Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13046 del 10/06/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 13046 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 21153-2008 proposto da:
LA PASTA FRESCA D’AUTORE DI DINCAO RICCARDO & C SNC
P.I.02082270980 IN PERSONA DEI SOCWCRUDIANO RICCARDO
QUALE EX SOCIO AMM.RE , elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA L LUCIANI l, presso lo studio dell’avvocato
CARLEO ROBERTO, che li rappresenta e difende
2014

unitamente all’avvocato MINA ANDREA;
– ricorrenti –

780
contro

L.B. ITALIA SRL IN PERSONA DEL SUO PRESIDENTE DEL CdA
e

e LEGALE RAPP.TE – P.I.08466190157, elettivamente

Data pubblicazione: 10/06/2014

domiciliata in ROMA, V.GERMANICO 96, presso lo studio
dell’avvocato TAVERNITI ATTILIO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MARASCIULO MARTINO;
– controricorrente

avverso la sentenza n.

1761/2007 della CORTE

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/03/2014 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;
udito l’Avvocato Manca Bitti Daniele con delega
depositata in udienza dell’Avv. Mina Andrea difensore
dei ricorrenti che si riporta alle difese depositate;
udito l’Avv. Bruno Taverniti con delega depositata in
udienza dell’Avv. Taverniti Attilio difensore della
controricorrente che si riporta allre difese
depositate;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

D’APPELLO di MILANO, depositata il 21/06/2007;

-

Svolgimento del processo

.

La società La Pasta fresca d’Autore dei fratelli Dincao & C. con atto di
citazione del 15 maggio 2000, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di
Milano, sezione staccata di Monza, la società L.B. Italia srl e premettendo di
aver acquistato, dalla società convenuta,

in data 25 novembre 1999 una

macchina impastatrice Futura Evolution ed una raviolcappellatrice e,
assumendo che le stesse presentavano dei gravi inconvenienti tali da renderli
inaffidabili, oltre che non rispondenti alle caratteristiche pattuite, chiedeva una
riduzione del prezzo pagato ed il risarcimento dei danni per mancata
produzione , fermo macchine e riparazioni.
_
, .

Si costituiva la società L.B. Italia srl e chiedeva che venisse respinta la
domanda per intervenuta decadenza dal diritto della garanzia e per inesistenza
dei vizi.
Il Tribunale di Monza con sentenza n. 216 del 2005 accoglieva la domanda
dell’attrice e condannava la società convenuta al pagamento della somma di

e.

14.120,52 a titolo di riduzione del prezzo ex art. 1464 cc., oltre interessi dal
giorno della Consogna del bene finn al soddisfo, Condannava, altresì, la
società convenuta al pagamento delle spese giudiziali.
Avverso questa sentenza proponeva appello la società L.B. Italia srl,
chiedendo l’integrale riforma della sentenza di primo grado e, in subordine,
nell’ipotesi

di

mancato

accoglimento

della

domanda

principale

la

determinazione degli importi eventualmente dovuti dall’appellante quale
corrispettivo per gli interventi riparatori indicati dal CTU.
Si costituiva la società La Pasta Fresca d’Autore eccependo preliminarmente
l’inammissibilità delle domande nuove avanzate dall’appellante, il rigetto del

1

_

gravame e la conferma della sentenza impugnata riformandola parzialmente,

.

solo

nel

capo

relativo

alla

mancata

riduzione

del

prezzo

della

raviolcappellatrice ed al mancato riconoscimento del danno per mancata
produzione.
La Corte di Appello di Milano con sentenza n. 1761 del 2007 in parziale

