Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13044 del 10/06/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 13044 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 15302-2008 proposto da:
BATTISTESSA

ALBERTO

C.F.BTTLRT60P14DE329C,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 395,
presso lo studio dell’avvocato MOSCONI PAOLO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GEROSA
ALBERTO;
– ricorrente contro

BRIOSCHI MARIA ANTONIA C.F.BRSMNT54E45D341H,

IMM

FRANCY DI QUADRONI ANGELA & C SAS, IN PERSONA DEL
SOCIO ACCOMANDATARIO – P.I.01928300134, elettivamente

_A

Data pubblicazione: 10/06/2014

#

domiciliati in ROMA, VIA SARDEGNA 29, presso lo
studio dell’avvocato VASI GIORGIO, che li rappresenta
e difende;
– controricorrenti –

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/03/2014 dal Consigliere Dott. CESARE
ANTONIO PROTO;
udito l’Avvocato Francesca Luisa Revelli con delega
depositata in udienza dell’Avv. Gerosa Alberto
difensore del ricorrente che si riporta alle difese
depositate;
udito

l’Avv.

Vasi

Giorgio

difensore

dei

controricorrenti che si riporta alle difese
depositate;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

avverso l’ordinanza n. 1406/2008 del TRIBUNALE di

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.

Con ricorso del 9/5/2006 Maria Antonia Brioschi e

l’Immobiliare Francy s.a.s. chiedevano ex art. 1170
c.c. provvedimenti per la manutenzione del loro
possesso esponendo che Battistessa Alberto,

costruzione a distanza inferiore a quella legale
dall’immobile di loro proprietà.
Il Tribunale di Como ordinava al Battistessa di
arretrare la costruzione alla distanza di dieci metri
dalla proprietà dei ricorrenti.
L’intimato proponeva reclamo e il Tribunale di Como con
ordinanza ex art. 669 terdecies c.p.c. del 27/2/2007
limitava l’ordine di arretramento alla porzione di
nuova costruzione nei limiti di quanto eccedente la
sagoma dell’edificio preesistente.
Le ricorrenti ottenevano in data 16/10/2007 una prima
ordinanza ex art. 669 duodecies c.p.c. per stabilire le
modalità di attuazione del provvedimento possessorio.
Successivamente Battistessa Alberto proponeva nuovo
ricorso sempre ex art. 669 duodecies c.p.c. al giudice
(il Tribunale in composizione collegiale) che aveva
emanato il provvedimento possessorio al fine di
ottenere nuove disposizioni in merito all’attuazione

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proprietario di fondo confinante, aveva realizzato una

del provvedimento in relazione a contestazioni insorte.
Il Tribunale in composizione collegiale con ordinanza
ex art.

669

duodecies

integrazione

e

c.p.c.

del

specificazione

27/2/2008,

ad

dell’ordinanza

possessoria del 27/2/2007 e dell’ordinanza del

l’ordine di arretramento non si estende alle porzioni
di nuova costruzione retrostanti la sagoma del
preesistente box.
Contro tale provvedimento proponevano reclamo ex art.
669 terdecies c.p.c., le originarie ricorrenti e
Battistessa ne eccepiva l’inammissibilità.
Il Tribunale di Como con ordinanza 3/4/2008, decidendo
sul reclamo, revocava l’ordinanza emessa il 27/2/2008
rilevando che la stessa aveva travalicato i limiti dei
provvedimenti ex art. 669 duodecies avendo apportato
modifiche sostanziali al provvedimento cautelare.
Avverso l’ordinanza il Battistessa ha proposto ricorso
ex art. 111 Cost. affidato ad un unico motivo.
Maria Antonia Brioschi e l’Immobiliare Francy s.a.s.
hanno resistito con controricorso.
Motivi della decisione

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16/10/2007 ex art. 669 duodecies c.p.c. dichiarava che

