Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13046 del 24/06/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 13046 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 15730-2010 proposto da:
FB SERVICE SRL in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
ANGELO BRUNETTI 33, presso lo

studio dell’avvocato

FABRIZIO VALENZI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIUSEPPE FOGLIA giusta delega
2015

a margine;
– ricorrente –

1777

contro
AGENZIA . DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 24/06/2015

STATO, che lo rappresenta e difende;
controricorrente –

avverso la sentenza n. 41/2009 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di PARMA, depositata il
21/04/2009;

udienza del 06/05/2015 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;
udito per il controricorrente l’Avvocato DE BELLIS
che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

15730 10

lva comfixm ex

Svolgimento del processo
La società ricorre per cassazione, affidandosi a un
un ico mezzo, avverso la sentenza con la quale la

art. 9-bis della I.
n.289-02mancato
versmaeModi
mie successive
alla prima –

decadenza

commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, sez.
dist. di Parma, accogliendo l’appello dell’amministrazione

9-bis della 1. n. 289-02, per l’omessa esecuzione dei
versamenti successivi alla prima rata.
L’amministrazione resiste con controricorso.
Motivi della decisione
I. – La ricorrente deduce la violazione e falsa
applicazione dell’art. 9-bis della l. n. 289 del 2002 in
relazione agli artt. 7, 8, 9, 15, 16 della stessa legge,
in quanto la norma, per il caso di rateizzazione, non
imporrebbe alcun onere di integrale pagamento onde
definire la fattispecie tributaria a mezzo di condono, a
parte la prima rata dovuta. Sicché la commissione
tributaria non avrebbe potuto ritenere la parte decaduta
dal beneficio in conseguenza del versamento delle rate
successive alla prima.
II. – Il motivo è manifestamente infondato avendo
questa corte costantemente affermato il principio
esattamente opposto, cui la commissione tributaria si è
attenuta nel caso di specie.
L’art. 9-bis della 1. n. 289 del 2002 è dedicato alla
definizione dei ritardati od omessi versamenti d’imposta
risultanti dalle dichiarazioni annuali per le quali il

finanziaria, l’ha dichiarata decaduta dal condono ex art.

7RP 7~ 71R. RRIURRP

termine di versamento sia scaduto anteriormente al
31.10.2003. Esso suppone l’inapplicabilità delle sanzioni
per il solo caso di integrale e tempestivo pagamento del
dovuto, anche se rateizzato. La situazione presa in esame
dalla norma è quella in cui il debito tributario risulta

condizione di incertezza sul quantum debeatur residua sul
punto, salvo il caso dell’insolvenza del debitore.
Per tale ragione non è estensibile al meccanismo

de

quo la disciplina prevista dall’art. 16 della stessa legge
(cui la ricorrente allude), la quale attiene alla
definizione delle liti fiscali pendenti.
E la definizione prevista dall’art. 9-bis si può
ritenere perfezionata solo in caso di integrale pagamento
del dovuto entro le scadenze stabilite dalla legge (v. per
tutte Sez. 5^ n. 18353-07; n. 20966-10; n. 19546-11; n.
8112-12. V. pure da ultimo Sez. 6^-5 n. 17560-14).
III. – Il consolidamento della giurisprudenza nel

già previamente definito dal titolo, talché nessuna

senso anzidetto posteriormente alla sentenza d’ aPP e 116EPOSITATO
IN CANCELISUA
giustifica la compensazione delle spese processuali.

IL i2 4.6111. 2015

p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spes
processuali.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della

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