Italia srl alla società La Pasta Fresca ad €. 1.000,00, condannava la società
appellante al pagamento dei tre quarti delle spese del giudizio di primo e
secondo grado. La Corte di Appello di Milano escludeva che i beni di vendita
fossero affetti da vizi redibitori che ne diminuissero in modo apprezzabile il
_
. –

valore e che ne giustificassero la riduzione del prezzo nella misura
determinata dal Giudice di primo grado.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla società La Pasta Fresca
d’Autore dei fratelli Dincao & C. e da Dincao Rudiano

quale ex socio

amministratore della società La Pasta Fresca con ricorso affidato a dieci
motivi. La società L.B. Italia srl ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’udienza pubblica la società La Pasta Fresca d’Autore dei
fratelli Dincao & C. e da Dincao Rudiano ha depositato memoria ai sensi
dell’art. 378 cpc.
Motivi della decisione
1.= Con il primo motivo la società La Pasta Fresca d’Autore di Dincao
Riccardo e & snc (già La Pasta Fresca d’Autore dei fratelli Dincao & C. snc.)
lamenta la nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 360 n. 4 cpc. non
avendo la Corte di appello pronunciato l’inammissibilità delle domande nuove
svolte dall’appellante in contrasto con quanto disposto ex art. 112 e 345 cpc.

2

riforma della sentenza impugnata riduceva l’importo dovuto dalla società L.B.

_

La ricorrente ritiene, come la stessa afferma nel formulare il quesito di diritto,

.

che la Corte di appello di Milano sia incorsa in un error in procedendo,
comportante la nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 360 n. 4
cpc., avendo il Giudice di merito nella sentenza impugnata omesso qualsiasi
pronuncia in relazione all’eccezione di tardività ed inammissibilità delle

procedimento di primo grado

domande nuove formulate dall’appellante L.B. Italia spa., dato che nel
(in comparsa di costituzione e risposta )

chiedeva il solo rigetto delle domande attoree e, in sede di atto di citazione in
appello, chiedeva, invece, la rideterminazione degli importi dovuti L.B. Italia
solo per gli interventi riparatori indicati dal CTU, ritenendo che, in relazione
_

alle previsioni di cui all’art. 112 e 345 cpc., la Corte di Appello di Milano
dovesse, invece, pronunciare l’inammissibilità e tardività di detta domanda,
come eccepito dall’esponente in mancanza di costituzione.
1.1.= La censura non ha ragion d’essere.
La richiesta subordinata in appello di ridurre gli importi al pagamento dei
quali la convenuta era stata condannata in primo grado non costituiva né una
domanda né un’eccezione nuova, ma una mera difesa, consistendo nella
semplice negazione parziale del fatto costitutivo del diritto esercitato dalla
controparte.
E, tuttavia, appare opportuno osservare che l’art. 360, n. 4, cpc., come ha
affermato in altre occasioni questa Corte, nel consentire la denuncia di vizi di
attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del
procedimento,
giudiziaria,

non tutela

ma

garantisce,

l’interesse
soltanto,

all’astratta

regolarità

l’eliminazione

del

dell’attività
pregiudizio

concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del

3

4

_

denunciato “error in procedendo”. Qualora, pertanto, la parte ricorrente non

indichi, come avvenuto nella specie, lo specifico e concreto pregiudizio
subito, l’addotto error in procedendo non acquista rilievo idoneo a determinare
l’annullamento della sentenza impugnata (Cass. n. 24532 del 20/ 11/2009, n.
6686 del 19/03/2010).

2.= La ricorrente lamenta ancora:
a) con il secondo motivo, l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione
ex art. 360 n. 5 cpc, circa un punto deciso della controversia, non avendo la
Corte di Appello preso in esame le risultanze processuali emerse nel corso
dell’istruttoria orale del giudizio di primo grado ed avendo interpretato in
_
. •

modo illogico ed assolutamente contraddittorio i dati oggettivi emerse nel
corso delle prove testimoniali e degli accertamenti tecnici del CTU,
omettendo, altresì, di motivare in modo preciso la propria interpretazione
delle risultanze processuali.
Secondo la ricorrente, la Corte di merito, avrebbe omesso di esaminare punti
decisivi della controversia, avrebbe dedotto motivazioni incongrue e
insufficienti e contraddittorie in quanto le ragioni poste a fondamento della
decisione risulterebbero sostanzialmente contrastanti in guisa da non
consentire

l’individuazione

della ratio

decidendi.

