Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13046 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/05/2021, (ud. 08/02/2021, dep. 14/05/2021), n.13046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. MANCINI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21914/14 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, 12 è elettivamente

domiciliata;

– ricorrente –

contro

T.G., rappresentato e difeso, giusta procura a margine

del controricorso, dall’avv. Sabina Ciccotti e dall’avv. Simone

Baggio, con domicilio eletto presso lo studio legale della prima, in

Roma, via Lucrezio Caro, n. 62;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Veneto

n. 184/29/14 depositata in data 4 febbraio 2014;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8 febbraio

2021 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello.

 

Fatto

Rilevato

che:

1. T.G. impugnò l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva ripreso a tassazione, previo invio di un questionario, il reddito per l’anno 2006, che era stato determinato con metodo sintetico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38 in Euro 302.762,00 (a fronte di quello dichiarato di Euro 15.944,00) sulla base dei coefficienti ministeriali concernenti il redditometro e sulla base dei beni-indici posseduti (n. 3 autoveicoli, n. 2 imbarcazioni, un’abitazione sita in (OMISSIS), un collaboratore familiare, canoni di leasing pagati per Euro 120.660,00, assegno di mantenimento corrisposto all’ex coniuge per Euro 51.840,00).

2. La Commissione tributaria provinciale adita accolse il ricorso, motivando che lo stesso Ufficio nell’atto impositivo aveva indicato investimenti per Euro 575.627,73 e disinvestimenti per Euro 897.949,80, per cui la differenza che si otteneva dai due importi, pari ad Euro 322.322,73, era più che sufficiente a coprire le spese sostenute per il mantenimento dei beni.

3. La Commissione tributaria regionale, dinanzi alla quale l’Agenzia delle entrate interponeva appello, accogliendo l’eccezione sollevata dal contribuente, dichiarò inammissibile l’impugnazione per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53.

Rilevò, in particolare, che l’appello era fondato su un unico motivo di gravame, concernente il reddito conseguito per la vendita, nel novembre 2007, da parte del contribuente, delle azioni Eurofuturo per Euro 4.835.090, che non si confrontava con la motivazione della sentenza di primo grado che

era, invece, incentrata sulla disponibilità del differenziale

investimenti/disinvestimenti di Euro 322.322,07 effettuati nel 2006, ritenuto sufficiente a coprire le spese sostenute. Evidenziò, pure, che la circostanza della vendita delle azioni Eurofuturo era stata, invece, valorizzata dalla C.T.P. nella sentenza n. 101/2012, concernente l’impugnazione dell’avviso di accertamento relativo all’anno 2007 a carico dello stesso contribuente, oggetto di separato giudizio.

4. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della suddetta decisione, affidandosi ad un unico motivo, cui resiste il contribuente mediante controricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale, T.G. ha depositato memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo la difesa erariale denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Trascrivendo quanto dedotto nell’atto di appello, la ricorrente sostiene che le critiche mosse alla sentenza di primo grado risultavano assolutamente idonee a condurre all’annullamento della stessa, dato che aveva contestato l’interpretazione fornita dai giudici di primo grado al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 6, in particolare laddove avevano ritenuto che la disponibilità di redditi esenti da parte del contribuente – redditi rappresentati dal saldo positivo degli investimenti e disinvestimenti, pari ad Euro 322.322,07 – fosse sufficiente ad assolvere l’onere probatorio gravante sul contribuente, laddove, al contrario, aveva evidenziato la necessità che lo stesso provasse che proprio quei redditi fossero stati utilizzati per coprire le spese contestate, prova che era mancata.

Il riferimento all’introito ottenuto dal contribuente nel 2007 per la vendita delle azioni Eurofuturo era stato inserito solo a titolo esemplificativo, ma non costituiva motivo di appello, incentrandosi l’impugnazione sull’errore commesso dai giudici di primo grado nel ritenere decisiva la dimostrazione, da parte del contribuente, della sola disponibilità di redditi esenti, in difetto di prova circa il nesso eziologico specifico tra quei redditi e gli incrementi patrimoniali contestati.

2. La censura è inammissibile.

Con riguardo alla specificità dei motivi di appello, ponendosi il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 come norma speciale rispetto all’art. 342 c.p.c., questa Corte ha ripetutamente affermato (Cass., sez. 6-5, 5/10/2018, n. 24641; Cass., sez. 5, 15/01/2020, n. 608; Cass., sez. 5, 24/11/2020, n. 26649) che, nel contenzioso tributario, in conformità a quanto statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017 con riferimento agli artt. 342 e 434 c.p.c., è necessario che l’impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, in modo che alle argomentazioni svolte nella decisione gravata siano contrapposte quelle dell’appellante finalizzate a criticare e confutare le ragioni del primo giudice. Si è, tuttavia, spiegato che ciò non significa che la mera riproposizione delle argomentazioni originariamente dedotte non assolva a tale requisito, atteso che i motivi di appello non possono considerarsi assenti o carenti quando l’atto di appello contenga una esplicita motivazione che, letta anche alla luce delle conclusioni formulate, consenta di ritenere, in termini inequivoci, che le doglianze investano l’intero atto impugnato.

E ciò perchè, in considerazione del carattere devolutivo pieno dell’appello, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo, in contrapposizione alle argomentazioni del giudice di primo grado, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dalla norma citata (Cass., sez. 6-5, 23/11/2018, n. 30525; Cass., sez. 5, 20/12/2018, n. 32954), potendo gli elementi di specificità dei motivi essere ricavati, anche per implicito, dall’atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (Cass., sez. 6-5, 24/08/2017, n. 20379).

3. Ebbene, dall’esame dei motivi di appello proposti dall’Agenzia delle entrate e ritrascritti integralmente nel ricorso, in omaggio al principio di autosufficienza, risulta evidente quali fossero i motivi di doglianza espressi in quella sede, in quanto, a fronte della pronuncia della C.T.P. che aveva valorizzato la disponibilità, per l’anno d’imposta oggetto di accertamento, “del differenziale investimenti/disinvestimenti di Euro 322.322,73”, ritenuto sufficiente a coprire le spese sostenute dal contribuente, l’Ufficio appellante ha posto a fondamento dell’impugnazione motivi che non contrastavano il percorso argomentativo seguito dai giudici di primo grado, ma che attenevano ad una circostanza di fatto – ossia il reddito conseguito dal contribuente, nell’anno 2007, dalla vendita delle azioni Eurofuturo per Euro 4.835.090 – del tutto estranea alla motivazione della sentenza gravata e richiamata, invece, nella pronuncia resa dalla C.T.P., nell’ambito del diverso giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento relativo all’anno 2007.

Poichè la C.T.R., con la sentenza oggetto di impugnazione, ha escluso che il ricorso in appello dell’Agenzia delle entrate abbia aggredito la statuizione del giudice di primo grado, risulta evidente che la censura svolta con il mezzo in esame in termini di violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 non attinge l’accertamento compiuto dai giudici di appello ed è, pertanto, inammissibile.

4. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

Non sussiste l’obbligo legale del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente soccombente (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), poichè esso non può avere luogo nei confronti di quelle parti, come le amministrazioni dello Stato, che sono istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., sez. 5, 15/05/2015, n. 9974; Cass., sez. U, 25/11/2013, n. 26280).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli oneri accessori.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

 

 

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