Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13047 del 27/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 27/05/2010, (ud. 12/04/2010, dep. 27/05/2010), n.13047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentate pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, ANTONINO SGROI, LUIGI CALIULO, LELIO MARITATO, giusta

mandato speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 185/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

21/02/08, depositata il 07/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LA TERZA Maura;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. VELARDI Maurizio.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letta la sentenza del 7 giugno 2008 con cui la Corte d’appello di Catania confermava l’accoglimento della opposizione proposta da R.G. avverso il decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto dall’Inps per il pagamento di L. 182.061.246 per contributi non versati alla gestione lavoratori dipendenti negli anni 1972/1977, accogliendo l’eccezione di prescrizione proposta dall’opponente, sul rilievo che nel 1977, la societa’ di persone di cui il R. era socio, era stata dichiarata fallita, che il debito contributivo era stato ammesso al passivo e che il fallimento era stato chiuso il (OMISSIS), di talche’, fino a quella data, la prescrizione era rimasta sospesa; tuttavia aveva poi ricominciato a decorrere da quella data in poi, mentre, in assenza di atti interruttivi intermedi, il termine era stato interrotto dal decreto ingiuntivo notificato il 18 ottobre 1999, e quindi dopo la maturazione della prescrizione, giacche’ la durata quinquennale valeva anche per i contributi anteriori all’entrata in vigore della L. n. 335 del 1995;

Letto il ricorso dell’Inps;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c. di manifesta fondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perche’ l’Istituto correttamente sostiene che la prescrizione era rimasta decennale a causa dell’atto interruttivo, ossia della richiesta di insinuazione al passivo, anteriore all’entrata in vigore della L. n. 335 del 1995, che ha ridotto il termine da decennale a quinquennale. E’ stato infatti da ultimo affermato, a seguito del contrasto di giurisprudenza insorto (Sez. U, Sentenza n. 5784 del 04/03/2008) che “In tema di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10 il termine di prescrizione dei contributi relativi a periodi precedenti l’entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dall’INPS nel periodo tra la data suddetta ed il 31 dicembre 1995, i quali – tenuto conto dell’intento del legislatore di realizzare un “effetto annuncio” idoneo ad evitare la prescrizione dei vecchi crediti – valgono a sottrarre a prescrizione i contributi maturati nel decennio precedente l’atto interruttivo; dalla data di questo inizia a decorrere un nuovo termine decennale di prescrizione”.

Ritenuto che pertanto, il termine di prescrizione, decennale, nuovamente iniziato a decorrere dal 24 marzo 1992, non era compiuto alla data di notifica del decreto ingiuntivo del 18 ottobre 1999;

Ritenuto che pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima C.A. di Catania in diversa composizione, la quale provvedera’ anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2010

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