In particolare,

le

affermazioni della sentenza impugnata in ordine all’esistenza dei vizi
denunciati sarebbero assolutamente contrastanti con le risultanze processuali
del procedimento di primo grado. La Ctu aveva evidenziato, tra l’altro, i
seguenti difetti: 1) l’impastatrice non era in grado di lavorare ogni tipo di
impasto alla capacità massima di 20 Kg.; 2) trafilamento di impasto sotto la
lama della serranda in corrispondenza della coclea di forma cava; 3)

4

4(

_

inversione del senso di rotazione nel dispositivo di taglio della sfoglia; 4)

.

deformazione del supporto del dispositivo

impastatore; 5) difetti nella

realizzazione della sfoglia sulla raviolcappellatrice. La sussistenza di questi
vizi veniva anche riconfermata dai testi escussi nel corso del giudizio di primo
grado. In definitiva, la Corte territoriale, sempre secondo la ricorrente, da un

lato ometteva di valutare le risultanze delle prove testimoniali e, per altro,
interpretava falsamente i dati emergenti dalla relazione tecnica.
b) Con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 n 3 cpc.
degli artt. 1476, 1477, 1490, 1492, 1223, 1226 cpc. nonché l’art. 31 della
legge 580/1967, essendo i vizi descritti in atto di citazione provati nel corso
del giudizio di primo grado qualificabili quali vizi redibitori legittimanti

.

l’esercizio dell’azione estimatoria.
Secondo la ricorrente, la Corte territoriale, non avrebbe considerato

che le

_
indicazioni segnalate dal consulente evidenziavano carenze non solo
strutturali ma anche di natura redibitoria nel senso che alcuni di essi non
consentivano di rendere utilizzabili i beni per le esigenze richieste. D’altra
parte, i difetti segnalati dal CTU erano: a) mancanza di contrassegno CE, un
certificato questo che per lo Stato in cui il macchinario si trovava non avrebbe
potuto essere rilasciato. Piuttosto il venditore ai sensi dell’art. 1477 cc.,

è

tenuto a consegnare al compratore il bene nonché tutti i titoli e i documenti
dai quali emerga non solo la proprietà ma anche la conformità dello stesso alla
normativa vigente. D’altra parte, in mancanza del certificato CE la Dincao
H non solo non avrebbe potuto utilizzare il macchinario ma non avrebbe potuto
k
neppure porlo in commercio. b) quanto alla capacità della vasca, la Corte
territoriale non avrebbe considerato che l’art. 31 della legge n. 580 del 1967

5

dispone che la pasta con l’impiego di uova deve essere prodotta
esclusivamente con semola e con l’aggiunta di almeno quattro uova, privi di
guscio, per un peso complessivo non inferiore a 200 grammi di uova per ogni
chilogrammo di semola. Pertanto, l’utilizzo anche di otto uova non potrebbe
considerarsi abnorme, bensì come attinente alla normale produzione di pasta
fresca di tipo artigianale

e, pertanto, di qualità superiore rispetto a quella

industriale. c) quanto alla impossibilità di lavorare impasti inferiori a 5
chilogrammi, la Corte territoriale, non avrebbe considerato che il Giudice di
primo grado aveva ritenuto accertato anche questo vizio, evidenziando che si
poneva in contrasto con quanto garantito al momento dell’acquisto. d) quanto
agli ulteriori difetti di costruzione, la Corte territoriale, avrebbe errato nel
considerare che quei difetti riscontarti e accertati fossero facilmente e
rapidamente eliminabili, non considerando che il Ctu ha ritenuto che alcuni
non erano eliminabili.
c)= Con il quarto motivo, l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione
ex art. 360 n. 5 cpc., in ordine ad un punto decisivo della controversia, avendo
il giudice di secondo grado omesso di valutare, ovvero valutato in modo
illogico e contraddittorio i dati oggettivi emersi nel corso delle prove
testimoniali e degli accertamenti tecnici del CTU.
Secondo la ricorrente risulterebbe incomprensibile l’iter logico che abbia
portato la Corte territoriale a considerare: a) vizio semplicemente formale: la
mancata effettuazione del collaudo e la mancata consegna del certificato di
conformità alla normativa comunitaria, così come accertato dal CTU ; b)
abnorme l’utilizzo di otto uova al Kg quando invece, l’art. 31 della legge 580
del 1967 prevede un numero minimo di uova (quattro) e un peso minimo di

