Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13045 del 14/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/06/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 14/06/2011), n.13045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17762-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore Generale

pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

SAMAGI SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 66,

presso lo studio dell’avvocato ELENA PAPERELLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato TONELLI FABIO, giusta procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 323/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA – Sezione Staccata di LATINA del 23.4.08,

depositata il 30/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIAIDA PERSICO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIETRO

GAETA.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il relatore cons. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva:

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, articolato su motivo unico, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 323/39/08, depositata il 30 maggio 2008, con la quale veniva parzialmente accolto l’appello proposto dalla società contribuente limitando le sanzioni impugnate (irrogate D.L. n. 12 del 2002, ex art. 3, comma 3 per impiego irregolare di alcuni lavoratori) al solo effettivo periodo di lavoro “in nero” nel minimo edittale. La contribuente resiste con controricorso.

2.1 Con l’unico motivo la ricorrente censura l’insufficienza della motivazione in ordine ad un fatto decisivo della controversia. La censura è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., come interpretato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass., Sez. un., n. 20603 del 2007 e Cass. n. 8897 del 2008). E’ stato infatti affermato che l’illustrazione dei motivo, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica dei fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione e che l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dai citato art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, ai termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consente, al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità dei ricorso (v. Cass., n. 8897 del 2008).

2.2 Appare, inoltre, utile rilevare che nella specie si dedotto vizio di motivazione sarebbe in ogni caso inammissibile in quanto si risolve, a ben vedere, nella pretesa di contrapporre agii elementi istruttori valorizzati dal giudice del merito un diversa lettura dell’elemento probatorio, ritenuta dalla parte più idonea ai fini dell’accertamento in questione. Ciò in netto contrasto con il noto principio per cui i vizi motivazionali non possono consistere nella circostanza che la determinazione e/o la valutazione delle prove siano state eseguite dal giudice in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè a norma dell’art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale – e come tale insindacabile – del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare all’uopo le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti, con l’unico limite, nella specie rispettato, di supportare con adeguata e congrua motivazione l’esito del procedimento accertativo e valutativo seguito. (Cass. n. 2090 del 2004).

3. Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., per manifesta inammissibilità dello stesso”.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese di lite posso essere regolate come in dispositivo in applicazione del principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio che liquida in Euro 2.500,00, delle quali Euro 100,00 per spese.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011

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