Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13044 del 24/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 24/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.24/05/2017),  n. 13044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13744/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

L.A.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia, sezione staccata di Foggia, n. 258/26/09 depositata il 29

giugno 2009.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 marzo 2017

dal Consigliere Emilio Iannello.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. In controversia relativa al diniego di rimborso di trattenute erariali (Irpef), operate con l’aliquota prevista dal criterio della tassazione separata, sulle somme erogate in unica soluzione dal Fondo di previdenza complementare per il personale del Banco di Napoli a L.A., dipendente del Banco da epoca anteriore al 1 gennaio 1991 e fino al 30 giugno 1997, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con due mezzi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia indicata in epigrafe, con la quale, ad integrale conferma della sentenza di primo grado, rigettati i contrapposti appelli, è stata dichiarata dovuta la tassazione con l’aliquota del 12,50%.

L’intimato non ha svolto difese nella presente sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione dell’art. 47, comma 1, lett. h-bis), t.u.i.r. (testo ante riforma del 2004), in combinato disposto con l’art. 48, comma 2, artt. 49 e 51 stesso testo unico, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, formulando il seguente quesito di diritto: dica la S.C. “se oggetto della disciplina di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 47, 49 e 51, sia ogni somma e valore corrisposto periodicamente al lavoratore nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente, comprese le pensioni integrative, purchè corrisposte dal datore di lavoro utilizzando risorse proprie o di un fondo aziendale e, con esclusione, pertanto, delle prestazioni una tantum corrisposte al pensionato da un Fondo Pensione nell’ambito di un rapporto previdenziale e cioè dica, con riferimento al caso in esame, se nessuna disposizione impedisca di considerare come reddito di lavoro dipendente, le pensioni corrisposte dagli enti previdenziali, anche se erogate in un’unica soluzione, allorquando, come nella specie, non si tratti di capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, posto che il beneficiario non ha pagato alcun premio, ma si è limitato a beneficiare della erogazione, in unica soluzione anzichè con rate mensili, beneficiando altresì della tassazione separata, invece che ad aliquota piena. Dica, pertanto, se il fatto che le pensioni, o le erogazioni equivalenti, vengano pagate da un ente terzo, e non dal datore di lavoro, non elide il nesso genetico con il rapporto di lavoro che ha determinato la nascita del trattamento previdenziale, nè lo elide il fatto che trattasi di somma percepita una tantum, posto che nemmeno tale modalità di pagamento recide il vincolo di dipendenza dal rapporto di lavoro e se pertanto abbia errato il giudice di merito che ha applicato un principio di diritto differente”.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia insufficiente motivazione in ordine a un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, formulando il seguente momento di sintesi: essendo “questione decisiva… verificare se le somme del fondo trovavano la loro fonte giustificativa nel rapporto di lavoro, seppur corrisposte alla cessazione del rapporto medesimo e precisare quale fosse la loro natura giuridica”, “la motivazione non chiarisce perchè… tali somme non avevano natura retributiva, nè da quali elementi (i giudici, n.d.r.) abbiano tratto la loro convinzione”.

3. E’ fondato il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.

Secondo l’indirizzo espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, cui si intende dare continuità, la prestazione di capitale che il Fondo di previdenza complementare per il personale del Banco di Napoli effettui, forfettariamente a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di accordo (sostanzialmente transattivo e comunque) risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (comunemente denominato “zainetto”), costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma 2, t.u.i.r., reddito della stessa categoria della “pensione integrativa”, cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione (v. ex multis Cass. n. 11156 del 2010; n. 29614 del 2011).

Pertanto, tale erogazione, in unica soluzione, non può che essere soggetta a tassazione separata, ai sensi dell’originario art. 16, comma 1, t.u.i.r., trattandosi di somma che costituisce reddito da lavoro dipendente, come determinato dall’art. 48, (ora art. 51), comma 1, t.u.i.r., e non già reddito di capitale, invece definito dall’art. 42 (ora art. 45), non rilevando che la stessa sia versata “tempo dopo” la cessazione del rapporto di lavoro, essendo il pagamento comunque effettuato “in dipendenza di tale evento conclusivo del rapporto” (Cass. n. 568 del 2010).

Nè può far escludere la natura lavorativa del reddito la ricorrenza di circostanze del tutto neutre quali la corresponsione anticipata una tantum anzichè con cadenza mensile, e l’intervento di un terzo pagatore (Fondo), in luogo del datore (Banco).

Trattandosi, infatti, di mere varianti accessorie delle modalità di erogazione della prestazioni che non possono neutralizzare il nesso genetico con l’originario rapporto, unico rilevante ai fini fiscali a mente dell’art. 48 cit., che considera redditi di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta. In realtà, con la liquidazione del c.d. “zainetto”, l’ex dipendente del Banco di Napoli, pur potendo beneficiare della pensione integrativa mensile, che sarebbe stata assoggettata a tassazione secondo l’aliquota marginale, opta per l’estinzione anticipata di ogni sua pretesa con il pagamento in un’unica soluzione di una somma concordata ed accettata.

Essa, dunque, non può che restare soggetta al medesimo tipo di prelievo fiscale previsto per il credito originario, secondo “il criterio della tassazione per equivalenza”. Nel contempo il percettore consegue il beneficio dell’applicazione della più vantaggiosa aliquota ridotta prevista per la tassazione separata (v. in tal senso da ultimo Cass. n. 120 del 2017; 26739 del 2016 e ivi citati altri numerosi precedenti conformi).

4. La C.T.R. non si è attenuta agli indicati principi; pertanto, la sentenza impugnata va cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso originario proposto dal contribuente.

In relazione all’andamento della controversia, si ritiene giustificata la compensazione delle spese dei precedenti gradi di merito.

L’intimato soccombente va invece condannato al pagamento di quelle del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza; decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa per intero le spese di ambo i gradi del giudizio di merito.

Condanna l’intimato al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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