Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13044 del 23/06/2016


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Cassazione civile sez. II, 23/06/2016, (ud. 04/05/2016, dep. 23/06/2016), n.13044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5833-2012 proposto da:

S.D., (OMISSIS), T.I.

(OMISSIS), T.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE MARESCIALLO PILSUDSKI 118,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO STANIZZI, che li rappresenta

e difende;

– ricorrenti –

contro

R.F. C.F.RNRFRZ63P22H501L, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA NIZZA 53, presso lo studio dell’avvocato CARLA VIRGILIA

EFRATI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

VEGLIANTI COSTRUZIONI DI VEGLIANTI LEONELLO & C SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 911/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Stanizzi Antonio difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 3 e 4 ottobre 2005 R.F. proponeva appello alla sentenza non definitiva del Tribunale di Roma, sezione di Ostia che aveva dichiarato l’inefficacia del preliminare per atto notaio Scipioni 3.7.2001 con cui la sas Veglianti costruzioni aveva promesso in vendita all’appellante l’immobile in Roma, Macchia del Guercino, via Angelo de Gubernaris, composto da due piani, in corso di costruzione.

In accoglimento della domanda proposta da T.R. il Tribunale aveva poi dichiarato il trasferimento a quest’ultimo dell’immobile condizionando “l’effetto traslativo della presente sentenza all’adempimento tempestivo e puntuale da parte dell’attore del pagamento del residuo prezzo, nella misura e con le modalità stabilite con la sentenza che concluderà il giudizio”.

T. proponeva appello incidentale, poi coltivato dagli eredi S.D., F. ed T.I. mentre Veglianti Costruzioni rimaneva contumace.

La Corte di appello di Roma, con sentenza 3.3.2011, accoglieva l’appello principale respingendo la domanda degli eredi T. nei confronti del R. di declaratoria del trasferimento dell’immobile previo accertamento della risoluzione del preliminare tra Veglianti e R., respingeva l’incidentale.

La Corte territoriale, premesso che: in citazione T. aveva dedotto che dopo aver sottoscritto il preliminare aveva scoperto che sullo stesso immobile era stato trascritto in precedenza altro preliminare stipulato dal R., precisando che con successiva scrittura la promittente venditrice si era impegnata a produrre atto pubblico concernente la risoluzione del preliminare col R. ed aveva esibito una scrittura “portante l’avvenuta risoluzione del contratto preliminare già stipulato con il R. stesso” ed aveva chiesto il trasferimento ex art. 2932 c.c. previo accertamento dell’avvenuta risoluzione del preliminare tra Veglianti e R.; il Tribunale aveva ritenuto di interpretare tale domanda “una pronuncia di eliminazione giuridica dell’ostacolo che ingiustamente si frapponeva all’ottenimento del bene della vita per il quale (l’attore) aveva già versato ingenti somme” ed, invocando il principio jura novit curia, aveva dichiarato l’inefficacia del preliminare tra R. e Veglianti sul presupposto dell’inefficacia della sua trascrizione ai sensi dell’art. 2645 bis c.c., comma 3, determinatasi al 3/3/2002;

ciò premesso, la Corte di appello ravvisava il vizio di ultrapetizione avendo il Tribunale posto a base della decisione una causa petendi, l’inefficacia della trascrizione, diversa da quella enunciata dall’attore che si fondava sull’asserita risoluzione consensuale del preliminare, alterando anche il petitum –

accertamento dell’avvenuta risoluzione – essendo stata emessa una pronunzia di natura costitutiva di inefficacia del preliminare non richiesta.

Era fondato anche il secondo motivo per essere stata rilevata d’ufficio l’inefficacia della trascrizione che era efficace al maggio 2002 epoca della notifica in primo grado.

La dichiarazione di risoluzione del preliminare tra R. e Veglianti non era stata prodotta in primo grado ed in appello era stata tempestivamente disconosciuta dal R. e, non essendo stata chiesta la verifica, era inutilizzabile.

L’appello incidentale era infondato perchè la reintegra nel possesso era stata emessa a carico di Veglianti in giudizio in cui R. era estraneo ed autore dello spoglio era tale Tr., estraneo al giudizio possessorio, che aveva agito per conto del R., capo della sentenza non impugnato; comunque R. non era legittimato passivo rispetto alla domanda di conferma dell’ordinanza di reintegra non emessa nei suoi confronti.

Ricorrono S.D., F. ed T.I., con due motivi, illustrati da memoria, resiste R..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si lamentano violazione degli artt. 112 e 113 e vizio di motivazione per avere il giudice di appello omesso di rilevare che la domanda andava qualificata come azione ex art. 2932 c.c., essendo meramente incidentale la richiesta di declaratoria di inefficacia del primo contratto.

Col secondo motivo si denunziano violazione dell’art. 2645 bis c.c. e vizio di motivazione per avere il giudice di appello erroneamente ritenuto la non rilevabilità di ufficio dell’inefficacia della trascrizione del preliminare.

Ciò premesso si osserva:

La sentenza, come riferito, premesso che: in citazione T. aveva dedotto che dopo aver sottoscritto il preliminare aveva scoperto che sullo stesso immobile era stato trascritto in precedenza altro preliminare stipulato dal R., precisando che con successiva scrittura la promittente venditrice si era impegnata a produrre atto pubblico concernente la risoluzione del preliminare col R. ed aveva esibito una scrittura “portante l’avvenuta risoluzione del contratto preliminare già stipulato con il R. stesso” ed aveva chiesto il trasferimento ex art. 2932 c.c. previo accertamento dell’avvenuta risoluzione del preliminare tra Veglianti e R.; il Tribunale aveva ritenuto di interpretare tale domanda “una pronuncia di eliminazione giuridica dell’ostacolo che ingiustamente si frapponeva all’ottenimento del bene della vita per il quale (l’attore) aveva già versato ingenti somme” ed, invocando il principio jura novit curia, aveva dichiarato l’inefficacia del preliminare tra R. e Veglianti sul presupposto dell’inefficacia della sua trascrizione ai sensi dell’art. 2645 bis c.c., comma 3, determinatasi al 3/3/2002; ciò premesso, ravvisava il vizio di ultrapetizione avendo il Tribunale posto a base della decisione una causa petendi, l’inefficacia della trascrizione, diversa da quella enunciata dall’attore che si fondava sull’asserita risoluzione consensuale del preliminare, alterando anche il petitum – accertamento dell’avvenuta risoluzione – essendo stata emessa una pronunzia di natura costitutiva di inefficacia del preliminare non richiesta.

Era fondato anche il secondo motivo per essere stata rilevata d’ufficio l’inefficacia della trascrizione che era efficace al maggio 2002 epoca della notifica in primo grado.

La dichiarazione di risoluzione del preliminare tra R. e Veglianti non era stata prodotta in primo grado ed in appello era stata tempestivamente disconosciuta dal R. e, non essendo stata chiesta la verifica, era inutilizzabile.

Rispetto a questa motivazione le censure non sono risolutive.

Sul primo motivo va osservato che la qualificazione della domanda spetta al giudice e la domanda ex art. 2932 previa declaratoria di inefficacia del primo contratto era fondata sull’assunto della avvenuta risoluzione che non è stata provata in giudizio attesa l’inutilizzabilità della scrittura prodotta, disconosciuta, cui non aveva fatto seguito l’atto pubblico indicato.

Donde il rigetto del primo motivo mentre il secondo resta assorbito.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, condanna i ricorrenti alle spese in Euro 4200 di cui 200 per spese vive oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

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