Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13047 del 23/06/2016


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Cassazione civile sez. II, 23/06/2016, (ud. 17/05/2016, dep. 23/06/2016), n.13047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 736-2012 proposto da:

M.G.A., (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ANICIO GALLO 194, presso STUDIO LA

GATTUTA FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO

GAVINO MAMELI;

– ricorrente –

contro

S.G., (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE TUCCIMEI 1, presso lo studio

dell’avvocato RODOLFO HALL, rappresentato e difeso dall’avvocato

ALBERTO SECHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 380/2011 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 20/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato La Gattuta Francesco con delega depositata in

udienza dell’Avv. Antonio Gavino Mameli difensore del ricorrente

che si riporta agli atti;

udito l’Avv. Sechi Alberto difensore del controricorrente che si

riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso,

in subordine, per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 5.5.1986 S.G. convenne davanti al Tribunale di Sassari il vicino M.G. lamentando, per quanto ancora interessa in questa sede, la violazione delle distanze legali previste dal PRG di Alghero in relazione ad un fabbricato realizzato dal convenuto in località (OMISSIS) nel medesimo Comune.

Il convenuto eccepì che i due fondi erano separati da una strada pubblica.

Con sentenza 30.10.2007 il Tribunale di Sassari accolse la domanda e la Corte d’Appello, con sentenza 20.5.2011 confermò questa decisione condannando altresì il M., in accoglimento dell’appello incidentale dell’attore, al risarcimento dei danni derivanti dalla accertata violazione, da liquidarsi in separata sede.

Per giungere a tale conclusione, la Corte d’Appello rilevò:

– che la via pubblica non risultava realizzata nè si era dato inizio alle procedure di acquisizione del terreno, per cui non poteva operare la deroga prevista in materia di distanze dall’art. 879 c.c.;

– che, il rilascio della concessione edilizia lasciava impregiudicati i diritti dei terzi, sicchè appariva infondato il rilievo del M. circa l’edificazione in forza di regolare licenza;

– che appariva invece fondato l’appello incidentale perchè la riduzione in pristino non valeva a ristorare i danni subiti medio tempore dall’attore, cioè nel periodo tra l’esecuzione delle opere e la loro regolarizzazione e che, trattandosi di danni in re ipsa, spettava la tutela risarcitoria, restando demandato ad altro giudizio l’accertamento dell’effettivo ammontare.

Il M. ricorre per cassazione con unico motivo a cui resiste lo S. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

l Con unico motivo si denunzia violazione della L. n. 1150 del 1942, art. 11 nonchè del Decreto Assessorato Regionale n. 273/U del 1.3.1984, di approvazione del PRG del Comune di Alghero nonchè violazione del disposto dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c..

Adombrando dubbi sulla imparzialità del consulente tecnico di ufficio (alle cui osservazioni si sono rifatti i giudici di merito), osserva in particolare il ricorrente che la sentenza di appello parte da un dato equivoco nella ricostruzione dell’iter di approvazione del PRG del Comune di Alghero avvenuta con decreto Assessorato Regionale Urbanistica 273/U del 1.3.1984. Richiama quindi le statuizioni della L. n. 1050 del 1942, art. 11 e rileva di essere titolare di regolari concessioni edilizie. Richiama poi alcuni documenti che allega al ricorso.

Infine, sotto altro profilo, il ricorrente si duole dell’accoglimento dell’appello incidentale e, quindi, della domanda risarcitoria.

Il ricorso è inammissibile.

Innanzitutto, lo è perchè introduce per la prima volta nel giudizio di legittimità questioni di diritto (implicanti accertamenti in fatto) che non risultano sollevate davanti ai giudici di merito, come quella relativa all’applicazione della Legge Urbanistica, art. 11.

La giurisprudenza di questa Corte infatti è costante nell’affermare che qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata nè indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga la questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (tra le varie, v. Sez. 1, Sentenza n. 25546 del 30/11/2006 Rv. 593077; Sez. 3, Sentenza n. 5070 del 03/03/2009 Rv. 606945 non massimata; Sez. 3, Sentenza n. 15422 del 22/07/2005 Rv. 584872).

Ciò premesso, va rilevato che la sentenza della Corte d’Appello appare non solo logicamente coerente, ma anche giuridicamente corretta laddove, partendo dalla mancata realizzazione della strada (tipico apprezzamento in fatto qui non sindacabile), ha conseguentemente escluso la deroga al regime delle distanze prevista dall’art. 879 c.c. e poi, giustamente, ha neutralizzato l’invocata conformità delle opere alla concessione edilizia (su cui pure aveva insistito l’appellante) evidenziando la clausola di salvezza dei diritti dei terzi. Ed in proposito va richiamata la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell’ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati, regolati dalle disposizioni dettate dal codice civile e dalle leggi speciali in materia edilizia, nonchè dalle norme dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali locali. Ne consegue che, ai fini della decisione delle controversie tra privati derivanti dalla esecuzione di opere edilizie, sono irrilevanti tanto la esistenza della concessione (salva la ipotesi della cosiddetta licenza in deroga), quanto il fatto di avere costruito in conformità alla concessione, non escludendo tali circostanze, in sè, la violazione dei diritti dei terzi di cui al codice civile e agli strumenti urbanistici locali; è del pari irrilevante la mancanza della licenza o della concessione, quando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le disposizioni normative sopraindicate (v. Sez. 2, Sentenza n. 12405 del 28/05/2007 Rv. 597809; Sez. 2, Sentenza n. 6038 del 11/05/2000 Rv. 536405; Sez. 2, Sentenza n. 4208 del 06/05/1987 Rv. 452965; v. altresì Sez. 2, Sentenza n. 17286 del 12/08/2011 Rv. 618885 non massimata).

La Corte d’Appello ha poi ravvisato la tardività e l’assenza di autenticazione della mappa allegata alla comparsa conclusionale del M. e in definitiva ha ritenuto dimostrata la violazione delle distanze sulla scorta dei rilievi peritali non specificamente censurati.

La doglianza sull’accoglimento dell’appello incidentale sui danni, così come prospettata, è inammissibile per difetto di specificità (art. 366 c.p.c., n. 4).

Il ricorso per cassazione è chiaramente una domanda impugnatoria che può proporsi per certi particolari motivi e come tale necessariamente si deve sostanziare, per il concetto stesso di impugnazione, in una critica alla decisione impugnata, il che impone di prospettare alla Corte nell’atto con cui viene proposta perchè la decisione è errata secondo il paradigma dell’art. 360 c.p.c., e, quindi, di dirlo argomentando dalle risultanze processuali del merito, siano esse documenti o atti processuali (v. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7455 del 25/03/2013 Rv. 625596 in motivazione).

Nel caso di specie, il ricorrente si limita invece a sostenere l’inammissibilità e irricevibilità dell’appello incidentale, richiamando i precedenti motivi, ma non muove nessuna critica alla sentenza impugnata.

In conclusione, il ricorso va respinto con addebito di spese al ricorrente.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 4.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

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