Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13045 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 30/06/2020), n.13045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 867-2019 proposto da:

D.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNA COGO;

– ricorrente –

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA MAZZINI 27,

presso lo studio dell’avvocato SALVATORE TRIFIRO’, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2023/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 29 del 2010, confermava la pronuncia del Tribunale di Lodi che, a fronte di domanda proposta da D.S. per far valere l’illegittimità del termine apposto a plurimi contratti intercorsi con Poste Italiane s.p.a., dichiarava l’illegittimità del termine relativo al primo di essi, svoltosi dal 25/2/2005 al 31/3/2005, in ragione della ritenuta genericità della causale per esigenze sostitutive;

2. La Corte di Cassazione, adita da Poste Italiane s.p.a, accoglieva la censura formulata avverso la decisione nella parte in cui aveva ritenuto generica la causale del termine per l’omessa indicazione del lavoratore sostituito, richiamando l’orientamento giurisprudenziale di legittimità in tema di esigenze sostitutive in organizzazioni aziendali complesse;

3. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 27/12/2017, a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione, riteneva legittime e connotate da effettività le clausole apposte ai primi due contratti intercorsi tra le parti, perchè inerenti a ragioni sostitutive e dotate di sufficiente specificità, giudicando i contratti illegittimi per la mancata produzione in giudizio del documento di valutazione dei rischi e, confermata la dichiarazione di sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, quantificava in quattro mensilità l’indennità dovuta al lavoratore, che condannava alla restituzione di quanto percepito in eccedenza in esecuzione della sentenza di primo grado;

4. avverso la sentenza propone ricorso per cassazione D.S. sulla base di sei motivi;

5. la società resiste con controricorso, illustrato con memoria;

6. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112,416 e 434 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto la gravata sentenza, in assenza di una specifica domanda di ripetizione da parte di Poste Italiane s.p.a., aveva condannato il ricorrente a restituire l’eccedenza tra la somma percepita in esecuzione della sentenza di primo grado e l’indennità sanzionatoria liquidata ai sensi della L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 5, dalla gravata sentenza, tenuto conto che nel ricorso in riassunzione Poste Italiane s.p.a. aveva chiesto la restituzione dell’importo pagato con la sentenza di primo grado solo per il caso di accoglimento dell’appello e di rigetto della domanda del ricorrente, senza porre una specifica richiesta di restituzione di quanto percepito in eccedenza in esecuzione della sentenza di primo grado;

2. il motivo è infondato poichè la restituzione dell’importo versato in eccedenza discende dall’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, a tutti i giudizi pendenti, secondo l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. S. U. n. 21691 del 27/10/2016: “Il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta retroattiva incontra il limite del giudicato, che, tuttavia, ove sia stato proposto appello, sebbene limitatamente al c.p. della sentenza concernente l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, non è configurabile in ordine al c.p. concernente le conseguenze risarcitorie, legato al primo da un nesso di causalità imprescindibile, atteso che, in base al combinato disposto dell’art. 329 c.p.c., comma 2 e dell’art. 336 c.p.c., comma 1, l’impugnazione nei confronti della parte principale della decisione impedisce la formazione del giudicato interno sulla parte da essa dipendente”) e, in ogni caso, nelle conclusioni dell’atto di appello, per come riportate nel ricorso per cassazione, risulta formulata la domanda di restituzione, ancorchè con riferimento all’ipotesi di rigetto integrale delle pretese di controparte, domanda che non può non ritenersi riferibile anche alle ipotesi di riforma parziale della sentenza;

3. con il secondo motivo, in via subordinata, il ricorrente rileva la violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, in relazione all’art. 336 c.p.c., in quanto la sentenza ha condannato il ricorrente a restituire anche le somme percepite a titolo di retribuzioni per il periodo successivo alla data della sentenza di primo grado sino all’effettivo ripristino del rapporto di lavoro (art. 360 c.p.c., n. 3);

4. la censura è fondata, avuto riguardo al principio in forza del quale lo “ius superveniens” ai sensi della L. n. 183 del 2010, ex art. 32, commi 5, 6 e 7, configura, alla luce dell’interpretazione adeguatrice offerta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 303 del 2011, una indennità “forfetizzata” e “onnicomprensiva” per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto “intermedio”, dalla scadenza del termine alla sentenza di conversione (cfr. Cass. n. 3056 del 29/02/2012 e altre conformi), sicchè successivamente a detto periodo la retribuzione è dovuta e non è ripetibile in ragione della riforma della sentenza che ha applicato lo ius superveniens;

5. in base alle svolte argomentazioni il ricorso va accolto, restando assorbite le altre censure, rimesse alla valutazione del Giudice del rinvio, concernenti l’omessa valutazione delle circostanze allegate dal ricorrente ai fini della quantificazione del danno, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in ragione della compensazione delle spese del giudizio di legittimità, la violazione dell’art. 91 c.p.c. per la liquidazione delle spese in modo unitario e in misura inferiore rispetto ai minimi tabellari e l’omessa pronuncia o motivazione apparente sulla quantificazione delle spese;

6. a seguito dell’accoglimento del ricorso la causa va rimessa in sede di rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, che deciderà in conformità al principio di diritto enunciato sub 4, provvedendo anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA