenza della decisione attraverso
l’esame e la valutazione delle risultanze processuali che non sono
consentiti alla Corte, ad eccezione dei casi in cui essa è anche giudice
del fatto. Si era, così, inteso precludere l’esame di ricorsi che,
stravolgendo il ruolo e la funzione della Corte di Cassazione,
sollecitano al giudice di legittimità un inammissibile riesame del
merito della causa.
Nella specie, in cui è stato dedotto il vizio di motivazione non è
formulato il momento di sintesi, il quale deve

riassumere separatamente

le ragioni della doglianza in modo da consentire alla Corte di verificare
attraverso la indicazione del fatto controverso e del vizio di
motivazione – la rispondenza del motivo al paradigma dell’art. 360 n. 5
ovvero dimostrare – alla luce del percorso argomentativo della sentenza
il nesso di causalità fra l’errore in cui essa sarebbe incorsa e la
decisione : per quel che si è detto sopra, tale

sintesi

non può

evidentemente essere soddisfatta, come preteso dal ricorrente con la
memoria illustrativa, con le indicazioni e le argomentazioni formulate
nella esposizione del motivo.
6

che deve accertare la correttezza dell’iter logico-giuridico seguito dal

4.- Il terzo motivo ripropone sotto il profilo della violazione di legge
la censura sollevata con il secondo motivo, formulando il seguente
quesito di diritto :
“dica la Corte adita se il debito contratto per l’esercizio

società collettiva irregolare vada Imputato alla società stessa e
ripartito tra i soci in misura corrispondente ai rispettivi conferimenti,
e se pertanto nella fattispecie l’obbligazione di pagamento contratta dal
Cornelí per i lavori di riparazione del motopeschereccio Venere faccia
carico, in parti uguali, non solo al Cornell stesso, ma anche al socio Di
Giuseppe Luigi (e per esso ai suoi eredi), nonchè alla sig.ra Sabatini
Elisanna, divenuta a sua volta socio della società di fatto avendo
acquistato le quote (carati) della barca di proprietà del Di Giuseppe”
5.- Il motivo è inammissibile
La questione circa la esistenza di una società collettiva irregolare fra
il Corneli e il Di Giuseppe( al qual sarebbe subentrata la Sabatini), non
essendo trattata dalla sentenza impugnata – la quale ha fatto riferimento
esclusivamente al (diverso) profilo della comproprietà dell’imbarcazioneha il carattere della novità e, involgendo anche accertamenti di fatto
che non possono essere compiuti dalla Cassazione, è come tale
inammissibile in sede di legittimità : il ricorrente avrebbe dovuto
semmai allegare e dimostrare di avere proposto la questione ritualmente e
tempestivamente nel giudizio di merito, indicando l’atto o il verbale in
cui l’avrebbe sollevata e denunciandone l’omesso esame.
Pertanto, il ricorso principale va dichiarato inammissibile .
7

dell’attività sociale da uno dei soci e coamministratore di una

Il ricorso incidentale inviato per la notificazione il 19 gennaio 2009,
essendo tardivo (la sentenza è stata pubblicata il 17 ottobre 2007), va
dichiarato inefficace ( art. 334 u.co. cod. proc. civ.)
In considerazione della soccombenza reciproca, sussistono giusti motivi

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace l’incidentale.
Compensa spese

3n

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del-24—geRaals-2014
Il Cons. estensore

Il Presidente

per la compensazione delle spese della presente fase.

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