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Ilt

uova per chilogrammo, tale che otto uova non può essere considerato un
utilizzo abnorme; c) inesistente l’impossibilità della impastatrice di lavorare
impasti inferiori a cinque Kg. quando, invece, la CTU aveva evidenziato tale
difetto; d) non perfetta esecuzione di alcuni particolari della macchina
impastatrice e non invece, come emergeva chiaramente dalle conclusioni
dell’elaborato peritale, vizi di costruzione.
d.= Con il quinto motivo, la violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 n. 3
cpc., degli artt. 1476,1490, 1492, 1494, 1218, 1223, 1226 cc., non avendo il
Giudice di secondo grado riconosciuto l’esistenza di danni da fermo tecnico e
minor utilizzo della macchina impastatrice e della raviolcappellatrice, nonché
quelli inerenti ai costi di riparazione.

.

Avrebbe errato la Corte territoriale nell’aver ritenuto che l’insussistenza di
vizi redibitori escludeva il diritto al risarcimento del danno perché tale
affermazione sarebbe in contrasto con quanto previsto dalla normativa
codicistica in materia di risarcimento del danno, alla quale il venditore
sarebbe in ogni caso tenuto ai sensi degli artt. 1494, e 1228 cc. D’altra parte,
la domanda risarcitoria svolta da parte attrice era chiaramente riconnessa a
tutti gli inadempimenti e i comportamenti illeciti anche in relazione alla
consegna della prima macchina impastatrice circostanza del tutto ignorata dal
Giudice di secondo grado. Piuttosto, la Corte territoriale alla luce di tutti gli
elementi considerati dal giudice di primo grado avrebbe dovuto confermare la
sentenza di primo grado in applicazione delle norme richiamate in epigrafe e,
dunque, avrebbe dovuto riconoscere un risarcimento danni dovuti a fermo
tecnico e al minor utilizzo dei macchinari, nonché quelli inerenti al costo di
riparazione.

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k

_

e)
.

Con il sesto motivo la ricorrente lamenta l’omessa insufficiente e

contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5 cpc., in ordine ad un punto
decisivo della controversia avendo il giudice di secondo grado omesso di
valutare, ovvero valutato in modo illogico e contraddittorio i dati oggettivi
emersi nel corso delle prove testimoniali e degli accertamenti tecnici del CTU.

Secondo la ricorrente la Corte di appello di Milano sarebbe incorsa in vizio di
omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione in quanto le risultanze
istruttorie confermavano l’esistenza dei danni da fermo tecnico e da minore

utilizzo dei macchinari nonché quelli inerenti ai costi di riparazione lamentati
dall’attore e riconosciuti dal primo Giudice. Per altro, la quantificazione del
.

danno in oggetto operata nella sentenza impugnata, inoltre, sarebbe priva di
qualsiasi motivazione, né viene detto perché del medesimo danno veniva data
una valutazione difforme rispetto alla motivata quantificazione operata dal
giudice di primo grado rendendo incomprensibile l’iter logico giuridico che ha
condotto a detta statuizione. Il Giudice del merito, infatti, qualora provveda
alla liquidazione in via equitativa rimane soggetto all’obbligo di esporre le
ragioni della sua decisione a norma degli artt. 132, n. 4 cpc, e dell’art. 118
disp. att. cpc.,
f) Con il settimo motivo, la violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 n. 3
cpc., degli artt. 1476, 1490, 1492, 1223, 1226 cc., non avendo la Corte di
Appello accolto l’appello incidentale inerente alla richiesta di riduzione del
corrispettivo della raviolcappellatrice.
Avrebbe errato la Corte territoriale nell’aver ritenuto che i vizi che la
macchina raviolcappellatrice presentava erano giustificabili trattandosi di una
macchina usata perché non avrebbe tenuto conto che alla disposizione di cui

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4

-

all’art. 1490 cc., è operante anche nelle ipotesi di acquisto di beni usati.

