Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13043 del 24/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 24/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.24/05/2017),  n. 13043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27980-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MICRO MARKET 2 DI T.M. & M.N. SNC;

– intimato –

avverso la sentenza n. 124/2009 della COMM.TRIB.REG. di POTENZA,

depositata il 09/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/03/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE:

1. La società Micro Market 2 di T.M. & M.N. SNC impugnava in sede giurisdizionale l’avviso di recupero del credito di imposta per l’anno 2002, conseguente alla decadenza dal beneficio in ragione della mancata presentazione, nel termine di legge fissato al 28.02.2003, della comunicazione telematica CVS, contestando che potesse essere pronunciata la decadenza per un credito già utilizzato. Sia in primo che in secondo grado la contribuente risultava vittoriosa

2. Con la decisione impugnata, indicata in epigrafe, la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, affermava che la società era in possesso dei requisiti per godere del beneficio e che il mancato assolvimento dell’onere di inviare il modello CVS, stabilito dalla L. n. 289 del 2002, art. 62 non poteva precludere un diritto già acquisito. Evidenziava, infine, che l’adempimento posto a carico della società non era stato rispettoso del termine di garanzia di 60 gg. previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 3.

3. L’Agenzia delle entrate ricorre su due motivi. La società è rimasta intimata.

4. Il ricorso è stato fissato dinanzi all’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1, il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

CONSIDERATO CHE:

1.1. Con un unico motivo si denuncia la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 62 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), che, secondo la ricorrente, non intacca i diritti acquisiti dal contribuente, ma impone un successivo adempimento a pena di decadenza, in accordo con quanto stabilito alla L. n. 212 del 2000, art. 3 nonchè la omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

1.2. Il motivo per violazione di legge è fondato, assorbita la denuncia motivazionale.

1.3. Con consolidato principio al quale intende darsi continuità, questa Corte ha affermato che “In tema di contributi concessi sotto forma di credito d’imposta dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8 per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, l’inosservanza del termine di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. a), entro cui i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo devono comunicare all’Agenzia delle entrate i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati, comporta la decadenza dal beneficio, non assumendo alcun rilievo la circostanza che il credito d’imposta sia indicato nella dichiarazione dei redditi degli anni cui si riferisce la contestazione dell’indebita fruizione del medesimo, in ragione della già avvenuta decadenza per effetto del mancato adempimento dell’onere di comunicazione” (Cass. 14212 del 08/07/2015, conf. 16711 del 12/08/2015, 3578 del 13/02/2009).

1.4. In adesione a tale principio, il mancato adempimento, incontestato nel caso in esame, determina, come da ripresa eseguita dall’Amministrazione, la decadenza della società dal beneficio.

2.1. In conclusione il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la controversia va decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso.

2.2. Le spese dell’intero processo si compensano avuto riguardo alla complessità delle questioni poste dalla fattispecie sulle quali non è stato registrato univoco orientamento dei Giudici di merito, vanno compensate tra le parti.

PQM

 

– Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente;

– Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA