Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13045 del 24/05/2017

Cassazione civile, sez. trib., 24/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.24/05/2017),  n. 13045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14159/2010 R.G. proposto da:

La Ravegnana di V.E. e S.E. s.n.c., rappresentato e

difeso dall’Avv. Paolo Tosi e dall’Avv. Andrea Uberti, con domicilio

eletto in Roma, piazzale Clodio, n. 32, presso lo studio dell’Avv.

Lidia Sgotto Ciabattini;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia-Romagna, n. 40/16/10 depositata il 15 marzo 2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 marzo 2017

dal Consigliere Emilio Iannello.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Ravegnana di V.E. e S.E. s.n.c. ricorre con unico mezzo, nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza in epigrafe che, rigettando l’appello da essa proposto, ha ritenuto legittimo l’atto di contestazione e irrogazione di sanzioni per la mancata emissione di uno scontrino fiscale per l’importo di Euro 2,97, accertata sulla base di p.v.c. redatto da funzionari dell’Agenzia delle entrate di Ravenna.

Secondo la C.T.R. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal cliente e prodotta in giudizio dalla contribuente al fine di dimostrare la regolare emissione dello scontrino (si sarebbe, per la difesa, più precisamente trattato di due scontrini rispettivamente emessi per Euro 1,71 ed Euro 0,69) – bensì ammissibile nel processo tributario, con il valore proprio tuttavia degli elementi indiziari – nel caso di specie non poteva considerarsi idonea a supportare la tesi difensiva ostandovi: a) la palese contraddittorietà delle affermazioni ivi contenute con quelle rese dallo stesso cliente nel processo verbale redatto dai funzionari (secondo cui egli aveva poco prima effettuato un acquisto per Euro 2,97); b) l’evidente divario tra l’orario (ore 10:27 e 10:29) di emissione dei due scontrini e quello (ore 11:30) dell’accesso dei funzionari dell’Agenzia delle entrate.

Rilevavano, inoltre, i giudici d’appello che “Io svolgimento dei fatti, l’asserita regolare emissione degli scontrini e l’esatto importo riscosso, andavano, dalla titolare, prontamente spiegati ai verbalizzanti e le illustrazioni fornite riportate nel processo verbale di constatazione”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso la società contribuente deduce violazione e falsa interpretazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, u.c. e del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere i giudici d’appello posto a base della decisione l’affermazione secondo cui “lo svolgimento dei fatti, l’asserita regolare emissione degli scontrini e l’esatto importo riscosso, andavano, dalla titolare, prontamente spiegati ai verbalizzanti e le illustrazioni fornite riportate nel processo verbale di constatazione”, così violando il diritto del contribuente di contestare la legittimità e la conducenza del materiale posto a fondamento della contestazione, sia in sede endoprocedimentale, sia in sede giudiziale, senza preclusione alcuna.

2. La censura si appalesa inammissibile.

Essa infatti non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che non è affatto rappresentata dalla negazione del diritto del contribuente di contestare la sussistenza della violazione addebitata in fasi successive all’accesso dei funzionari verificatori, bensì dal rilievo della inidoneità degli elementi offerti a sostegno della tesi difensiva. Inidoneità derivante sia dall’essere tali elementi veicolati da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà cui è riconoscibile valore meramente indiziario, come tale insufficiente a fondare da solo il convincimento del giudice (rilievo questo in grado di per sè solo di sorreggere comunque la decisione e in sè non fatto segno di alcuno specifico motivo di critica), sia da considerazioni relative alla intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni medesime, alle quali è anche legata l’affermazione sulla quale si appunta la censura dedotta in ricorso, in quanto chiaramente intesa solo a rimarcare che la ricostruzione dei fatti fornita successivamente all’accesso stranamente non è stata invece offerta nell’immediatezza dello stesso.

Si tratta, dunque, di considerazioni prettamente di merito in relazione alle quali la ricorrente non svolge alcuna conferente doglianza di vizio motivazionale, limitandosi a proporre – in seno all’unica censura di violazione di legge – alternative letture degli stessi elementi, come tali del tutto inammissibili, non solo perchè, come detto, non ricondotte ad uno specifico pertinente motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma anche perchè comunque estranee al sindacato al riguardo consentito in questa sede di legittimità.

In proposito, è appena il caso di osservare che, secondo la univoca giurisprudenza di questa Corte, il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione (vizio peraltro, nel nostro caso, ripetesi, nemmeno espressamente dedotto) non può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non si può proporre con esso un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Diversamente opinando il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e, perciò, in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione (v. tra le tante Cass. 29/07/2011, n. 16655; Cass. 25/05/2006, n. 12446; Cass. 20/04/2006, n. 9233; Cass. 27/04/2004, n. 8718).

3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 600 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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