.

g) Con l’ottavo motivo, l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione
ex art. 360 n. 5 cpc., in ordine ad un punto decisivo della controversia avendo
il giudice di secondo grado omesso di valutare, ovvero valutato in modo
illogico e contraddittorio i dati oggettivi emersi nel corso delle prove

testimoniali e degli accertamenti tecnici del CTU, in relazione ai vizi della
raviolcappellatrice. Secondo la ricorrente, alla luce di quanto esposto in
relazione

al

settimo

motivo

in

relazione

ai

lamentati

vizi

della

raviolcapepllatrice, la Corte territoriale avrebbe omesso totalmente di
analizzare le risultanze probatorie emerse nel corso degli accertamenti tecnici,
ovvero, comunque, ne avrebbe fornito un’interpretazione assolutamente
illogica e contraddittoria, negando l’esistenza di vizi di natura redibitoria.
h).= Con il nono motivo, la violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 n. 3
cpc., degli artt. 1490, 1492, 1494, 1218, 1223, 1226 cc. e 112 cpc., non
avendo il Giudice di secondo grado riconosciuto l’esistenza di danni da
mancata produzione e, pertanto, accolto l’appello incidentale proposto
dall’esponente sul punto. Ritiene il ricorrente che la pronuncia di rigetto
implicito dell’appello incidentale relativo al mancato riconoscimento dei
danni da produzione sia affetta da vizio di cui all’art. 360 n. 3 cpc., in
relazione a quanto disposto dagli artt. 1490, 1492, 1494, 1218, 1223, 1226 cc.
in quanto per il periodo intercorrente dal 25 novembre 1999 (data di con segna
del primo macchinario) al 16 marzo 2000

(data di consegna del secondo

macchinario) deve ritenersi pacifica la perdita di produttività dell’esponente a
fronte dei gravi vizi e difetti accertati e riconosciuti dal Giudice di prime cure
da cui risultava affetto il primo macchinario modello Futura Evolution.

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k

i).= Con il decimo motivo, l’omessa insufficiente e contraddittoria

.

motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5
cpc., avendo il Giudice di secondo grado omesso di valutare ovvero valutato
in modo illogico e contraddittorio i dati oggettivi emersi nel corso delle prove
testimoniali e degli accertamenti tecnici del CTU in relazione ai vizi della

raviolcappellatrice. Secondo la ricorrente, la pronuncia di rigetto implicito
dell’appello incidentale relativo al mancato riconoscimento dei danni da
produzione sia affetta da vizio di cui all’art. 360 n. 5 cpc.,avendo il Giudice
omesso di valutare come acquisiti i seguenti fatti, ovvero, comunque, avendoli
valutati in modo illogico e, contraddittorio in quanto per il periodo
intercorrente dal 25 novembre 1999 (data di con segna del primo macchinario)
al 16 marzo 2000

(data di consegna del secondo macchinario) doveva

ritenersi pacifica la perdita di produttività dell’esponente a fronte dei gravi
vizi e difetti accertati e riconosciuti dal Giudice di prime cure da cui risultava
affetto il primo macchinario modello Futura Evolution.
2.1= Vanno esaminati congiuntamente il secondo, il quarto, il sesto, l’ottavo e
il decimo motivo per la ragione assorbente che denunciano tutti un vizio di
_
motivazione, sia pure riferito a diversi punti della sentenza.
I motivi in esame sono infondati, non solo o non tanto perché si risolvono
nella richiesta di una nuova e diversa valutazione del merito non proponibile
nel giudizio di cassazione, ma, soprattutto, perché la sentenza impugnata non
presenta carenze o lacune nelle argomentazioni adottate, né illogicità o
mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte, né incompatibilità razionali
degli argomenti o un insanabile contrasto degli stessi.
Come afferma la Corte territoriale: “ritiene la Corte, in esito ad un’attenta

