Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13045 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/05/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 14/05/2021), n.13045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16441/2013 R.G. proposto da:

Hotel Cavalera s.r.l., rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo

Tuccitto, con domicilio eletto in Roma, piazza Adriana, n. 15,

presso lo studio dell’Avv. Valeria Campisi;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, sezione staccata di Siracusa, n. 347/16/12 depositata il 28

dicembre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio

2021 dal Consigliere Giuseppe Nicastro.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’Hotel Cavalera s.r.l. ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, n. 347/16/12 depositata il 28 dicembre 2012 che aveva rigettato l’appello proposto da tale società avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Siracusa n. 346/5/10 che aveva rigettato il ricorso proposto dalla stessa contribuente avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS), con l’iscrizione a ruolo di IRES, IRAP e IVA, oltre a sanzioni e interessi, per il periodo d’imposta 2004;

l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso;

il 17 febbraio 2020, l’Hotel Cavalera s.r.l. ha depositato una memoria contenente la richiesta di dichiarazione di estinzione del processo – per avere definito la controversia a norma del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11 convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 – accompagnata dal deposito dei documenti asseritamente idonei a dimostrare l’esistenza dei presupposti di tale fattispecie estintiva;

con ordinanza interlocutoria adottata nella camera di consiglio del 28 febbraio 2020, questa Corte, rilevato che il ricorrente non aveva notificato all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 372 c.p.p., comma 2, l’elenco dei suddetti documenti, assegnò allo stesso il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza interlocutoria per provvedere a tale adempimento;

in esecuzione di tale ordinanza, comunicata il 5 maggio 2020, l’Hotel Cavalera s.r.l. ha regolarmente notificato all’Avvocatura generale dello Stato, il 9 maggio 2020, l’elenco citato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il contribuente ricorrente ha rappresentato di essersi avvalso della definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11 e che la stessa si è perfezionata;

a sostegno di tali asserzioni, ha depositato, in allegato alla menzionata memoria, copie della domanda, tempestivamente presentata il 28 settembre 2017, di definizione agevolata della controversia avente a oggetto la cartella di pagamento n. (OMISSIS) (con la relativa ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle entrate), nonchè del versamento della prima rata di Euro 2.200,00;

in esecuzione dell’ordinanza interlocutoria adottata da questa Corte nella camera di consiglio del 28 febbraio 2020, il ricorrente ha provveduto a notificare all’Avvocatura generale dello Stato l’elenco dei documenti da lui depositati e ritenuti idonei a dimostrare l’esistenza dei presupposti della definizione agevolata;

tanto premesso, il Collegio ritiene anzitutto di ribadire il principio, affermato da Cass., 19/06/2020, n. 12017, secondo cui, “(i)n tema di definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, comma 10, conv., con modif., in L. n. 96 del 2017, poichè la sospensione del giudizio tributario opera su istanza di parte al solo fine di riscontrare l’effettiva definizione della lite, il pagamento del dovuto da parte del contribuente equivale all’integrazione di tale condizione e consente al giudice di dichiarare d’ufficio la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo, prevista altresì in mancanza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che via abbia interesse” (nello stesso senso, Cass., 30/11/2018, n. 31021);

ciò ribadito, va rammentato che, a norma del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10 “(l)’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”;

rilevato che entro il 31 dicembre 2018 nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione, nè risulta intervenuto diniego della definizione, il processo va dichiarato estinto a norma delle disposizioni appena citate;

ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, ultimo periodo comma 10, le spese di tale processo restano a carico della parte che le ha anticipate;

visto l’art. 391 c.p.c..

P.Q.M.

dichiara estinto il processo e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

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