Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13045 del 23/06/2016

Cassazione civile sez. II, 23/06/2016, (ud. 04/05/2016, dep. 23/06/2016), n.13045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4932-2012 proposto da:

B.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SAN NICOLA DE’ CESARINI 3, presso lo studio dell’avvocato

SILVIA COMOGLIO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCELLO

FERRARIS;

– ricorrente –

contro

N.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1219/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 13/09/2011;

ò udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Ferraris Marcello difensore della ricorrente che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine, il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione 24.11.2007 B.A. convenne in giudizio N.M. per sentirlo condannare al pagamento di Euro 11.755,22 oltre accessori assumendo di avergli venduto un trattore Ford per il prezzo di Euro 11.620,28 ed un rimorchio per il prezzo di euro 154,94, importi non corrisposti.

Il convenuto dedusse l’avvenuto pagamento.

Il Tribunale respinse la domanda e la Corte di appello di Torino, con sentenza 13.9.2011 respinse l’appello della B. statuendo che la prova era ammissibile in deroga all’art. 2721 c.c., comma 1 attesi la peculiarità del rapporto tra le parti, conviventi per alcuni anni, e la circostanza che la richiesta di pagamento era avvenuta sette anni dopo la vendita.

La intimazione del teste in tempo inferiore ai sette giorni non comportava decadenza prevista solo per la mancata intimazione.

La valutazione delle deposizioni circa l’avvenuto pagamento era corretta.

Ricorre B. con tre motivi, non resiste controparte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si lamentano nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e violazione degli artt. 2721 e 2726 c.c., col secondo motivo nullità della sentenza per error in procedendo per violazione degli artt. 103 e 104 disp. att. c.p.c., col terzo motivo vizi di motivazione e violazione dell’art. 2697 c.c..

Ciò premesso si osserva:

La sentenza, come riferito, ha statuito che la prova era ammissibile in deroga all’art. 2721 c.c., comma 1 attesi la peculiarità del rapporto tra le parti, conviventi per alcuni anni, e la circostanza che la richiesta di pagamento era avvenuta sette anni dopo la vendita. La intimazione del teste in tempo inferiore ai sette giorni non comportava decadenza prevista solo per la mancata intimazione.

La valutazione delle deposizioni circa l’avvenuto pagamento era corretta.

Rispetto a tale statuizione le odierne censure sono inidonee a ribaltare la decisione riproponendo le questioni già sollevate in appello sulle quali la sentenza ha dato sufficiente risposta confutando analiticamente le argomentazioni proposte.

Il giudizio di legittimità non comporta il riesame del merito della questione ma la verifica del rispetto della consolidata giurisprudenza e della corretta valutazione dei fatti decisivi e controversi, tipico accertamento istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione di canoni legali espressamente e congruamente censurati.

In particolare, in ordine al primo motivo, va osservato che la motivazione esiste, è legittima una motivazione per relationem ed è contraddittorio il riferimento a rapporti, anche sentimentali, già irrimediabilmente guastati fin dall’estate del 2000, ad una convivenza non più esistente al 30.12.2000 ed alla mancata prova di un rapporto di fidanzamento e di convivenza.

La seconda censura, rispetto ad una sentenza che riferisce di una intimazione di teste in termine inferiore a sette giorni che non comporta decadenza, è generica e non riporta quale contestazione sia stata fatta a verbale prima e dopo l’audizione nè la riproposizione della questione in sede di precisazione delle conclusioni.

La terza censura riporta parzialmente la deposizione della teste N. (riferita al pagamento del rimorchio con assegno) mentre la sentenza si fonda essenzialmente sulla deposizione della teste P., cugina della B., ritenuta attendibile in ordine al versamento di Lire 20.000.000 oltre ad un residuo, incassato il quale sarebbe stata emessa la fattura, circostanza poi verificatasi.

Donde il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese in mancanza di difese di controparte in questa sede.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 MAGGIO 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

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