lo

P

analisi delle risultanze processuali, che i vizi in questione non abbiano
sostanzialmente trovato riscontro nelle risultanze processuali (…) in contrasto
con le atecniche e generiche dichiarazioni della teste Mancini dipendente della
società appellata, la consulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado, frutto
di precise indagine e di pertinente motivazione (….) ha in primo luogo
effettivamente confermato che la macchina impastatrice mancava del

contrassegno CE, ma ha accertato che non vi erano difficoltà ad apporre detto
contrassegno all’esito di modesti interventi di cui si dirà in prosieguo. Si tratta
di una mancanza puramente formale e che non sottende

la mancanza dei

requisiti costruttivi comunitari visto che la macchina impastatrice consegnata
il 16 marzo 2000 era sostanzialmente identica a quella consegnata il 25
novembre 1999 che detto contrassegno possedeva. Quanto alla capacità della
vasca, il tecnico ha accertato che essa può contenere 20 Kg di impasto per
pasta all’uovo,

così smentendo quanto sostenuto dall’attrice e dalla sua

dipendente, ed ha verificato che la prova eseguita a pieno carico e con un
impasto di sei uova per Kg non ha dato luogo ad alcun problema di
funzionamento, salvo i lievi inconvenienti di cui si dirà appresso”. E di più,
“considerato che un impasto di 20 Kg. e un contenuto di ben sei uova al Kg. Il
funzionamento era risultato regolare e se si aggiunge che la macchina
consegnata il 16 marzo 2000 aveva, rispetto alla precedente, un motore
dell’albero potenziato deve concludersi che nessun vizio è configurabile in
relazione alla vasca della macchina impastatrice ed all’asserita impossibilità di
lavorare impasti (normali e non abnormi come quello di cui alla seconda
prova

sopra

descritta)

alla

capienza

massima

di

20Kg..

Quanto

all’impossibilità di lavorare impasti inferiori a 5 Kg. osserva la Corte che

11

P

nessuna risultanza processuale suffraga tale preteso difetto (…) un’attenta

.

lettura della relazione come pure del verbale dell’udienza del 22 maggio 2002
conducono ad escludere la circostanza e a far ritenere che l’affermazione si
frutto di una svista del Giudice. (…) I trafilamenti di impasto nello
sloggiamento presa di forza, il tecnico le definisce

inconvenienti di non

rilevante entità rotazione inversa del coltello temporizzato (..) mancanza di
disposizione di fermo (…) inadeguato fissato di supporto” inconvenienti,
indicati dalla Corte siccome rimediabili alla luce delle osservazioni del Ctu.
Quanto ai difetti della macchina raviolcappellatrice, la Corte ha avuto modo di
evidenziare che “(…) le indagini del Ctu non avevano suffragato le doglianze
della F.11i Dincao in quanto il tecnico ha eseguito una prova che ha dato esito
soddisfacente. E’ vero che egli ha riscontrato una rigatura dei cilindri ma si
tratta di leggero inconveniente giustificabile in una macchina usata facilmente
attenuabile con una lisciatura mediante tele abrasive

e risolvibile con lo

smontaggio e la rettifica dei cilindri”.
2.1.a).= La Corte territoriale non ha neppure omesso di chiarire le ragioni di
fatto e

di diritto che comportavano l’esclusione di un danno per minor

produzione (e/o per fermo tecnico) specificando che

“quanto ai lievi

inconvenienti che sono rimasti provati, essi non sembrano, in base alla
comune esperienza, tale da aver comportato una minore produzione. E di tale
avviso, è anche il motivato giudizio tecnico del Ctu che, all’esito delle
esaurienti indagini di cui alle relazioni in atti, ha, espressamente, affermato
che non sussistono presupposti che evidenziano impedimenti all’utilizzo delle
macchine in modo significativo”.
2.1.b).= Alle dette valutazioni, la ricorrente contrappone le proprie, ma della
..
12