Con l’unico motivo di ricorso Battistessa Alberto
deduce la violazione degli artt. 669 duodecies e
terdecies c.p.c. e l’omessa motivazione.
Il ricorrente sostiene che l’ordinanza emessa ai sensi
dell’art. 669 duodecies c.p.c. dal giudice

integrativa del provvedimento da attuare e come tale è
soggetta alla medesima disciplina di tale
provvedimento; tuttavia, siccome il provvedimento da
attuare è il provvedimento assunto dal giudice del
reclamo cautelare, l’ordinanza che ne disciplina le
modalità attuative, soggetta allo stesso regime , non è
impugnabile con la conseguenza che la sua impugnazione
con il mezzo dell’ulteriore reclamo doveva essere
dichiarata inammissibile.
Il ricorrente lamenta inoltre la totale mancanza di
motivazione in ordine al rigetto dell’eccezione di
inammissibilità dell’impugnazione.
Formulando il quesito di diritto il ricorrente chiede
se i provvedimenti ex art. 669 duodecies siano
assoggettabili a reclamo ex art. 669 terdecies se
pronunciati dal giudice collegiale per l’attuazione
della propria ordinanza emessa ex art. 669 terdecies a

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dell’attuazione della misura cautelare è semplicemente

seguito di reclamo o se siano invece inoppugnabili come
l’ordinanza stessa.
2. Il provvedimento oggi impugnato, all’esito del
reclamo ridefiniva l’ambito di operatività del
provvedimento possessorio (con il quale era disposto

reclamo, dopo una ordinanza ex art. 669 duodecies
c.p.c. che ne escludeva l’applicazione alle porzioni di
nuova costruzione retrostanti la sagoma dell’edificio.
Nel provvedimento oggi impugnato, così come per
l’ordinanza emessa sul reclamo nel procedimento
possessorio, non è ravvisabile il carattere della
decisorietà avendo detti provvedimenti natura
strumentale ed essendo, conseguentemente, inidonei ad
assumere efficacia di cosa giudicata, sia dal punto di
vista formale, che da quello sostanziale, con
conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione
proposto, avverso i medesimi, ex art. 111 Cost.(cfr.
Cass. 20/11/2009 n. 24543); infatti tali provvedimenti
sono sempre modificabili o revocabili ex art. 669
decies c.p.c. in ragione del mutare della situazione di
fatto o di una diversa valutazione della esistenza dei
presupposti di invocabilità della tutela possessorie
comunque suscettibili di perdere efficacia ex art. 669

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l’arretramento di una costruzione) emesso in sede di

novies, quando è dichiarato inesistente il diritto a
cautela del quale il provvedimento era stato concesso.
Nello stesso senso si era già espressa questa Corte a
sezioni unite affermando il principio, qui applicabile,
secondo il quale il ricorso straordinario per

avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma
di ordinanza o di decreto solo quando essi siano
definitivi ed abbiano carattere decisorio, cioè siano
in grado di incidere con efficacia di giudicato su
situazioni soggettive di natura sostanziale: donde
l’inammissibilità dell’impugnazione con tale mezzo
dell’ordinanza adottata dal tribunale in sede di
reclamo avverso provvedimento di natura cautelare o
possessoria, giacché trattasi di decisione a carattere
strumentale ed interinale operante per il limitato
tempo del giudizio di merito e sino all’adozione delle
determinazioni definitive all’esito di esso, come tale
inidonea a conseguire efficacia di giudicato, sia dal
punto di vista formale che da quello sostanziale (Cass.
S.U. 23/1/2004 n. 1245 Ord.).
3. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile con la condanna del ricorrente, in quanto
soccombente, al pagamento delle spese di questo

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cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. è proponibile

giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo a
favore dei controricorrenti Maria Antonia Brioschi e
Immobiliare Francy di Quadroni Angela & C. s.a.s..
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna

controricorrenti Maria Antonia Brioschi e Immobiliare
Francy di Quadroni Angela & C. s.a.s. le spese di
questo giudizio di cassazione che liquida
complessivamente in euro 2.500,00 per compensi oltre
200,00 euro per esborsi.
Così deciso in Roma, addì 26/3/2014.

il ricorrente Alberto Battistessa a pagare a

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