Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13047 del 14/05/2021
Cassazione civile sez. trib., 14/05/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 14/05/2021), n.13047
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 469/2013 R.G. proposto da:
D.P.L., rappresentato e difeso giusta delega in atti
dall’avv. Giovanni Iaria, con domicilio eletto in Roma presso lo
studio del ridetto difensore in Roma, via A. Malladra n. 31 scala C
int. 16;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Sicilia, sez. staccata di Caltanissetta n. 547/21/11 depositata il
14/11/2011 non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale
dell’11/02/2021 dal Consigliere Roberto Succio.
Fatto
RILEVATO
che:
– con la sentenza impugnata la CTR respingeva l’appello del contribuente con ciò confermando la legittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento per IVA 2003;
– tale atto contestava l’indebita detrazione di un credito iva di Euro 40.000,00 derivante dalla fattura n. 12 del 2003, che l’Ufficio riteneva emessa fittiziamente dalla società Ecorec s.r.l. che non risultava iscritta a registro imprese;
– ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a due motivi e illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo di ricorso si denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omessa ed insufficiente motivazione della sentenza circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per non avere il giudice dell’appello preso in considerazione il fatto, decisivo, relativo alla mancata detrazione dell’iva contestata dall’Ufficio ritenendo inefficace la nota di variazione emessa dal sig. D.P. D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 26;
– il secondo motivo censura la pronuncia gravata per omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per avere la CTR non motivato sulla base di quali prove il contribuente fosse consapevole della frode ed errato nell’identificare il ravvedimento con la nota di variazione;
– i motivi possono trattarsi congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra di loro, e risultano infondati;
– la CTR ha infatti, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, preso in esame il fatto che si assume pretermessso (la nota di variazione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26), sia pure utilizzando espressioni certamente fuorvianti per descriverlo, dal momento che l’emissione della nota di variazione in parola è cosa diversa dal ravvedimento (“…deve disattendersi la portata scriminante del ravvedimento del D.P., il quale avrebbe provveduto ad annullare con la dichiarazione relativa al 2007 il credito IVA…”); nondimeno essa ha in concreto ritenuto che tal condotta, percepita e valutata, non fosse idonea a produrre il venire meno del credito IVA contestato poichè ciò che rileva, secondo la sentenza gravata è la “indubbia valenza formale dell’illecito fiscale consumato con il semplice atto della indicazione in dichiarazione dell’importo annotato come eccedenza detraibile” al quale sempre secondo la CTR fa “inesorabile riscontro il corredo sanzionatorio di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, artt. 5 e 6 i quali colpiscono la mera insidiosità della condotta antigiuridica a prescindere da un danno in concreto arrecato all’amministrazione finanziaria”;
– a fronte di tal statuizione, era onere di parte ricorrente censurarla sotto il diverso profilo della violazione di legge, denunciando l’erronea applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26 e sostenendo che, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR, l’emissione della nota di variazione era tempestiva in quanto perfezionatasi nel rispetto delle previsioni di legge, avendo come riferimento di partenza – pare adombrarsi in ricorso – il momento in cui si è verificato il fatto che ne consentiva per l’appunto l’emissione;
– in ogni caso, poi, parte ricorrente nel motivo ripropone la questione relativa alla tempestività della nota di variazione formulandola come profilo di merito (pag. 5 del ricorso), e con ciò sollecitando questa Corte a un riesame della quaestio facti che non è in nessun caso consentito;
– conseguentemente, il ricorso è rigettato;
– la soccombenza regola le spese.
PQM
rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 4.100 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021