P

maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compite dal giudice

del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò
comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può
avere ingresso nel giudizio di cassazione. Piuttosto, da quanto appena
riportato, appare evidente che la Corte territoriale, diversamente da quanto

sostenuto dalla ricorrente, ha valutato in maniera approfondita le prove
acquisite in giudizio (accertamenti tecnici e prova testimoniale) ed è
pervenuta ad escludere l’esistenza di vizi

e difetti redibitori che avrebbero

potuto giustificare una riduzione del prezzo corrisposto dalla società La Pasta
Fresca d’Autore dei fratelli Dincao per l’acquisto delle macchine oggetto della
controversia, nonché un danno da ridotta produzione o per fermo tecnico, con
• •

un ragionamento, coerente con le risultanze istruttorie e, comunque, possibile
e privo di vizi logici e/o giuridici. D’altra parte, come hanno definitivamente
chiarito le Sezioni Unite di questa Corte ( Cass.n. 24148 del 25/10/2013), la
motivazione omessa o insufficiente è configurabile, soltanto, qualora dal
ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata,
emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una
diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel
complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha
indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già
quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della
parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi
delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile
istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa
all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla

13

4

natura ed ai fini del giudizio di cassazione.

.

2.1.c).= Va altresì osservato che le censure concernenti gli asseriti errori che
sarebbero stati commessi dalla corte di appello nel ricostruire i fatti di causa
sono inammissibili risolvendosi nella tesi secondo cui l’impugnata sentenza
sarebbe basata su affermazioni contrastanti con gli atti del processo e frutto di

all’evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile
solo il rimedio della revocazione. Secondo il consolidato orientamento
giurisprudenziale di questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto,
quando attiene al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova
acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione
• •

importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di
legittimità (ex multis e da ultimo Cass. n. 19921 del 14/11/2012).

,
2.2.= Infondati sono anche il terzo, il quinto, il settimo e il nono motivo, per
una stessa ragione ed essenzialmente perché le censure formulate come
violazione di legge, danno per dimostrata l’esistenza dei presupposti
prefigurati dalla normativa richiamata. Epperò, la Corte territoriale ha
chiarito: a) che le risultanze istruttorie, escludevano, ( pagg. 11 e 12 della
sentenza impugnata) che la macchina Futura Evolution fosse affetta da vizi
redibitori che ne diminuissero in modo apprezzabile il valore e che
giustificassero la riduzione del prezzo accordata dal primo giudice. b)
che il presente giudizio ( pag. 9 della sentenza impugnata) riguardava solo la
macchina impastatrice consegnata il 16 marzo 2000 ” (….) occorre anzitutto
precisare che, come per la tempestività della denuncia, anche, per esistenza,
consistenza e gravità dei vizi, occorre avere riguardo alla macchina

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errore di percezione o di una mera svista materiale degli atti di causa. Trattasi

.

consegnata in sostituzione il 16 marzo 2000 e come nessun elemento possa

.

trarsi dalle vicende della precedente, consegnata il 25 novembre

1999,

collaudata con successo il 1 dicembre 1999, e poi oggetto di diverse
riparazioni e sostituzioni”. c) (pag. 12 della sentenza della sentenza
impugnata), che “una volta esclusa la sussistenza di vizi redibitori e di gravità

veniva ad essere privata di fondamento la statuizione” del Tribunale relativa al
danno per fermi vari e minor utilizzo sia della macchina impastatrice e sia
della macchina raviolcappelatrice.
Piuttosto, i motivi in esame avrebbero avuto ragione di essere ove fosse stato
dimostrato che i macchinari di che trattasi avessero presentato dei vizi che le

i
.

rendevano non idonee all’uso cui erano destinata.
In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del principio
della soccombenza ex art. 91 cpc., condannata al pagamento delle spese del
presente giudizio di cassazione che verranno liquidate con il dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
del presente giudizio di cassazione che liquida in €. 2700,00 di cui E. 200,00
,
per esborsì ,
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della
Corte Suprema di Cassazione il 26 marzo 2014.

tali da comportare una riduzione del prezzo del macchinario evidentemente

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