Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13046 del 23/06/2016

Cassazione civile sez. II, 23/06/2016, (ud. 04/05/2016, dep. 23/06/2016), n.13046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3549-2012 proposto da:

C.A., (OMISSIS), IN PROPRIO E QUALE EREDE DI

C.D., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA COLA DI

RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA NARDONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE RUSSO;

– ricorrente –

contro

A.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA COSTANTINO CORVISIERI, 54, presso lo studio dell’avvocato

CHIARA CAROLI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANFRANCO

CHIARELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 25/2011 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI

TARANTO, depositata il 02/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, CHE HA CONCLUSO PER L’ESTINZIONE DEL RICORSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che il ricorrente ha rinunziato al ricorso chiedendo la compensazione delle spese ed il controricorrente ha aderito alla richiesta per cui non bisogna provvedere sulle spese.

PQM

Dichiara estinto per rinunzia il procedimento di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

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